mercoledì 21 ottobre 2026

 Come maturano rol e ferie durante i contratti di solidarietà?


Tribunale Palermo sez. lav., 15/10/2021, n. 3841


Il contratto di solidarietà è un accordo tra azienda e rappresentanze sindacali che permette di evitare licenziamenti, distribuendo il risparmio di ore lavorate sulla totalità della forza -lavoro, realizzando il principio "lavorare meno per lavorare tutti". Durante il periodo di solidarietà le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti. Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d'orario adottata: se la riduzione è stabilita su base giornaliera, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festività e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, viene posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento; se la riduzione dell'orario viene effettuata su base settimanale, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno; se la riduzione dell'orario viene effettuata su base mensile, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno. Quindi durante i contratti di solidarietà le ferie rimangono a carico dell'integrazione salariale, secondo la percentuale prevista, ma così non è in caso di fruizione delle ferie in un momento successivo alla vigenza dei contratti di solidarietà: in questo caso le ferie, poiché non sono integrabili, rimangono a totale carico del datore di lavoro che le ha corrisposte.

martedì 20 ottobre 2026

 Quando l'assunzione con contratyo a chiamaya determina la decadenza dalla naspi?

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2026, n. 6141


Ai fini della decadenza dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), prevista dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di chiamata (caratterizzato dalla discontinuità della prestazione), assumono rilievo le effettive giornate di lavoro prestate, restando irrilevante il nuovo rapporto di lavoro subordinato se questo ha avuto esecuzione per un numero di giornate che, cumulate, non superano sei mesi. (Nella specie, la S.C. ha confermando la sentenza di appello con la quale - a fronte della conclusione di plurimi contratti di lavoro intermittente di durata formale che, cumulata complessivamente, aveva determinato il superamento dei sei mesi - era stata esclusa la decadenza dalla NASpI in base al computo dei soli giorni effettivi di lavoro).

lunedì 19 ottobre 2026

 Chi cumula un contratto a tempo pieno e uno a tempo parziale ha diritto alle ferie retribuite calcolate tenendo conto di entrambi i rapporti?


Corte giustizia UE sez. V, 1/10/2026, n. 131


In caso di cumulo, da parte dello stesso lavoratore, di un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno con un contratto a tempo determinato e a tempo parziale retribuito su base oraria, il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere determinato tenendo conto del lavoro svolto e dei redditi percepiti nell'ambito di entrambi i rapporti. Il lavoratore, durante le ferie annuali, deve infatti percepire una remunerazione che, per quanto riguarda il salario, sia paragonabile a quella corrisposta nei periodi di lavoro. È pertanto incompatibile con tale principio l'esclusione, dal calcolo della remunerazione dovuta per le ferie annuali retribuite, delle ore lavorate in forza del contratto a tempo determinato e a tempo parziale.

venerdì 16 ottobre 2026

 Come deve essere determinata la maggiore rappresentatività comparativa?


Tribunale Civitavecchia sez. lav., 27/08/2026


La maggiore rappresentatività comparativa, ai fini dell’applicazione dell’art. 19 l. n. 300/1970, come modificato dalla sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale, deve essere verificata con riferimento al settore e/o alla categoria di appartenenza della singola impresa coinvolta.

giovedì 15 ottobre 2026

 Quando si ha appalto?


Cassazione civile sez. lav., 06/10/2026, (ud. 16/09/2026- dep. 06/10/2026) - n. 26308

Il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto (genuino) dalla somministrazione di lavoro richiamando i due principali elementi che, in base all'art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa. Si tratta di requisiti che, con ampio accertamento fattuale ex se riservato al giudice di merito, la Corte d'Appello ha ritenuto insussistenti nella specie.

mercoledì 14 ottobre 2026

 Che diritti hanno i familiari di minori affetti da Dsa?

In base all'art. 6 della legge 170 del 2010

Art. 6. Misure per i familiari 1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
2. Le modalita' di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

martedì 13 ottobre 2026

 Nelle liquidazioni giudiziali delle aziende  che devono versare il tfr al fondo di yesoreria il lavoratore può essere ammesso al passivo?

Cassazione civile sez. un., 7/10/2026, n. 26356


Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest'ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.