mercoledì 7 ottobre 2026

 Il recesso per giusta causa nel contratto di agenzia è assoggettato ad un termine decadenziale?


Cassazione civile sez. lav., 2/10/2026, n. 26112


Nel contratto di agenzia, disciplinato dagli artt. 1742 ss. c.c. e dagli Accordi economici collettivi, non è previsto alcun termine decadenziale per l'esercizio del recesso per giusta causa decorrente dalla scoperta dei fatti, né il giudice può introdurlo in via interpretativa mediante applicazione analogica delle regole sul procedimento disciplinare del lavoro subordinato di cui all'art. 7 l. n. 300/1970.

martedì 6 ottobre 2026

 Le sanzioni a.ministrative si trasmettono agli eredi?


Cassazione civile sez. lav., 10/03/2011,


preliminarmente osservato che parte controricorrente ha fatto presente che in data 27 giugno 2006 e, cioè, ancor prima della notifica del ricorso, era deceduto B.G., ritenuto responsabile delle violazioni amministrative, deducendo, in conseguenza di tale evento, l'estinzione dell'obbligazione e l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse anche nei confronti della società Europa invest, obbligata solidale alla sanzione. La deduzione è fondata, ponendosi in linea con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per le sanzioni, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale (Cass. n. 2501/2000, Cass. n. 2064/1994).

lunedì 5 ottobre 2026

 Agli enti pubblici economici si applica l'art. 2103 cc?


Cassazione civile sez. lav., 10/09/2026, n. 25179


Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico, la previsione del reclutamento mediante concorso o selezione non determina la nullità dell'assegnazione di fatto a mansioni superiori né esclude l'applicazione dell'art. 2103 c.c.; in difetto di operatività dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, trova applicazione la disciplina privatistica sulle mansioni, con riconoscimento della superiore qualifica e delle differenze retributive.

venerdì 2 ottobre 2026

 Come deve essere determinata la retribuzione feriale?


Corte appello Brescia sez. lav., 18/06/2026, n. 86


La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie, deve ricomprendere tutti gli emolumenti che in modo stabile e non meramente occasionale, presentano un collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e con il suo status professionale (luogo, orario, turni, disagi). Tali indennità, non essendo rapportate a specifiche spese sostenute dal dipendente, non hanno natura risarcitoria ma assumono funzione retributiva, remunerando il disagio connesso al luogo e alle modalità della prestazione. L’esclusione di tali emolumenti, specie in presenza di livelli retributivi contenuti, produce infatti un effetto dissuasivo nell’esercizio del diritto alle ferie, scoraggiando il pieno godimento del riposo. In conformità alle disposizioni unionali, come interpretate dalla Corte di Giustizia, e dalla giurisprudenza di legittimità, eventuali clausole dei contratti collettivi di settore non possono legittimamente derogare in peius, non assumendo rilievo, in senso contrario, il fatto che il lavoratore abbia comunque goduto delle ferie o che il datore invochi errori protratti nel tempo nell’erogazione di talune voci retributive.

giovedì 1 ottobre 2026

 Che efficacia ha la transazione stipulata tra assicurazione del datore di lavoro e lavoratore infortunato?


Cassazione civile sez. lav., 29/12/2025, n. 34619


La transazione - come riportata testualmente dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 7) - è stata stipulata tra l'infortunato e la compagnia assicuratrice della società datrice di lavoro. Come tale, l'atto è valido ed efficace, non soggiacendo nei confronti di UNIPOL al regime impugnatorio, che l'art. 2113 c.c. prevede limitatamente al rapporto fra il dipendente ed il suo datore di lavoro.


Nella transazione vi è pure rinunzia del lavoratore in favore di terzi, ossia dell'assicurato (la società datrice di lavoro) e delle persone delle quali l'assicurato sarebbe chiamato a rispondere (nel caso di specie il Ma.Al.). A tal riguardo si rientra nello schema negoziale del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), che conferisce un beneficio al terzo, da quest'ultimo pertanto invocabile.


Orbene, tale rinunzia in favore della datrice di lavoro è certamente impugnabile dal dipendente ai sensi dell'art. 2113 c.c. Non altrettanto può dirsi per quella nei confronti dell'ulteriore terzo (il Ma.Al.), in quanto non legato all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e comunque non titolare della qualità di "datore di lavoro" dell'infortunato, il quale pertanto non può avvalersi del regime impugnatorio previsto dall'art. 2113 c.c.


Quanto all'interpretazione dell'oggetto della transazione - se cioè questa riguardi anche "diritti futuri" - trattasi di questione di merito, riservata al giudice di merito, né la decisione dei Giudici d'appello viene censurata sotto il profilo della violazione di criteri di ermeneutica contrattuale. In ogni caso, una volta esclusa sia l'applicabilità del regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti del Ma.Al., sia, analogamente, la nullità delle rinunzie a diritti futuri (sanzione che trova applicazione unicamente al rapporto fra il dipendente ed il suo datore di lavoro), ogni altra censura resta assorbita.


Infine è inammissibile la doglianza incentrata sull'art. 1304 c.c., norma che riguarda le obbligazioni solidali, sia perché l'atto transattivo non è stato stipulato con un condebitore solidale (la datrice di lavoro), bensì con il suo assicuratore UNIPOL, sia perché la questione della forma necessaria con cui il Ma.Al. avrebbe dovuto dichiarare di voler profittare di quella transazione è del tutto nuova, non essendovene traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha assolto l'onere di specificare se, dove, come e quando abbia sollevato tale questione

mercoledì 30 settembre 2026

 Come si determina la retribuzione feriale?


Corte appello Brescia sez. lav., 18/06/2026, n. 86

La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie, deve ricomprendere tutti gli emolumenti che in modo stabile e non meramente occasionale, presentano un collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e con il suo status professionale (luogo, orario, turni, disagi). Tali indennità, non essendo rapportate a specifiche spese sostenute dal dipendente, non hanno natura risarcitoria ma assumono funzione retributiva, remunerando il disagio connesso al luogo e alle modalità della prestazione. L’esclusione di tali emolumenti, specie in presenza di livelli retributivi contenuti, produce infatti un effetto dissuasivo nell’esercizio del diritto alle ferie, scoraggiando il pieno godimento del riposo. In conformità alle disposizioni unionali, come interpretate dalla Corte di Giustizia, e dalla giurisprudenza di legittimità, eventuali clausole dei contratti collettivi di settore non possono legittimamente derogare in peius, non assumendo rilievo, in senso contrario, il fatto che il lavoratore abbia comunque goduto delle ferie o che il datore invochi errori protratti nel tempo nell’erogazione di talune voci retributive.

martedì 29 settembre 2026

 Quali contratti possono possono introdurre le ipotesi divammissibilità del lavoro intermittente?


Tribunale Velletri , 25/09/2025, n. 1255


Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, le ipotesi oggettive per le quali è possibile ricorrere al lavoro intermittente possono essere individuate solo dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del medesimo decreto legislativo e cioè contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.