Come è ripartito l'onere della prova nelle cause di infortunio?
Cass. 12/02/2026, n. 3145
In materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto a provare l'assenza di condizioni di nocività o lesività nell'ambiente di lavoro che rappresentino un concreto pericolo per la salute e la dignità dei lavoratori. Il prestatore di lavoro, invece, può limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di rischio potenziale nell'ambiente di lavoro e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione subita e le conseguenze dannose.