E' possibile individuare le generalità dei testi dopo la proposizione del ricorso?
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
(data ud. 18/10/2018) 07/01/2019, n. 139
la mancata indicazione dei
recapiti dei testi, l'assunto della Corte territoriale è errato in quanto, per
consolidata giurisprudenza (cfr. Cass.
Civ. n. 12210/2014, Cass. Civ. n.
17649/2010). "Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto
introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale,
specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle
circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità
delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla
relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il
giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art.
421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante
della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per
porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da
interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di
detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e
non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti";
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
(data ud. 18/10/2018) 07/01/2019, n. 139
In ordine, alla asserita
genericità dei capitoli di prova, va anzitutto chiarito che anche tale
questione deve ritenersi censurata dall'INPS, come si ricava dalla consolidata
giurisprudenza sull'interpretazione degli atti di parte legata non a formule
sacramentali, ma operata in base alla lettura complessiva dell'atto nella sua
interezza, considerati il contenuto sostanziale dell'atto medesimo, la natura
della vicenda descritta e, soprattutto, la finalità che la parte intende
perseguire col provvedimento chiesto in concreto (cfr., ad es., tra le tante, Cass.
Civ. 10.2.2010 n. 3012; Cass.
Civ. 13.9.2006 n. 19670; Cass.
Civ. 4.8.2006 n. 17760; Cass.
Civ. 20.10.2005 n. 20322; Cass.
Civ. 28.7.2005 n. 15802; Cass.
Civ. 15.12.2003 n. 19188; Cass.
Civ. 16.7.2002 n. 10314);
va rilevato che il giudice non
può valutare la genericità d'una prova esaminando soltanto i capitoli
formulati, dovendo invece esaminare tutte le circostanze di fatto comunque
esposte nell'atto; infatti la giurisprudenza di questa Corte è nel senso della
non necessità, nel rito speciale, d'una istanza di prova necessariamente
dedotta in capitoli separati (cfr. Cass.
Civ. n. 19915/2016; Cass.
Civ. n. 6214/2003);
Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.,
(data ud. 29/04/2014) 30/05/2014, n. 12210
Sicchè tale contemperamento si
declina, in riferimento all'ipotesi in esame, nel principio consolidato
esattamente applicato dal giudice di merito e qui ribadito, secondo cui: nel
rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio,
proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi
avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate,
ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale
omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma una
mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere
previsto dall'art.
421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante
della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per
porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da
interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate
Cass. 01/12/2021, n. 37773
Nel rito del lavoro, qualora la
parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova
testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo
in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione
delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina
decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera
irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui
all'art.
421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla
parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine
perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative
alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate;
l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile
anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti