Come si determina il comporto nel caso di malattie professionali e i fortuni?
Tribunale Milano, Sez. lavoro, 09/02/2026, n. 642
La computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie — secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica — per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'imp della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata
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