sabato 27 luglio 2024

 Come si determina la specificità delle sanzioni disciplinari?


Cass. 24/07/2024, n. 20525


La specificità della contestazione disciplinare deve essere valutata dal giudice di merito, tenendo conto se il comportamento contestato sia stato individuato in modo sufficiente a consentire al lavoratore un'adeguata difesa. La precisione riguardo ai riferimenti contabili e temporali può non essere essenziale se la condotta nel suo complesso è adeguatamente individuata (art. 7 L. n. 300 del 1970).

giovedì 25 luglio 2024

 Il contratto certificato può essere riqualificato dal giudice tributario?


Cass. 23/07/2024, n. 20421


Il giudice tributario ha il potere-dovere di qualificare autonomamente l'operazione economica sottostante un contratto dedotto in giudizio, anche quando questo sia stato certificato ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tale certificazione, pur vincolante ai fini della qualificazione civilistica del contratto, non preclude la qualificazione autonoma del giudice tributario ai fini dell'obbligazione tributaria.

mercoledì 24 luglio 2024

 Il giudicato della setenza di assoluzione ha effetto immediato nel procedimento disciplinare?


Cass. 22/07/2024, n. 20109


L'efficacia del giudicato penale sul giudizio civile avente ad oggetto il provvedimento disciplinare non è assoluta ed automatica. La sentenza penale di assoluzione, qualunque sia la formula con cui è pronunciata, non esclude automaticamente la sussistenza dell'illecito disciplinare. Questo può accadere solo se la sentenza penale ha escluso la materialità delle condotte contestate e gli episodi oggetto del procedimento penale coincidono integralmente con quelli oggetto della originaria contestazione disciplinare.

martedì 23 luglio 2024

 Entro quando va esercitato il diritto do precedenza in caso di rapporto a tempo determinato?


Cass. 15/07/2024, n. 19348

A norma dell'art. 5 comma 4-quater e 4-sexies D.Lgs. n. 368 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio.

lunedì 22 luglio 2024

 Per quali crediti del lavoratore  vale la responsabilità del cessionario ex art. 2112 c.c. ?

Cass. 18/07/2024, n. 19863

La responsabilità solidale tra cedente e cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c. riguarda tutti i crediti del lavoratore, senza distinguere a seconda che si tratti di crediti di natura risarcitoria oppure retributiva

sabato 20 luglio 2024

 In  caso di licenziamento per gmo fondato su fatto inesistente quale tutela si applica con il dlgs 23 del 2015?


Corte cost., 16/07/2024, n. 128


Il licenziamento fondato su fatto insussistente, allegato dal datore di lavoro come ragione d'impresa, è, nella sostanza, un licenziamento pretestuoso (senza causa), che si colloca a confine con il licenziamento discriminatorio (che è viziato da un motivo, appunto, discriminatorio). La pretestuosità di un tale licenziamento può anche celare, nella realtà dei casi, una discriminazione, che, se provata dal lavoratore, renderebbe applicabile la più estesa tutela reintegratoria piena di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015. Ma essa richiede un quid pluris (il motivo discriminatorio), della cui prova è onerato il lavoratore. Si deve dichiarare, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

giovedì 18 luglio 2024

 Che contratto deve applicare l'appaltatore?


In base al comma 1 bis dell'art. 29 del dlgs 276 del 2003:

1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto