martedì 1 settembre 2026

 Il lavoratore può agire contro l'Inps per ottenere la regolarizzazione dei contributi prescritti?



Cassazione civile sez. lav., 24/08/2026, n. 24749

In caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non ha diritto di agire nei confronti dell'ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, neppure quando l'ente, nonostante la denuncia, non abbia provveduto al recupero e i contributi siano prescritti, potendo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle prestazioni previdenziali conseguente all'inadempimento contributivo oppure chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia.

lunedì 31 agosto 2026

 È possibile la compensazione impropria tra diverse gestioni Inps?


Cassazione civile sez. lav., 24/08/2026, n. 24752


In caso di riqualificazione di un contratto a progetto come rapporto di lavoro subordinato, non è possibile compensare i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con quelli già versati alla Gestione separata per i medesimi lavoratori, poiché la diversità delle gestioni e la conseguente disomogeneità contributiva impediscono il ricorso alla compensazione impropria. Le eventuali eccedenze derivanti dai versamenti effettuati a diverso titolo in differenti gestioni dell'Inps possono integrare, ricorrendone i presupposti, un indebito suscettibile di ripetizione, ma non costituiscono una posta contabile compensabile.

sabato 29 agosto 2026

 Quando il superminimo non è assorbibile?


Cass. 24475 del 5.8 2026


Inoltre, questa Corte ha avuto modo di confermare decisioni di merito che avevano desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 10779/2020; Cass. n. 14689/2012; Cass. n. 1899/1994).

venerdì 7 agosto 2026

 Che forma devono rivestire i contratti con i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore


Art. 47-ter Dlgs 81 del 2015

(Forma contrattuale e informazioni)

((1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere entro la data di instaurazione del rapporto di lavoro le informazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in quanto compatibili, nonché le informazioni inerenti alla tutela della sicurezza ai sensi del comma 3 dell'articolo 47-septies.)) ((41))

2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.

giovedì 6 agosto 2026

 Come sono definite e come si accede alle piatraforme digitali per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi?


Art. 47 dlgs 81 del 2015


2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

((2-bis.)) In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'accesso alla piattaforma da parte del lavoratore può essere consentito con (( il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) )) oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di ((autenticazione)) a più fattori, nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le credenziali di accesso al proprio account rivestono carattere strettamente personale ed è fatto divieto di cessione a terzi. La cessione del proprio account o l'uso di account da parte di persona ((diversa dal)) titolare ((comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria)) da euro 800 a euro 1.200.

((2.ter.)) La piattaforma ((digitale)) non può rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale, né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. La violazione della presente disposizione comporta ((l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.

mercoledì 5 agosto 2026

 Quando spetta l'indennità di accompagnamento?

Cass. 03/08/2026, n. 24402


Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, rileva non solo l'assoluta impossibilità di compiere tutti gli atti quotidiani della vita, ma anche l'impossibilità di compiere un singolo atto, purché essenziale, quotidiano   e inerente in modo costante alla persona, tale da incidere sulla salvaguardia della  condizione psicofisica e sulla possibilità di svolgere gli altri atti della vita giornaliera; ne consegue che, in presenza di minori affetti da diabete che necessitino di assistenza    permanente per la terapia insulinica e il controllo glicemico, il giudice deve verificare  se l'assistenza richiesta sia, per intensità e modalità, diversa e più gravosa di  quella normalmente necessaria ad un bambino sano della stessa età.

martedì 4 agosto 2026

 Quando spetta la indennità ex art. 1751 cc?


Cass. 31/07/2026, n. 24289


In tema di contratto di agenzia, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione  del rapporto di cui all’art. 1751 c.c., la condizione che l’agente abbia «procurato nuovi clienti al preponente o abbia    sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti» è alternativa, ma i    entrambi i casi richiede un apporto economicamente apprezzabile, non potendo il solo procacciamento di un unico nuovo cliente, per di più fallito, integrare il requisito ei «nuovi clienti» in mancanza di prova, da parte dell’agente, di un effettivo sviluppo sensibile degli affari con la clientela preesistente.La distinta e cumulativa condizione  della permanenza, dopo la cessazione del rapporto, di «sostanziali vantaggi» per il preponente – da valutarsi in relazione agli affari con i clienti nuovi ed esistenti – non può presumersi in base al mero incremento fatturato allegato dall’agente, ma deve essere oggetto di specifica e rigorosa dimostrazione da parte di questi  sul quale grava, ex art. 2697 c.c., l’onere probatorio circa la sussistenza di tutti i presupposti dell’indennità.