Come si prova il licenziamento ritorsivo?
Cass. 26/05/2026, n. 16310
In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo ex art. 1345 c.c., il motivo illecito deve essere unico e determinante, sicché la sua verifica presuppone l'accertata insussistenza della causale lecita formalmente addotta (nella specie, superamento del periodo di comporto). Accertato che una parte delle per malattia non è computabile nel comporto perché causalmente riconducibile alla condotta illecita datoriale (demansionamento/ mobbing), il licenziamento intimato subito dopo l'iniziativa giudiziaria del lavoratore per il ripristino delle mansioni confacenti al proprio livello integra esercizio di una volontà ritorsiva, nulla ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. n. 300/1970, anche sulla base di un quadro probatorio formato da precedenti giudizi tra le stesse parti e suscettibile di valutazione presuntiva unitaria.