L'indennità risarcitoria in caso di reintegra è soggetta a contribuzione?
Cass. 01/04/2026, n. 8067
In tema di licenziamento illegittimo con tutela reale ex art. 18 della L. n. 300/1970, le somme dovute a titolo risarcitorio, parametrate alle retribuzioni maturate dalla data del recesso sino alla reintegra o al pensionamento, devono essere liquidate dal giudice al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, spettando al datore di lavoro, in fase esecutiva, operare le ritenute di legge e versare le corrispondenti quote all'erario e agli enti previdenziali, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia, al momento del pagamento, in corso o già cessato.