Visualizzazione post con etichetta reversibilità. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta reversibilità. Mostra tutti i post

mercoledì 8 giugno 2022

 Quando la reversibilità spetta al figlio maggiorenne inabile?



Cass. 01/06/2022, n. 17809

la L. n. 222 del 1984, art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di reversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, e che la stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari, ai sensi dello stesso art. 8, comma 2, che ha sostituito il T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 4, u.c.;

.. sono quindi "inabili" alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa";

La assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute. Dunque ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne inabile al lavoro e a carico del genitore è necessaria una totale inabilità, restando escluso il beneficio laddove tale percentuale invalidante sia inferiore.

giovedì 16 settembre 2021

 La reversibilità è riconosciuta anche nelle unioni civili nelle casse private?



Cass. 14/09/2021, n. 24694

La reversibilità rientra nel nucleo dei diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e, quindi, dei diritti fondamentali che l'art. 2 Cost. tutela e garantisce all'interno delle formazioni sociali, nel cui novero va inclusa l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso. Infatti, tra le formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost. vi è ogni forma di comunità idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita sociale, rientrando nella nozione di vita familiare anche la relazione di stabile convivenza d'una coppia omosessuale.

mercoledì 30 settembre 2020

Quali sono i presupposti per il trattamento di reversibilità?


Cass. 28/09/2020, n. 20477

Il presupposto per l'attribuzione del trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato si rinviene nel venir meno del sostegno economico apportato in vita dall'ex coniuge scomparso e la sua finalità nel sopperire a tale perdita economica, così identificando la "titolarità" dell'assegno nella fruizione attuale, da parte del coniuge divorziato, di una somma periodicamente versata dall'ex coniuge come contributo al suo mantenimento. Appare evidente che, se la ratio dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge, non può considerarsi all'uopo decisivo un trattamento determinato in misura minima o anche meramente simbolica. E' necessario piuttosto che il trattamento attribuito al coniuge divorziato possieda i requisiti tipici previsti dall'art. 5, della legge n. 898/1970, ovvero, e più precisamente, che esso sia idoneo ad assolvere alle finalità di tipo assistenziale e perequativo-compensativa che gli sono proprie, di talché, pur non mettendo necessariamente capo ad un contributo volto al conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, consenta tuttavia all'ex coniuge il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, riconoscendogli in specie il ruolo prestato nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

venerdì 1 maggio 2020

Come è ripartito l'assegno di reversibilità in caso di ex
 coniuge divorziato e nuovo coniuge?


Cass. 28/04/2020, n. 8263


La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto.

mercoledì 20 marzo 2019

Al coniuge separato per colpa spetta la pensione di reversibilità?

Cass, 15/03/2019, n. 7464

La sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 153 del 1969, art. 24 e della legge n. 1357 del 1962, art. 23, comma 4, nella parte in cui escludono dall'erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo, al coniuge superstite (separato e non), in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte. E' stato in particolare affermato che dopo la riforma dell'istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c. e la sentenza della Corte Cost., non sia più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli.

venerdì 15 marzo 2019

La pensione di reversibilità è compatibile con altri redditi?

In base all'art. 1 comma 41 l. 335 del 1995 dispone:


"41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".

La tabella F prevede:

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario


Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità.




Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.



Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.




Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.



Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del tratamento di reversibilità.


Nel 2019 i limiti sono:

        20.007,00 euro annui.
 
25%
dell’importo della
pensione
       26.676,00 annui.
 
40%
dell’importo della
pensione
      33.345,00 euro annui.
 
50%


martedì 20 novembre 2018


Come definisce la cassazione il requisito di vivenza a  carico ai fini della pensione di reversibilità?



Cass. 08/11/2018, n. 28608

La "vivenza a carico", quale presupposto ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, integra una situazione complessa che non si identifica con la mera coabitazione, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, essendo intimamente compenetrata e connessa con lo stesso requisito sanitario e, quindi, con l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Di talché ai fini della relativa valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore. (Nel caso in esame tale condizione risultava in fatto non solo dalla autodichiarazione prodotta dal ricorrente, mai specificamente contestata dall'Inps, ma dal contenuto delle perizie che avevano accertato, da una parte, l'invalidità totale e l'impossibilità per il ricorrente di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, dall'altra, avevano attestato che le sue patologie di natura psichiatrica fossero risalenti e si fossero sviluppate ed aggravate proprio nell'ambito del contesto familiare all'interno del quale egli era inserito.)

lunedì 9 luglio 2018

Quando cessa il diritto alla reversibilità?


In base all'art. 3 DLTLGT 18/01/1945 n. 39

Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggono matrimonio (a);


b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunto l'età indicata nell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , o sia venuto meno lo stato di invalidità .

Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.



(a) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, n. 140 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1979, n. 338) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, lettera a), nella parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilità alle figlie quando contraggano matrimonio.