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martedì 28 maggio 2024

 Quando gli agenti di commercio devono pagare l'Irap?



Cass. 21/05/2024, n. 14064

In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo e 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio dell'attività di agente di commercio di cui all'art. 1, L. 9 maggio 1985, n. 204 è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

mercoledì 4 ottobre 2023

 Quando si applica l'IRAP?


Cass. 02/10/2023, n. 27779


In materia di IRAP, il requisito previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione (e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse) ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Detto requisito non può automaticamente farsi discendere dalla titolarità di quota societaria in ente che svolge attività similare.

lunedì 12 settembre 2022

 Avere un collaboratore determina il pagamento dell'IRAP?



Cass. 06/09/2022, n. 26183

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Il giudice del merito deve quindi valutare in concreto la natura dell'apporto fornito dal collaboratore all'impresa familiare e segnatamente se tale apporto si connoti in termini meramente esecutivi

domenica 11 settembre 2022

 Quando è dovuta l'IRAP



Cass. 07/09/2022, n. 26335

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Laddove, dunque, un professionista si avvalga di collaboratori aventi anche competenze differenti, per accertare l'incidenza delle collaborazioni sul potenziamento dell'attività e della capacità reddituale del professionista è necessario verificare, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, se effettivamente il contribuente è il responsabile dell'organizzazione. Rispetto a tale indagine, peraltro, il dato dell'entità dei compensi erogati ai collaboratori risulta eccentrico rispetto al fondamento normativo dell'imposizione.

sabato 9 luglio 2022

 Quando è  dovuta l'IRAP?



Cass. 06/07/2022, n. 21357

In materia di IRAP, non ricorre il presupposto impositivo dell'organizzazione in capo al medico del lavoro - il quale sia anche socio di un Centro ove viene svolta attività di prevenzione, informazione, formazione degli addetti responsabili delle singole aziende e, in quanto poliambulatorio autorizzato, esami di laboratorio e diagnostica - laddove sia dimostrato che il medico svolga attività differente ed autonoma rispetto a quella del Centro ed utilizzi come proprio studio locali della struttura che resta riferibile ad un soggetto terzo e da quest'ultimo organizzata

lunedì 9 maggio 2022

 Quando non e' dovuta l'Irap dalle associazioni di professionisti?



Cass. 27/04/2022, n. 13129

L'eventuale esclusione da IRAP delle società semplici, esercenti attività di lavoro autonomo, delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, deve essere provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito.

mercoledì 2 febbraio 2022

Quando è dovuta l'Irap dai lavoratori autonomi?


Cass. civ. Sez. V, 28/01/2022, n. 2614

Presupposto per l'assoggettamento all'Irap è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla prestazione di servizi. La nozione di autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, sussiste quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

martedì 18 gennaio 2022

 Quando è dovuta l'irap ?



Cass. 13/01/2022, n. 896

In tema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non ricorre ove il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive di segreteria reclutato in outsourcing mediante una società di servizi.

mercoledì 29 dicembre 2021

 Quando è dovuta l'irap?



Cass. 16/11/2021, n. 34484

In tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

martedì 27 aprile 2021

 Quando è dovuta l'Irap?


Cass. 22/04/2021, n. 10710

L'attività del commercialista non è soggetta a IRAP se manca l'autonoma organizzazione che sussiste solo se il professionista adopera beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi; il che accade perché la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale del professionista sconta l'imposizione per il "surplus" di quanto ottenuto in ragione di una struttura organizzativa che sia servente rispetto all'opera intellettuale svolta con le proprie conoscenze e gli strumenti minimi indispensabili. Tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

giovedì 8 aprile 2021

Quando è dovuta l'Irap? 

Cass. 06/04/2021, n. 9221

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'"autonoma organizzazione" non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

martedì 2 febbraio 2021

 Quando è dovuta l'Irap dal professionista?


Cass. civ. Sez. V, 21/01/2021, n. 1154

L'esercizio in forma associata di una professione libera è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

lunedì 23 novembre 2020

Quando è  dovuta l'Irap?


Cass. 18/11/2020, n. 26197 


In tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

mercoledì 16 settembre 2020

 Quando è necessario versare l'Irap?


Cass. Ord., 14/09/2020, n. 19071

Ai fini del pagamento dell'IRAP il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate.

giovedì 28 maggio 2020

Quando è dovuta l'Irap dai professionisti che svolgono attività in forma associata?



Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 25/05/2020, n. 9597


In tema di Irap, il professionista che sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività, materiali e professionali, da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale. In ogni caso, l'onere della prova relativa alla modalità di conseguimento del reddito, volta a dimostrare che l'attività è stata espletata in modo individuale e senza fruire dei benefici organizzativi derivanti dall'adesione alla associazione, grava sul contribuente, in modo ancor più pregnante, in ipotesi di richiesta di rimborso.

martedì 3 marzo 2020

Quando deve essere versata Irap?

Cass. civ. Sez. V Ord., 28/02/2020, n. 5496


In tema di IRAP, il professionista che sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività, materiali e professionali da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l’attività svolta in associazione professionale.

lunedì 23 dicembre 2019


Quando deve essere applicata l'Irap?


Cass. 18/12/2019, n. 33547


In base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Inoltre, la sussistenza dell'autonoma organizzazione si profila allorquando il contribuente si avvalga anche in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la sogli dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.



giovedì 1 agosto 2019

Quando è dovuta l'Irap?

Cass: 30/07/2019, n. 20455

In materia di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui non può considerarsi di per sé integrativo del requisito dell'autonoma organizzazione, dovendosi indagare, nel singolo caso, se è presente quell'elemento in più che concretizza l'elemento organizzativo, consentendo al contribuente di accrescere il proprio reddito tramite un apporto di lavoro che non si esaurisca in attività meramente esecutive.

mercoledì 10 luglio 2019

Quando non vi è obbligo di versare l'Irap?





Cass. 04/07/2019, n. 17958




In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione, richiesto dall'art. 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 non ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

sabato 18 maggio 2019

Quali sono i requisiti posti a base dell'Irap?

Cass. civ. Sez. V, 09/05/2019, n. 12331

In materia di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tuttavia, l'assenza di dipendenti esecutivi non equivale necessariamente ad esclusione del requisito dell'autonoma organizzazione, perché l'utilizzo di lavoro altrui (che sia dipendente o meno) può essere indice di autonoma organizzazione se eccede il livello del dipendente esecutivo. (Nel caso concreo l'affermazione della CTR, determinante nell'economia della decisione, che sembra dare rilievo alla sola assenza di dipendenti, non appare del tutto in linea con l'esposto principio, di talché la sentenza va annullata con rinvio.)