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mercoledì 27 gennaio 2021

 Quali conseguenze comporta l'assenza dalla visita controlla disposta dall'Inps?


In forza dell'art. 5 comma 14 della legge 638 del 1983:

Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo

martedì 30 giugno 2020

Il datore di lavoro può licenziare sulla base di accertamenti effettuati per l'assenza del lavoratore?




Cass. 17-06-2020, n. 11697




- va rilevato, al riguardo, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 25162 del 26 novembre 2011, nonchè Cass. n. 20433 dell'11 ottobre 2011) le disposizioni della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza;

- nel caso di specie, ad avviso del Collegio, gli accertamenti espletati non avevano una finalità di tipo sanitario, sicuramente preclusa, mirando, piuttosto, esclusivamente ad una verifica della non riscontrabilità della malattia o la idoneità di essa a giustificare uno stato di incapacità lavorativa rilevante;

- ne discende la legittimità dell'accertamento effettuato anche mediante controlli di tipo investigativo non attenendo gli stessi allo svolgimento dell'attività lavorativa stricto sensu, bensì, all'insussistenza di una situazione atta a ridurre la capacità lavorativa del dipendente;

mercoledì 24 luglio 2019


Su chi incombe l'onere della prova della giustificata assenza dalla visita di controllo?




cass. 22/07/2019, n. 19668

L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo, per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia, non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore.