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lunedì 27 aprile 2020

L'altezza come requisito di assunzione può determinare una violazione della parità uomo-donna? 





Cass. 21/04/2020, n. 7982




In materia di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni.

mercoledì 20 febbraio 2019

Come è ripartito l'onere della prova nel procedimento speciale antidiscriminatorio nella parità uomo donna?

Cass. 04/02/2019, n. 3196

In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte distrettuale aveva confermato in sede di gravame la pronuncia di condanna all'assunzione della resistente lavoratrice sul presupposto che il limite staturale di 160 cm. prescritto nella procedura di assunzione di personale con qualifica di Capo Servizio Treno bandita dal datore di lavoro, costituisse una discriminazione indiretta in violazione dell'art. 4 della legge n. 125 del 1991, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 145 del 2005 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE – in materia di accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e di condizioni di lavoro – poi confluito nell'art. 25 del d.lgs. n. 198 del 2006, in quanto non oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla suddetta qualifica.)

giovedì 21 dicembre 2017



Come vanno valutati i requisiti fisici richiesti dal datore di lavoro per una mansione ai fini della verifica della lesione delle norme sulle pari opportunita'?




Per Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2017, n. 30083:

Con il primo motivo, la ricorrente nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 37 Cosa. nonchè della disciplina antidiscriminatoria di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), imputa alla Corte territoriale di aver disatteso la qualificazione in termini di discriminazione vietata della previsione di un limite staturale indifferenziato tra uomini e donne espressamente sancita dalla Corte costituzionale.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo del 1865, la ricorrente lamenta a carco della Corte territoriale la mancata disapplicazione dell'atto amministrativo fonte dell'illegittima discriminazione.

Nel terzo motivo si deduce il vizio di motivazione con riguardo al convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la mancata impugnazione della certificazione di inidoneità sotto il profilo della non ragionevolezza del previsto requisito di altezza.

La violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40 è prospettata nel quarto motivo a fronte di una lettura dell'impugnata sentenza intesa a disconoscere l'assolvimento da parte della ricorrente dell'onere della prova della discriminazione.

I quattro motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono dirsi fondati, atteso che la dedotta discriminazione, denunciata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sin dal ricorso introduttivo, anche sotto il profilo della ragionevolezza del previsto limite staturale quale requisito di idoneità all'esercizio delle mansioni di Capo servizio treno - ciò implicando, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, l'inversione dell'onere della prova sul punto, erroneamente ritenuto assolto per difetto di contestazione da parte dell'odierna ricorrente dalla Società, che, viceversa, nulla ha opposto ai rilievi della stessa ricorrente, incentrati, in particolare, sul più ridotto requisito di altezza dei macchinisti, in relazione alle cui funzioni, che il capo servizio treno è tra l'altro chiamato a supportare, è sostenuta la necessità del possesso da parte di quest'ultima figura professionale del previsto requisito staturale - non trova limiti quanto al sindacato giudiziale negli atti amministrativi che quel requisito prevedono, essendo gli stessi suscettibili di disapplicazione (cfr. Cass. sez. lav., n. 23562/2007 e n. 25734/2013), a fronte dell'illegittimità, desumibile dalla richiamata pronunzia della Corte costituzionale n. 163/1993, di disposizioni che ingiustificatamente non tengano conto della identità o diversità delle situazioni soggettive implicate dalla regolamentazione dettata.