giovedì 6 agosto 2026

 Come sono definite e come si accede alle piatraforme digitali per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi?


Art. 47 dlgs 81 del 2015


2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

((2-bis.)) In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'accesso alla piattaforma da parte del lavoratore può essere consentito con (( il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) )) oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di ((autenticazione)) a più fattori, nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le credenziali di accesso al proprio account rivestono carattere strettamente personale ed è fatto divieto di cessione a terzi. La cessione del proprio account o l'uso di account da parte di persona ((diversa dal)) titolare ((comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria)) da euro 800 a euro 1.200.

((2.ter.)) La piattaforma ((digitale)) non può rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale, né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. La violazione della presente disposizione comporta ((l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.

mercoledì 5 agosto 2026

 Quando spetta l'indennità di accompagnamento?

Cass. 03/08/2026, n. 24402


Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, rileva non solo l'assoluta impossibilità di compiere tutti gli atti quotidiani della vita, ma anche l'impossibilità di compiere un singolo atto, purché essenziale, quotidiano   e inerente in modo costante alla persona, tale da incidere sulla salvaguardia della  condizione psicofisica e sulla possibilità di svolgere gli altri atti della vita giornaliera; ne consegue che, in presenza di minori affetti da diabete che necessitino di assistenza    permanente per la terapia insulinica e il controllo glicemico, il giudice deve verificare  se l'assistenza richiesta sia, per intensità e modalità, diversa e più gravosa di  quella normalmente necessaria ad un bambino sano della stessa età.

martedì 4 agosto 2026

 Quando spetta la indennità ex art. 1751 cc?


Cass. 31/07/2026, n. 24289


In tema di contratto di agenzia, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione  del rapporto di cui all’art. 1751 c.c., la condizione che l’agente abbia «procurato nuovi clienti al preponente o abbia    sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti» è alternativa, ma i    entrambi i casi richiede un apporto economicamente apprezzabile, non potendo il solo procacciamento di un unico nuovo cliente, per di più fallito, integrare il requisito ei «nuovi clienti» in mancanza di prova, da parte dell’agente, di un effettivo sviluppo sensibile degli affari con la clientela preesistente.La distinta e cumulativa condizione  della permanenza, dopo la cessazione del rapporto, di «sostanziali vantaggi» per il preponente – da valutarsi in relazione agli affari con i clienti nuovi ed esistenti – non può presumersi in base al mero incremento fatturato allegato dall’agente, ma deve essere oggetto di specifica e rigorosa dimostrazione da parte di questi  sul quale grava, ex art. 2697 c.c., l’onere probatorio circa la sussistenza di tutti i presupposti dell’indennità.

lunedì 3 agosto 2026

 Il danno da tardiva assunzione deve tener conto dell'aliunde perceptum?


Cass. 30/07/2026, n. 24245


In tema di risarcimento del danno da mancata o tardiva assunzione, grava sul datore  di lavoro che contesti l'entità del pregiudizio l'onere di allegare e provare l'aliunde   perceptum, ossia lo svolgimento da parte del lavoratore di altra attività lavorativa    nel periodo interessato, nonché i relativi redditi; ove tale circostanza risulti documentalmente   allegata (nella specie, mediante certificazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro   attestante l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso altra impresa), il giudice  di merito è tenuto a esaminarla e a porla a fondamento della liquidazione del danno, eventualmente esercitando i poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c., dovendosi procedere alla quantificazione del danno al netto dell'aliunde perceptum secondo il principio della compensatio lucri cum damno

sabato 1 agosto 2026

 Quando è  idonea ad interrompere la prescrizione la lettera del lavoratore?


Cass. 28/07/2026, n. 24180


Ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., l'atto del lavoratore deve contenere l'indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o richiesta di adempimento, non essendo   necessaria né la puntuale quantificazione del credito, né l'individuazione specifica    dei parametri di calcolo, quando il titolo del diritto sia chiaramente indicato e i dati per la determinazione del dovuto siano nella disponibilità del datore di lavoro, specie in relazione a crediti connessi al rapporto di lavoro in una struttura pubblica.

giovedì 30 luglio 2026

 Per quali vizi opera la decadenza per l'impugnazione del termine?


Cass. 28/07/2026, n. 24133


Il termine di decadenza di cui all'art. 6 L. 604/1966, come modificato dall'art. 32 L. 183/2010, si applica non solo alle fattispecie di illegittima apposizione del termine espressamente   richiamate (artt. 1, 2 e 4 D.Lgs. 368/2001), ma anche alle ulteriori ipotesi di nullità del termine previste dagli artt. 3 e   5 del medesimo decreto, riferendosi il rinvio alla tipologia di atto oggetto di impugnazione    e non al vizio denunciato, in funzione dell'esigenza di assicurare certezza alle situazioni  giuridiche in tutti i casi in cui venga contestata la legittimità del termine.

mercoledì 29 luglio 2026

 Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici esteri come opera l'indebito previdenziale?


Cass. civ., Sez. Unite, 22/02/1995, n. 1967


Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di 22/07/2026, n. 23772 convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributiversati in Italia con quelli corrisposti da un Paese estero, il  riassorbimento delle somme risultanti non più dovute a seguito  dell'erogazione della pensione estera, in quanto previsto come   ipotesi fisiologica della relativa disciplina contenuta nell'art. 8   della l. 30 aprile 1969 n. 153, configura una specifica ed autonoma ipotesi di ripetibilità, non assumibile nelle fattispecie legali tipo di cui agli art. 2033 c.c., 80 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422   e 52 della l. 9 marzo 1989 n. 88, per insussistenza dell'errore, supposto dal primo di detti articoli ed espressamente previsto dagli    altri.