In caso di attività lavorativa svolta durante la malattia su chi grava l'onere di dimostrare l'incompatibilità con la guarigione?
Cass. 11/05/2026, n. 13727
In tema di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia, grava sul datore di lavoro – ai sensi dell'art. 5 l. n. 604/1966 – l'onere di provare che la malattia sia simulata ovvero che l'attività svolta sia, in relazione alla natura dell'infermità e alle mansioni contrattuali, anche solo potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del dipendente; non sussiste, pertanto, alcun onere del lavoratore di dimostrare la compatibilità dell'attività extralavorativa con lo stato morboso giustificativo dell'assenza.