giovedì 18 giugno 2026

Come deve essere redatto il contratto progetto  

Cass  16/06/2026, n. 20119

In tema di contratto di collaborazione a progetto ex art. 61 D.Lgs. n. 276/2003 (nel testo anteriore alla L. n. 92/2012), il requisito della “specificità” del progetto richiede l’indicazione, in forma scritta ed ex ante, di un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata, funzionalmente collegata ad un risultato finale determinato e distinta dalla mera    messa a disposizione di energie lavorative nell’ambito delle ordinarie attività aziendali;   è pertanto illegittimo il contratto in cui l’attività del collaboratore coincida con l’oggetto sociale del committente o con l’ordinaria attività di impresa, con conseguente conversione ope legis del rapporto in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003.

mercoledì 17 giugno 2026

 Quando il datore di lavoro non risponde dell'infortunio del lavoratore?

Cass. 15/06/2026, n. 19859

In tema di infortuni sul lavoro, non sussiste responsabilità del datore di lavoro  ex art. 2087 c.c. quando l’evento lesivo, pur verificatosi in ambiente e in orario di lavoro,    sia integralmente riconducibile alla condotta abnorme, imprevedibile e colposa di un terzo (anche collega di altra impresa), tale da integrare una serie causale autonoma,   estranea al rischio lavorativo tipico e all’area di rischio governata dagli obblighi   di prevenzione.

martedì 16 giugno 2026

Nel pubblico impiego il giudice può rideyerminare la sanzione disciplinare senza nna specifica domanda?


Cass. 11/06/2026, n. 19280

 In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001 dev’essere interpretato nel senso che, una volta accertato il difetto di proporzionalità   della sanzione disciplinare, il giudice ha il potere-dovere di rideterminarla, tenendo    conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato,  anche in mancanza di una espressa domanda di parte in tal senso.

lunedì 15 giugno 2026

 Qual'è la definizione comunitaria di licenziamento ai fini dell'applicaziine della direttiva 99/59/ce?

Corte giustizia Unione Europea, Sez. X, Sentenza, 04/06/2026, n. 907/24


Ai fini dell'art. 1, par. 1, dir. 98/59/CE, costituisce "licenziamento" ogni risoluzione del rapporto di lavoro, per uno o più  motivi non inerenti alla persona del lavoratore, disposta dal datore di lavoro a seguito   del rifiuto del lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale di trasferire   il luogo di lavoro in una sede lontana da quella originaria, quando tale trasferimento   integri una modifica sostanziale di un elemento essenziale del contratto

venerdì 12 giugno 2026

 Quale retribuzione deve essere riconosciuta durante le ferie?


Cass. 08/06/2026, n. 18529


In tema di ferie annuali retribuite ex art. 7 dir. 2003/88/CE, art. 31, par. 2, Carta di Nizza e art. 2109 c.c., come interpretati dalla CGUE, la retribuzione dovuta nel periodo feriale deve   tendenzialmente assicurare al lavoratore un livello economico sostanzialmente equiparabile  a quello ordinario, sicché vi rientrano tutte le voci economiche che presentano un  collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del dipendente, comprese, in astratto, la parte variabile dell’indennità di utilizzazione   professionale (IUP) e l’indennità per assenza dalla residenza spettanti al personale  viaggiante.

giovedì 11 giugno 2026

 E' possibile individuare le generalità dei testi dopo la proposizione del ricorso?


Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 18/10/2018) 07/01/2019, n. 139

la mancata indicazione dei recapiti dei testi, l'assunto della Corte territoriale è errato in quanto, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 12210/2014, Cass. Civ. n. 17649/2010). "Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti";

 

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 18/10/2018) 07/01/2019, n. 139

In ordine, alla asserita genericità dei capitoli di prova, va anzitutto chiarito che anche tale questione deve ritenersi censurata dall'INPS, come si ricava dalla consolidata giurisprudenza sull'interpretazione degli atti di parte legata non a formule sacramentali, ma operata in base alla lettura complessiva dell'atto nella sua interezza, considerati il contenuto sostanziale dell'atto medesimo, la natura della vicenda descritta e, soprattutto, la finalità che la parte intende perseguire col provvedimento chiesto in concreto (cfr., ad es., tra le tante, Cass. Civ. 10.2.2010 n. 3012; Cass. Civ. 13.9.2006 n. 19670; Cass. Civ. 4.8.2006 n. 17760; Cass. Civ. 20.10.2005 n. 20322; Cass. Civ. 28.7.2005 n. 15802; Cass. Civ. 15.12.2003 n. 19188; Cass. Civ. 16.7.2002 n. 10314);

va rilevato che il giudice non può valutare la genericità d'una prova esaminando soltanto i capitoli formulati, dovendo invece esaminare tutte le circostanze di fatto comunque esposte nell'atto; infatti la giurisprudenza di questa Corte è nel senso della non necessità, nel rito speciale, d'una istanza di prova necessariamente dedotta in capitoli separati (cfr. Cass. Civ. n. 19915/2016; Cass. Civ. n. 6214/2003);

 

Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 29/04/2014) 30/05/2014, n. 12210

Sicchè tale contemperamento si declina, in riferimento all'ipotesi in esame, nel principio consolidato esattamente applicato dal giudice di merito e qui ribadito, secondo cui: nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere previsto dall'art. 421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate

 

Cass. 01/12/2021, n. 37773

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti

 

mercoledì 10 giugno 2026

 Nel giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 cpc come sono regolate le spese legali?


Cass. 08/06/2026, n. 18382


Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. avverso le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale/assistenziale, la soccombenza, ai fini della regolazione delle spese,   va valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta – comprensiva   tanto della fase di istruzione preventiva quanto di quella contenziosa di merito –   potendo la complessità dell'accertamento sanitario, desunta anche dalla necessità   di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, integrare giusto motivo di compensazione, anche parziale, delle spese di lite.