In caso di trasferimento nel pubblico impiego occorre l'obbligo di motivazione stabilito dalla legge 241 del 1990?
Cass. 07/05/2026, n. 13099
Nell'impiego pubblico contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto (assunzione, trasferimento, mutamento di sede, incarichi, sanzioni), rientrando nei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica e sono espressione dei poteri del datore di lavoro pubblico ai sensi degli artt. 2086, 2103, 1175 e 1375 c.c. Se ne desume che il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato alla natura dell'atto ed agli effetti che esso produce, nonchè ai principi di correttezza e buona fede cui è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione la disciplina sulla motivazione degli atti amministrativi ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990. La motivazione eventualmente dovuta - anche nel caso in cui ciò sia espressamente richiesto - deve essere semplicemente idonea a rendere verificabile il rispetto di buona fede e correttezza ed intellegibili le ragioni organizzative del trasferimento; né è richiesto che si indichino i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, le risultanze istruttorie del provvedimento