In tema di responsabilità da esposizione da amianto quando risponde il committente?
Cass. 04/06/2026, n. 17895
In tema di responsabilità da esposizione ad amianto nei cantieri/navali militari, l’affidamento in appalto di lavori su beni (navi, strutture a terra) che restano nella disponibilità dell’Amministrazione non esclude la custodia del committente, costituendo l’appalto mera modalità di esercizio della stessa; ne consegue che il Ministero committente risponde ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dalle polveri di amianto quali componenti della cosa oggetto dell’appalto, salvo prova del caso fortuito.