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lunedì 23 febbraio 2026

 Come si determina il comporto nel caso di malattie professionali e i fortuni?


Tribunale Milano, Sez. lavoro, 09/02/2026, n. 642


La computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a   malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi in cui  l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività  lavorativa, nonché quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui  facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie — secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica — per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'imp della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui  detta prestazione è destinata

lunedì 13 ottobre 2025

 Il ccnl può escludere dal computo del comporto  malattie particolarmente gravi?


Cass. 07/10/2025, n. 26956


In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, qualora il CCNL preveda una clausola di esclusione dal computo delle assenze per "malattie particolarmente gravi", tale esenzione si applica alle patologie che richiedono terapie salvavita. Inoltre, spetta al lavoratore l'onere di fornire la certificazione medica attestante la gravità della malattia e la necessità di tali terapie.

lunedì 27 gennaio 2025

 Quando la malattia o l'infortunio non si computano nel comporto?


Cass. 17/01/2025, n. 1225


La computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto è da escludere in tutte le ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma che gli impone di adottare le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. In tutte queste ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte (datore di lavoro) cui detta prestazione è destinata (Nel caso di specie, riaffermato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso di dichiarare nullo il licenziamento comminato al ricorrente in assenza del superamento del periodo di comporto).