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martedì 5 settembre 2023

 Quando spetta il buono pasto nel comparto sanità?


Cass. 01/09/2023, n. 25622


In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. La particolare articolazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 del C.C.N.L. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comporta il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.

martedì 28 dicembre 2021

 Come 


Come è regolamentata l'indennità di coordinamento nel ccnl sanità? 




Cass. 22/12/2021, n. 41272

In tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. Così, il conferimento delle funzioni di coordinamento, o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e non necessariamente dagli organi di vertice.

mercoledì 13 gennaio 2021

Come è attribuita la funzione di coordinamento nell'ambito della sanità pubblica? 


Cass. 11/01/2021, n. 187

In tema di conferimento di incarichi di coordinamento nell'ambito della sanità pubblica, l'attività di coordinamento è funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza; pertanto, la corrispondente attribuzione può derivare esclusivamente da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6, L. n. 43/2006 e richiamati dall'art. 4 del CCNL 10.04.2008.

martedì 7 gennaio 2020

Il ccnl sanità come disciplina dal maggio del 2018 i tempi di vestizione?

In base all'art. 27 del ccnl del 21 maggio del 2018 commi 11 e 12:

11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.