La stabilizzazione deiprecari è un obbligo della Pa?
Cass. 09/07/2026, n. 22967
In tema di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, la scelta dell’amministrazione di attivare la procedura ha natura discrezionale e non doverosa; ne consegue che il lavoratore non può vantare un diritto soggettivo alla stabilizzazione in difetto di una chiara, esplicita e diretta manifestazione di volontà dell’ente di avviare la relativa procedura. Non integrano tale manifestazione né il generico inserimento del posto nel piano triennale del fabbisogno di personale né la proroga del contratto a termine, quand’anche giustificata dall’utilità del rapporto, né il richiamo all’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 75/2017, ove riferito alla sola procedura concorsuale di cui al comma 2.