sabato 24 ottobre 2026

 L'accesso al fondo di garanzia richiede l'ammissione al passivo?


Cassazione civile sez. lav., 2/04/2026, n. 8275


In caso d'insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, è subordinato al presupposto necessario dell'accertamento del credito, in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero consacrato in un titolo esecutivo, preesistente rispetto alla presentazione dell'istanza d'intervento del Fondo e conseguito nei confronti del legittimo contraddittore, ossia il datore di lavoro insolvente, e non, incidenter tantum, nei confronti dell'Istituto, il quale, essendo terzo rispetto al rapporto di lavoro, è carente di ogni legittimazione a contestare le pretese ad esso inerenti, quali l'esistenza e l'entità dei crediti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un titolo esecutivo preesistente alla domanda, essendo inidoneo a tal fine sia il decreto ingiuntivo emesso dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese che l'accertamento incidentale del credito compiuto dal giudice fallimentare in difetto di rituale provvedimento di ammissione al passivo).

giovedì 22 ottobre 2026

 Che retribuzione spetta al lavoratore in ferie?


Corte appello Catanzaro sez. lav., 25/07/2026, n. 827

Durante le ferie annuali il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione ordinaria, per tale intendendosi quella di cui il prestatore fruisce con continuità ed in modo non occasionale. In caso di contestazioni, spetta al giudice accertare se l’emolumento di cui il lavoratore lamenta la mancata percezione durante le ferie si pone in collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni ed è correlato allo “status” personale e professionale di quel lavoratore

mercoledì 21 ottobre 2026

 Come maturano rol e ferie durante i contratti di solidarietà?


Tribunale Palermo sez. lav., 15/10/2021, n. 3841


Il contratto di solidarietà è un accordo tra azienda e rappresentanze sindacali che permette di evitare licenziamenti, distribuendo il risparmio di ore lavorate sulla totalità della forza -lavoro, realizzando il principio "lavorare meno per lavorare tutti". Durante il periodo di solidarietà le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti. Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d'orario adottata: se la riduzione è stabilita su base giornaliera, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festività e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, viene posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento; se la riduzione dell'orario viene effettuata su base settimanale, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno; se la riduzione dell'orario viene effettuata su base mensile, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno. Quindi durante i contratti di solidarietà le ferie rimangono a carico dell'integrazione salariale, secondo la percentuale prevista, ma così non è in caso di fruizione delle ferie in un momento successivo alla vigenza dei contratti di solidarietà: in questo caso le ferie, poiché non sono integrabili, rimangono a totale carico del datore di lavoro che le ha corrisposte.

martedì 20 ottobre 2026

 Quando l'assunzione con contratyo a chiamaya determina la decadenza dalla naspi?

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2026, n. 6141


Ai fini della decadenza dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), prevista dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di chiamata (caratterizzato dalla discontinuità della prestazione), assumono rilievo le effettive giornate di lavoro prestate, restando irrilevante il nuovo rapporto di lavoro subordinato se questo ha avuto esecuzione per un numero di giornate che, cumulate, non superano sei mesi. (Nella specie, la S.C. ha confermando la sentenza di appello con la quale - a fronte della conclusione di plurimi contratti di lavoro intermittente di durata formale che, cumulata complessivamente, aveva determinato il superamento dei sei mesi - era stata esclusa la decadenza dalla NASpI in base al computo dei soli giorni effettivi di lavoro).

lunedì 19 ottobre 2026

 Chi cumula un contratto a tempo pieno e uno a tempo parziale ha diritto alle ferie retribuite calcolate tenendo conto di entrambi i rapporti?


Corte giustizia UE sez. V, 1/10/2026, n. 131


In caso di cumulo, da parte dello stesso lavoratore, di un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno con un contratto a tempo determinato e a tempo parziale retribuito su base oraria, il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere determinato tenendo conto del lavoro svolto e dei redditi percepiti nell'ambito di entrambi i rapporti. Il lavoratore, durante le ferie annuali, deve infatti percepire una remunerazione che, per quanto riguarda il salario, sia paragonabile a quella corrisposta nei periodi di lavoro. È pertanto incompatibile con tale principio l'esclusione, dal calcolo della remunerazione dovuta per le ferie annuali retribuite, delle ore lavorate in forza del contratto a tempo determinato e a tempo parziale.

venerdì 16 ottobre 2026

 Come deve essere determinata la maggiore rappresentatività comparativa?


Tribunale Civitavecchia sez. lav., 27/08/2026


La maggiore rappresentatività comparativa, ai fini dell’applicazione dell’art. 19 l. n. 300/1970, come modificato dalla sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale, deve essere verificata con riferimento al settore e/o alla categoria di appartenenza della singola impresa coinvolta.

giovedì 15 ottobre 2026

 Quando si ha appalto?


Cassazione civile sez. lav., 06/10/2026, (ud. 16/09/2026- dep. 06/10/2026) - n. 26308

Il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto (genuino) dalla somministrazione di lavoro richiamando i due principali elementi che, in base all'art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa. Si tratta di requisiti che, con ampio accertamento fattuale ex se riservato al giudice di merito, la Corte d'Appello ha ritenuto insussistenti nella specie.