giovedì 1 ottobre 2026

 Che efficacia ha la transazione stipulata tra assicurazione del datore di lavoro e lavoratore infortunato?


Cassazione civile sez. lav., 29/12/2025, n. 34619


La transazione - come riportata testualmente dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 7) - è stata stipulata tra l'infortunato e la compagnia assicuratrice della società datrice di lavoro. Come tale, l'atto è valido ed efficace, non soggiacendo nei confronti di UNIPOL al regime impugnatorio, che l'art. 2113 c.c. prevede limitatamente al rapporto fra il dipendente ed il suo datore di lavoro.


Nella transazione vi è pure rinunzia del lavoratore in favore di terzi, ossia dell'assicurato (la società datrice di lavoro) e delle persone delle quali l'assicurato sarebbe chiamato a rispondere (nel caso di specie il Ma.Al.). A tal riguardo si rientra nello schema negoziale del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), che conferisce un beneficio al terzo, da quest'ultimo pertanto invocabile.


Orbene, tale rinunzia in favore della datrice di lavoro è certamente impugnabile dal dipendente ai sensi dell'art. 2113 c.c. Non altrettanto può dirsi per quella nei confronti dell'ulteriore terzo (il Ma.Al.), in quanto non legato all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e comunque non titolare della qualità di "datore di lavoro" dell'infortunato, il quale pertanto non può avvalersi del regime impugnatorio previsto dall'art. 2113 c.c.


Quanto all'interpretazione dell'oggetto della transazione - se cioè questa riguardi anche "diritti futuri" - trattasi di questione di merito, riservata al giudice di merito, né la decisione dei Giudici d'appello viene censurata sotto il profilo della violazione di criteri di ermeneutica contrattuale. In ogni caso, una volta esclusa sia l'applicabilità del regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti del Ma.Al., sia, analogamente, la nullità delle rinunzie a diritti futuri (sanzione che trova applicazione unicamente al rapporto fra il dipendente ed il suo datore di lavoro), ogni altra censura resta assorbita.


Infine è inammissibile la doglianza incentrata sull'art. 1304 c.c., norma che riguarda le obbligazioni solidali, sia perché l'atto transattivo non è stato stipulato con un condebitore solidale (la datrice di lavoro), bensì con il suo assicuratore UNIPOL, sia perché la questione della forma necessaria con cui il Ma.Al. avrebbe dovuto dichiarare di voler profittare di quella transazione è del tutto nuova, non essendovene traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha assolto l'onere di specificare se, dove, come e quando abbia sollevato tale questione

mercoledì 30 settembre 2026

 Come si determina la retribuzione feriale?


Corte appello Brescia sez. lav., 18/06/2026, n. 86

La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie, deve ricomprendere tutti gli emolumenti che in modo stabile e non meramente occasionale, presentano un collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e con il suo status professionale (luogo, orario, turni, disagi). Tali indennità, non essendo rapportate a specifiche spese sostenute dal dipendente, non hanno natura risarcitoria ma assumono funzione retributiva, remunerando il disagio connesso al luogo e alle modalità della prestazione. L’esclusione di tali emolumenti, specie in presenza di livelli retributivi contenuti, produce infatti un effetto dissuasivo nell’esercizio del diritto alle ferie, scoraggiando il pieno godimento del riposo. In conformità alle disposizioni unionali, come interpretate dalla Corte di Giustizia, e dalla giurisprudenza di legittimità, eventuali clausole dei contratti collettivi di settore non possono legittimamente derogare in peius, non assumendo rilievo, in senso contrario, il fatto che il lavoratore abbia comunque goduto delle ferie o che il datore invochi errori protratti nel tempo nell’erogazione di talune voci retributive.

martedì 29 settembre 2026

 Quali contratti possono possono introdurre le ipotesi divammissibilità del lavoro intermittente?


Tribunale Velletri , 25/09/2025, n. 1255


Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, le ipotesi oggettive per le quali è possibile ricorrere al lavoro intermittente possono essere individuate solo dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del medesimo decreto legislativo e cioè contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

lunedì 28 settembre 2026

 Quando i lavori socialmente utili possono essere qualificati come rapporti di lavoro ordinari?

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2026, n. 25709

Nei rapporti di lavoro socialmente utili, la qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato, con applicazione dell'art. 2126 c.c., richiede la compresenza di due presupposti: a) la radicale difformità dell'attività concretamente svolta rispetto al progetto LSU; b) lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente utilizzatore. Tali requisiti non sono alternativi né sovrapponibili e lo sviamento dal progetto costituisce prerequisito essenziale, in mancanza del quale è precluso ogni ulteriore accertamento sulla subordinazion

venerdì 25 settembre 2026

 Quando è possivile deteeninare lo straordinario equitativamente?


Corte appello Catania sez. lav., 9/02/2026, n. 29

Spetta al lavoratore che agisce per ottenere il compenso per lavoro straordinario l'onere di provare l'effettivo svolgimento della prestazione oltre l'orario stabilito; tuttavia la mancata prova dell'esatto ammontare delle ore di lavoro straordinario non impedisce al giudice di quantificarle in via equitativa, purché a monte sia stata già accertata la sussistenza del lavoro straordinario

giovedì 24 settembre 2026

 Come si realizza la cessione di azienda in presenza di più punti vendita non autonomi?

Corte appello Milano , 23/09/2025, n. 673

Nel momento in cui si esclude che un singolo punto vendita costituisca un ramo aziendale autonomo (con la ovvia sottointesa conclusione che esso faccia parte della medesima azienda) e una volta che si afferma che è stata ceduta l’azienda nelle sue varie articolazioni territoriali non funzionalmente autonome, anche i lavoratori impiegati nell’unico punto vendita escluso dalla cessione devono vedere trasferito all’acquirente il proprio rapporto di lavoro, ex art. 2112 c.c., finendosi altrimenti per avallare una non consentita forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità. 

mercoledì 23 settembre 2026

 Quando è legittimo il distacco?


Tribunale Mantova sez. lav., 24/06/2026, n. 174


L'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 disciplina il "distacco", vale a dire il trasferimento temporaneo, disposto dal datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, di uno o più lavoratori che vengono messi a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una specifica e determinata attività lavorativa. Requisiti di legittimità del distacco sono la temporaneità - ossia la non definitività della destinazione del lavoratore presso il distaccatario - e l'interesse del distaccante, ossia qualsivoglia interesse produttivo che non coincida con la mera somministrazione di lavoro