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venerdì 15 ottobre 2021

 Qual è la funzione del preavviso?



Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 13/10/2021, n. 27934

In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'istituto del recesso, disciplinato dall'art. 2118 cod. civ., adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente; in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione; in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente. Il tema della rinunziabilità del periodo di preavviso da parte del soggetto non recedente e delle conseguenze giuridiche di tale rinunzia è strettamente connesso e condizionato dalla soluzione che si intende dare alla questione circa l'efficacia reale o obbligatoria del preavviso.

lunedì 17 maggio 2021

 La rinuncia l'indennità di preavviso da parte del lavoratore fa venire meno il dovere di versare i contributi?



Cass, 13/05/2021, n. 12932

E' nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità: se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all'indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull'obbligazione pubblicistica, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS).

mercoledì 26 febbraio 2020

Può essere prolungato il preavviso contrattuale per dimissioni?
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/09/2016, n. 18122 


In materia di recesso dal rapporto di lavoro, la durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall'autonomia delle parti, sicché è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l'attribuzione di benefici economici e di carriera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità di un prolungamento del periodo di preavviso, da uno a dodici mesi, pattuito a fronte di un avanzamento di carriera e del riconoscimento di un assegno "ad personam"). (Rigetta, App. Bologna, 08/06/2012)
Deve peraltro rilevarsi che, anche a prescindere dal rinvio contenuto nella disciplina collettiva, questa Corte ha da tempo risolto in senso positivo, in ogni caso, il problema della legittimità delle pattuizioni individuali volte a regolamentare il preavviso, affermando (sent. n. 3741/1981) che, nel rapporto di lavoro dipendente, il preavviso si pone come condizione di liceità del recesso, la cui inosservanza è sanzionata dall'obbligo di corrispondere da parte del recedente una indennità sostitutiva; pertanto, esso non può essere preventivamente escluso dalla volontà delle parti nè essere limitato nella sua durata rispetto a quella fissata dalla contrattazione collettiva. E' lecito invece, mediante accordo individuale, pattuirne una maggior durata giacchè tale pattuizione può giovare al datore di lavoro, come avviene nel caso in cui non è agevole la sostituzione del lavoratore recedente, ed è sicuramente favorevole a quest'ultimo che resta avvantaggiato dal computo dell'intero periodo agli effetti della indennità di anzianità, dei miglioramenti retributivi e di carriera e dal regime di tutela della salute, (cfr. anche Cass. n. 5929/79). Nel medesimo senso si è ritenuto (cfr. Cass. n. 18547/2009; Cass. n. 17817/2005) che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, e che non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima; inoltre, la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1341 c.c., comma 2, per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto. Il principio è stato ribadito ancor più di recente (Cass. n. 17010/2014), essendosi affermato che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 c.c., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto; nè può prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l'esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore, in violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento. 
Alla luce di tale ricostruzione, può dirsi che l'ordinamento rimette alle parti sociali ovvero alle stesse parti del rapporto la facoltà di disciplinare la durata del preavviso in relazione alle proprie valutazioni di convenienza, rendendo essenzialmente le parti arbitre del giudizio di maggior favore della disciplina concordata. In tale contesto, la durata legale o contrattuale del preavviso è dunque derogabile dall'autonomia individuale in relazione a finalità meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, quale quella per il datore di garantirsi nel tempo la collaborazione di un lavoratore particolarmente qualificato, sottraendolo alle lusinghe della concorrenza, mediante l'attribuzione al dipendente di ulteriori benefici economici e di carriera in funzione corrispettiva del vincolo assunto dal dipendente circa la limitazione della facoltà di recesso ancorandone l'esercizio ad un più lungo periodo di preavviso. La pattuizione individuale (peraltro con patto ad efficacia temporanea ben determinata, esaurita la quale i contraenti hanno la possibilità di disdetta con preavviso del patto stesso) di una più ampia durata del preavviso a fronte di cospicui vantaggi per il lavoratore (come, nel caso in esame, l'avanzamento al 2 livello della terza area professionale, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, e la corresponsione di un assegno ad personam di lire 300.000 lorde per tredici mensilità) è dunque legittima, essendosi già affermato in sede di legittimità (sentenza n. 23235/2009) il principio, che qui va ribadito, secondo il quale, in materia di recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro.






Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 10/11/2015, n. 22933


Il patto di prolungamento del preavviso, sorretto da un minimo incremento retributivo e non in rapporto di corrispettività con una preordinata progressione in carriera, è nullo per frode alla legge in quanto finalizzato a perseguire l'interesse tipico del patto di non concorrenza, eludendone tuttavia i limiti di specificazione dell'attività e di adeguatezza del corrispettivo.

lunedì 21 dicembre 2015

In caso di licenziamento assoggettato a tutela obbligatoria poi dichiarato illegittimo spetta l’indennità sostitutiva del preavviso?


Secondo la giurisprudenza la risposta è affermativa:

“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita alla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio proprio della tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso l'indennità prevista dalla l. 604 del 1996 art. 2, va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente non vi è incompatibilità fra le due prestazioni, mentre sarebbe irragionevole sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco” Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-11-2015, n. 23710


“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall'art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco”. Cass. civ. Sez. lavoro, 16/10/2006, n. 22127

“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela  reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del  preavviso  è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla  tutela obbligatoria , il diritto all'indennità sostitutiva del  preavviso  sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall''art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del  preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con  preavviso e l'altro in tronco”. Cass. civ. Sez. lavoro, 08/06/2006, n. 13380


Nella giurisprudenza di merito:


“In caso di  illegittimo licenziamento , in ragione del carattere meramente risarcitorio accordato dalla  tutela obbligatoria , il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso  nasce in ragione del fatto che il rapporto si è risolto. In tal modo, l'indennità prevista dall''art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo; viceversa, l'indennità sostitutiva del  preavviso  va a compensare il fatto che il recesso, oltre che  illegittimo, è stato intimato anche in tronco”. Trib. Milano Sez. lavoro, 07/07/2011
  

“In caso di  licenziamento illegittimo , mentre in relazione alla  tutela  reale, in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge, l'indennità sostitutiva del  preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato alla  tutela obbligatoria , il diritto all'indennità sostituiva del  preavviso  sorge per il fatto che il rapporto si è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall''art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del  preavviso  va a compensare il fatto che il recesso, oltre che  illegittimo , è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità fra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due  licenziamenti , entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con  preavviso e l'altro in tronco”. Trib. Novara Sez. lavoro, 27/10/2008

“Nell'ambito della  tutela obbligatoria  il recesso del datore di lavoro, ancorché ingiustificato, conserva i suoi effetti estintivi del rapporto di lavoro, circostanza sufficiente per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del  preavviso  anche in presenza di un  licenziamento  dichiarato illegittimo”. App. Milano, 12/05/2006

“In ipotesi di  licenziamento illegittimo  concernente rapporto di lavoro appartenente all'area della  tutela obbligatoria  spettano al dipendente sia l'indennità di  preavviso sia l'indennità di cui all'art.  8 legge n. 604 del 1966, come modificato dalla l. 1990 n. 108”. App. Milano, 21/10/2003

“Nell'area della  tutela obbligatoria  il  licenziamento  ancorché  illegittimo , comporta l'estinzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che al lavoratore, in aggiunta all'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 legge 1966 n. 604, come modificato dall'art. 2 . 1990 n. 108, continua a essere dovuta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso”. Trib. Milano, 16/04/2003


“Nell'area della  tutela obbligatoria il licenziamento, ancorchè  illegittimo , determina l'effettiva interruzione del rapporto sicchè alla cessazione del rapporto determinata dal  licenziamento senza il rispetto del termine di preavviso consegue il diritto del lavoratore al pagamento della relativa indennità sostitutiva, che si cumula all'indennizzo previsto dall'art. 2 legge 108 del 1990”. Trib. Venezia, 06/10/2000