Quando spetta la indennità ex art. 1751 cc?
Cass. 31/07/2026, n. 24289
In tema di contratto di agenzia, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto di cui all’art. 1751 c.c., la condizione che l’agente abbia «procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti» è alternativa, ma i entrambi i casi richiede un apporto economicamente apprezzabile, non potendo il solo procacciamento di un unico nuovo cliente, per di più fallito, integrare il requisito ei «nuovi clienti» in mancanza di prova, da parte dell’agente, di un effettivo sviluppo sensibile degli affari con la clientela preesistente.La distinta e cumulativa condizione della permanenza, dopo la cessazione del rapporto, di «sostanziali vantaggi» per il preponente – da valutarsi in relazione agli affari con i clienti nuovi ed esistenti – non può presumersi in base al mero incremento fatturato allegato dall’agente, ma deve essere oggetto di specifica e rigorosa dimostrazione da parte di questi sul quale grava, ex art. 2697 c.c., l’onere probatorio circa la sussistenza di tutti i presupposti dell’indennità.