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lunedì 22 settembre 2025

 Quando spettano i buoni pasto con il ccnl sanità?


Cass. 17/09/2025, n. 25525

In materia di pubblico impiego privatizzato, il diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto spetta ai lavoratori che osservano un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, indipendentemente dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo, e dalla possibilità di effettuare effettivamente una pausa pranzo

sabato 3 agosto 2024

 Quando sorge il diritto ai buoni pasto nella sanità pubblica?


Cass. 31/07/2024, n. 21440

Il diritto alla mensa correlato all'erogazione dei buoni pasto per i dipendenti turnisti del comparto sanità è strettamente legato al diritto alla pausa lavorativa prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003, quando l'orario di lavoro giornaliero eccede le sei ore. Questo diritto, dunque, è esercitabile solo in relazione alla particolare articolazione dell'orario che prevede un intervallo non lavorato per la consumazione del pasto. Il buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, volta a conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore. Il diritto ad usufruirne dipende dalla contrattazione collettiva che lo prevede, dovendosi quindi fare riferimento ai contratti collettivi di settore.

martedì 5 settembre 2023

 Quando spetta il buono pasto nel comparto sanità?


Cass. 01/09/2023, n. 25622


In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. La particolare articolazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 del C.C.N.L. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comporta il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.