Nel licenziamento collettivo è possibile limitare gli esuberi presso una sola unità produttiva?
Cass. 27/04/2026, n. 11380
In tema di licenziamento collettivo, la regola legale di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991 impone che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga avuto riguardo al complesso aziendale; la limitazione della platea ai soli addetti ad una determinata unità produttiva, settore o sede è legittima solo se il datore, nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 223/1991, indichi in modo specifico:le ragioni che giustificano la restrizione dell'ambito di scelta;le ragioni per cui non è possibile ovviare ai licenziamenti mediante trasferimenti ad altre unità produttive;le ragioni per le quali i lavoratori interessati non possono essere comparati con gli altri dipendenti dell'azienda (ad esempio per non fungibilità delle mansioni).