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mercoledì 30 dicembre 2015

Come è regolamentato il patto di prova nel ccnl Turismo Confindustria CGIL CISL UIL?

Articolo 68 - DISCIPLINA
La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

A1 e A2          180 giorni
 B1                  150 giorni
B2                     75 giorni
C1                     45 giorni
C2 e C3            30 giorni
D1                     20 giorni
D2                     15 giorni


Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.




TITOLO X – STRUTTURA ALBERGHIERA E STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATENA

CAPO III – MERCATO DEL LAVORO AZIENDE DI STAGIONE, CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Articolo 160 - PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa Azienda e con la stessa qualifica. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate


TITOLO XIV – STABILIMENTI BALNEARI

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE

Articolo 225 Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. In contratti a tempo determinato superiori a 30 giorni, il periodo di prova è stabilito in giorni 20 di effettivo lavoro. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.


TITOLO XVI – PUBBLICI ESERCIZI

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 253 Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. È escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.



TITOLO XVII – AZIENDE TURISTICHE ALL’ARIA APERTA

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE


Articolo 324 Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.

martedì 29 dicembre 2015

A quanto ammonta il periodo di prova nel Ccnl turismo CONFESERCENTI CGIL CISL e UIL?

Articolo 93

(1)La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. 
(2) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. 
(3) Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. 


Articolo 94 


(1) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: 


Quadri A e B             180 giorni

Livello I                      150 giorni

Livello II                    75giorni

livello III                    45 giorni 

livello IV e V             30 giorni

livello VI S                 20 giorni

Livello VI e VII         15 giorni


(2) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.


(3) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. 


(4) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza. 


TITOLO X – AZIENDE ALBERGHIERE - CAPO IV – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 202


(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. 

(3) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.



TITOLO XI – COMPLESSI TURISTICO – RICETTIVI DELL’ARIA APERTA - CAPO III – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 249


(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. 

(3) La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate.


TITOLO XII – PUBBLICI ESERCIZI - CAPO III – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE


Articolo 283


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.   



TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI - CAPO II – CONTRATTI A TERMINE
Articolo 353


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(2) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente. 




TITOLO XIV – ALBERGHI DIURNI - CAPO III – CONTRATTO A TERMINE

Articolo 374


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) E escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente. 



lunedì 28 dicembre 2015

A quanto ammonta il patto di prova nel ccnl Turismo Cgil Cisl Uil/Confcommercio?

Articolo 107 – Periodo di prova

(1) La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
(2) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
(3) Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
(4) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

livelli                durata
A e B             180 giorni
1                      150 giorni
2                      75 giorni
3                      45 giorni
4 e 5                30 giorni
6S                    20 giorni
6 e 7                15 giorni

(5) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

(6) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.

(7) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.

TITOLO X - AZIENDE ALBERGHIERE - CAPO IV - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 208 – Periodo di prova

(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. NB in base all’ipotesi di accordo sottoscritta in data 18 gennaio 2014 i giorni sono stati portati a 14.

(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.

TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA: CAPO II - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 257 – Periodo di prova

(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.  NB in base all’ipotesi di accordo sottoscritta in data 18 gennaio 2014 i giorni sono stati portati a 14.


(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.

sabato 1 agosto 2015

Come è disciplinato il preavviso nel ccnl Turismo Confindustria CGIL CISL UIL?

In base all’art. 138:  “tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:

a) fino a cinque anni di servizio compiuti:

A1 e A2          4 mesi
B1                   2 mesi
B2 e C1          1 mese
C2 e C3          20 giorni
D1 e D2          15 giorni

b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

A1 e A2          5 mesi
B1                   3 mesi
B2 e C1          45 giorni
C2 e C3          30 giorni
D1 e D2          20 giorni

c) oltre i dieci anni di servizio

A1 e A2          6 mesi
B1                   4 mesi
B2 e C1          2 mesi
C2 e C3          45 giorni
D1 e D2          20 giorni

Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.




Articolo 139 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l’intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all’articolo 286. Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso. Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente. Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso. 

lunedì 27 luglio 2015

Come sono disciplinati la malattia e l’infortunio nel ccnl turismo CONFCOMMERCIO Cgil Cisl e Uil?

PARTE GENERALE:

CAPO I – MALATTIA

Articolo 166 - Definizione

(1) Agli effetti di quanto previsto nel presente capo, si intende per "malattia" ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo articolo 170.

Articolo 167 - Adempimenti

(1) Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.

(2) In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro.
(3) In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
(4) Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
(5) Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di
ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto di cui al successivo articolo 173 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.
(6) In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.
(7) Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
(8) Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Articolo 168 – Visite di controllo

(1) Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
(2) Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore diciassette alle ore diciannove di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.
(3) Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
(4) Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 63, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.

Articolo 169 – Prestazioni

(1) Durante il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle prestazioni sanitarie assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale quelle economiche previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
(2) Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei trecentosessantacinque giorni precedenti tale data, che il lavoratore è tenuto a consegnare al nuovo datore di lavoro.

CAPO II - INFORTUNIO

Articolo 170 - Infortunio

(1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni.
(2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
(3) Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo contro gliinfortuni sul lavoro l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio ed una indennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).

Articolo 171 – Divieto di cumulo

(1) Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall'INPS.

Articolo 172 – Anticipazione indennità Inail

(1) In caso di infortunio sul lavoro, alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione, l’indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiederà il rimborso all’Istituto assicuratore.
(2) Per il recupero della somma erogata, all’atto della denuncia di infortunio l’azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 70 del decreto presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(3) Qualora l’INAIL non riconosca il diritto all’indennità o, comunque, non ne rimborsi l’importo al datore di lavoro, l’anticipazione sarà detratta dalla retribuzione, ratealmente.
(4) Qualora nel corso di tale periodo intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti importi da recuperare saranno trattenuti, complessivamente, dalle competenze di fine rapporto.
(5) Le parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dalpresente articolo è soggetta all’autorizzazione dell’INAIL. Al fine di agevolare le relative procedure, le parti notificheranno all’istituto il contenuto del presente articolo.

CAPO III - CONSERVAZIONE DEL POSTO

Articolo 173 – Conservazione del posto

(1) In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per unperiodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
(2) Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.
(3) Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.
(4) Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all'intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa
l'indennità sostitutiva di preavviso.

Articolo 174 – Aspettativa generica

(1) Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall'articolo 173 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a centoventi giorni, alle
seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 175 (malattie oncologiche);
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;
c) che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come "aspettativa generica" senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale;
d) che il lavoratore non abbia già fruito dell’aspettativa in precedenza.
(2) I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno far pervenire all’azienda richiesta a mezzo centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.
(3) Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente articolo 173; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

Articolo 175 - Malattie oncologiche

(1) Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all’articolo 174 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.
(2) Gli interessati dovranno far pervenire all’azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera.

Articolo 176 – Rinvio ad altre disposizioni

(1) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
(2) Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
(3) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le province redente.

Articolo 177 – Lavoratori affetti da tubercolosi

(1) I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
(2) Ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o
stabilizzazione.
(3) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate.
(4) Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di centottanta giorni.


Sezione aziende Alberghiere

CAPO IX - MALATTIA

Articolo 228 – Trattamento di malattia

(1) Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo 166 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo e del cento per cento per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione
giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
(6) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiedere l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
(7) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per i medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(8) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda – per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero – le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
(9) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.

CAPO X - INFORTUNIO

Articolo 229 – Personale impiegatizio

(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 7.746,85 euro per l'invalidità permanente e 5.164,57 euro per la morte.


TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA

CAPO VII – MALATTIA

Articolo 278 – Trattamento di malattia

(1) Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo 166 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione
giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il datore di lavoro.
(6) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a
causa della natura o gravità della malattia.
(7) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(8) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda – per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero – le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
(9) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.

CAPO VIII – INFORTUNIO

Articolo 279 – Personale impiegatizio

(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 7.746,85 euro in caso di invalidità permanente e 5.164,57 euro in caso di morte.

TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI

CAPO VII - MALATTIA ED INFORTUNIO

Articolo 322 - Malattia

(1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi paga:
a) all'indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS nella misura dell'80 per cento, comprensiva della indennità posta a carico dello stesso Istituto dall'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e della relativa integrazione di cui al decreto ministeriale 1 febbraio 1957 e al decreto ministeriale 6 agosto 1962, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto la prevista aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 l'indennità suddetta è anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge 29 febbraio 1980 n. 33;
b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 321.
(2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relativi ai periodi di malattia.

Articolo 323 - Infortunio

(1) In caso di infortunio il datore di lavoro corrisponderà una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal giorno di cui si verifica l'infortunio.
(2) L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla legge.
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli articoli 167 e 322, considerandosi l'infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: 7.746,85 euro;
- morte: 5.164,57 euro.

TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI

CAPO VII - MALATTIA ED INFORTUNIO

Articolo 367 - Malattia

(1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell' INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta dall'INPS pari al 28 per cento della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che il dipendente abbia provveduto a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine previsto dall'articolo 167.
(2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui alla precedente lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.
(3) L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.

Articolo 368 - Infortunio

(1) In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
(2) L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde  l'indennità prevista dalla legge.
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli articoli 167 e 367 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: 7.746,85 euro;
- morte: 5.164,57 euro.

TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI

VI - MALATTIA ED INFORTUNIO

Articolo 385 - Malattia

(1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta dall'INPS pari al 28 per cento della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che sia stato provveduto da parte del dipendente a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine previsto dall'articolo 167.
(2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui alla precedente lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.
(3) L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico: se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'INPS.

Articolo 386 - Infortunio

(1) In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
(2) L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla legge.
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimodi massimale seguenti:
-invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli articoli 167 e 385 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: 7.746,85 euro;
- morte: 5.164,57 euro.

TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO

CAPO VII – MALATTIA

Articolo 410 - Malattia

(1) Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo 166, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS, ai sensi dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi  dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) a una integrazione delle indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- il cento per cento della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodi di carenza);
- il settantacinque per cento della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo;
- il cento per cento della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo in poi.
(2) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla precedente lettera a); se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(3) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui agli articoli 170 e 177.
(4) Nel caso di malattie o infortuni denunciati dopo la notificazione del preavviso, le norme relative alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico, ove dovuto, sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso; nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme medesime sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

CAPO VIII - INFORTUNIO

Articolo 411 – Personale impiegatizio

(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.

(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 7.746,85 euro per i casi di invalidità permanente e 5.164,57 in caso di morte .

sabato 25 luglio 2015

Come è disciplinato il preavviso nel ccnl turismo Confcommercio CGIL CISL e UIL?

In base all’art. 187

(1) Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
livelli               preavviso
A e B             quattro mesi
1                      due mesi
2 e 3                un mese
4 e 5                20 giorni
6S, 6 e 7          15 giorni
b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
livelli               preavviso
A e B             cinque mesi
1                      tre mesi
2 e 3                45 giorni
4 e 5                30 giorni
6S, 6 e 7          20 giorni
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
livelli               preavviso
A e B             sei mesi
1                      quattro mesi
2 e 3                due mesi
4 e 5                45 giorni
6S, 6 e 7          20 giorni

(2) Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.

Articolo 188 – Indennità sostitutiva del preavviso
(1) Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all'articolo 321.
(2) Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.
(3) Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente.
(4) Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.

NB

Turismo Aziende Alberghiere:

Articolo 210 Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di quindici giorni.

Turismo COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA

Articolo 261 Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di quindici giorni.

mercoledì 22 luglio 2015

Come regolamenta il procedimento disciplinare il ccnl turismo confesercenti CGIL CISL e UIL?

Articolo 128

1)Le  inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:

(a)rimprovero verbale;
(b)rimprovero scritto;
(c)multa non superiore all'importo di 3 ore di lavoro;
(d)sospensione  dal  lavoro  e  dalla  retribuzione  per  un  periodo  non superiore a giorni 5.

2) Nessun  provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale  potrà essere  adottato  senza  la  preventiva contestazione  degli  addebiti  al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.

3) La   contestazione  degli  addebiti  con  la  specificazione   del   fatto costitutivo  dell'infrazione  sarà fatta  mediante  comunicazione  scritta nella  quale  sarà  indicato  il termine entro  cui  il  lavoratore  potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà  essere, in nessun caso, inferiore a 5 giorni.

4) La  contestazione  deve essere effettuata tempestivamente  una  volta  che l'azienda  abbia  acquisito conoscenza dell'infrazione  e  delle  relative circostanze.

5) Il   lavoratore   potrà   farsi  assistere  da  un  rappresentante   della Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

6) L'eventuale   adozione   del  provvedimento  disciplinare   dovrà   essere comunicata  al lavoratore con lettera raccomandata entro 10  giorni  dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le  sue giustificazioni.  In  tale  comunicazione dovranno  essere  specificati  i motivi  del  provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo  senza  che  sia stato  mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni  addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.

7) Incorre  nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:

(a)dia   luogo  ad  assenze  ingiustificate  dal  lavoro  per  più  giorni consecutivi,  fino ad un massimo di 5 giorni; abbandoni il  proprio  posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b)senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro  o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c)non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
(d)per  disattenzione  o negligenza procuri guasti  non  gravi  a  cose  o impianti comunque esistenti nelle aziende;
(e)contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia  indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
(f)in  altro  modo  trasgredisca l'osservanza  del  presente  contratto  o commetta  atti  che  portino  pregiudizio alla  disciplina,  alla  morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.

8) Il  rimprovero  verbale  e il rimprovero scritto  sono  applicati  per  le mancanze  di  minore  rilievo; la multa e la  sospensione  per  quelle  di maggiore  rilievo.  Maggiore o minore rilievo non è  dato  dall'ordine  di elencazione delle mancanze.

9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima  mancanza, la  sospensione  nei casi di recidiva. In casi di maggiore  gravità  potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.

10) L'importo  delle  multe sarà devoluto ad un Centro di ricerca  sociale  da stabilirsi.

11) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

12) Il   lavoratore  che  intenda  impugnare  il  provvedimento   disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art. 7, comma 4), legge 20.5.70 n. 300.

13) Ai  sensi  di  legge,  il  lavoratore risponde in  proprio  delle  perdite arrecate all'impresa nei limiti ad esso imputabili.



ASSENZE NON GIUSTIFICATE

Articolo 129.

1) Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere  della prova, le assenze devono essere giustificate  per  iscritto entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.

2) Nel  caso  di  assenza non giustificata oltre alla mancata  corresponsione della  retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino  a  3 giorni,  una  multa non eccedente l'importo del 5% della retribuzione  non corrisposta e nel caso di assenza fino a 5 giorni una multa non  eccedente l'importo del 10% della retribuzione non corrisposta.



DIVIETO DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE

Articolo 130.

1) Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere punito  dal  datore  di  lavoro con provvedimenti  disciplinari  ai  sensi dell'art. 128.



CONSEGNE E ROTTURE

Articolo 131.

1) Il  personale  è  responsabile del materiale e  degli  attrezzi  avuti  in consegna   per  il  lavoro.  Ciascun  dipendente  dovrà  custodire   detto materiale, conservarlo e usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.

2) Il  personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale non potrà rifiutarsi.

3) In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili e infrangibili è dovuto  da  parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura  da stabilirsi negli Accordi integrativi territoriali.

4) Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal  datore di    lavoro.    Le    trattenute   saranno   effettuate    posteriormente all'accertamento del danno.



Articolo 132.

1) Il  datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive  atte ad  eliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di  rottura  o deterioramento del materiale specialmente se pregiato.

2) In  particolare  egli  fornirà al personale  che  prende  in  consegna  il materiale infrangibile un armadio munito di chiusura.



Articolo 133.

1) In  caso  di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio  delle sanzioni  contrattuali  e di legge, il personale  è  tenuto  all'immediato risarcimento  del danno, e per questo il datore di lavoro  ha  facoltà  di esercitare  il  diritto  di ritenzione sulle somme  che  dovessero  essere
dovute all'interessato a qualsiasi titolo.

2) In caso di furto a opera di terzi il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda, dimostrando di aver usato la normale  diligenza nella custodia ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.



Capo IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO

Articolo 183.

1) Ai  sensi  e con i limiti previsti dalle leggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70  n. 300,   11.5.90   n.   108  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:

(a)"giusta  causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o  prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora  si  verifichi una causa che non consenta la  prosecuzione,  anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 CC);
(b)"giustificato  motivo  con  preavviso",  intendendosi   per   tale   il licenziamento  determinato  da  un notevole inadempimento  degli  obblighi contrattuali  del  prestatore di lavoro, ovvero da ragioni  inerenti  alla attività   produttiva,  all'organizzazione  del  lavoro  e   al   regolare funzionamento di essa.

2) Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata r/r, al lavoratore, che può chiedere, entro 15 giorni dalla  comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in  tal  caso  il datore  di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni  dalla
richiesta.

3) Il  licenziamento  intimato  senza l'osservanza  delle  norme  di  cui  al precedente comma è inefficace.

4) Sono  esclusi  dalla  sfera  di  applicazione  del  presente  articolo   i lavoratori  in  periodo  di  prova e quelli  che  siano  in  possesso  dei requisiti  di  legge per avere diritto alla pensione di  vecchiaia,  fatte salve le deroghe di legge emanate ed emanande.

5) In  via  esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:

(a)recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) e b), comma  7), art. 128;
(b)assenze ingiustificate protratte per oltre 5 giorni;
(c)irregolare  dolosa scritturazione o timbratura di schede  di  controllo delle presenze al lavoro;
(d)abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla  incolumità delle  persone  e  alla  sicurezza degli  impianti  (centrali  termiche  e impianti di condizionamento d'aria);
(e)gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
(f)diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla  dignità, all'onore  o  gravi fatti di pregiudizio agli interessi del  proprietario, della  sua  famiglia, dei superiori, della clientela  e  dei  colleghi  di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
(g)grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
(h)asportazione  di materiale dall'interno dell'azienda  o  danneggiamento volontario di detto materiale;
(i)rifiuto  di  eseguire  i compiti ricadenti nell'ambito  delle  mansioni afferenti  alla  qualifica  d'inquadramento,  ferma  restando   la   norma dell'art.  13,  legge 20.5.70 n. 300, dopo l'applicazione  delle  sanzioni di cui alle lett. a), b), c) e d), comma 1), art. 128;
(l)accertata   insubordinazione  verso   i   superiori   accompagnata   da comportamento oltraggioso;
(m)reiterato stato di ubriachezza.


Articolo 184.

1) Il  licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa  ditta  deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici  quando sia  rivolto  alla  violazione  delle norme  protettive  dei  diritti  del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

2) Il   licenziamento   si  presume  comunque  simulato  -  salvo  prova  del contrario  -  se  la nuova assunzione venga effettuata entro  1  mese  dal licenziamento.



LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

Articolo 185.

1) Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'art. 4,  legge  15.7.66  n.  604, e dell'art. 15, legge 20.5.70  n.  300,  come modificato  dall'art.  13, legge 9.12.77 n. 903 è nullo  indipendentemente dalla  motivazione  addotta  e  comporta, quale  che  sia  il  numero  dei
dipendenti  occupati  dal  datore  di  lavoro,  le  conseguenze   previste dall'art. 18, legge 20.5.70 n. 300, come modificato dalla legge n. 108/90.



MATRIMONIO

Articolo 186.

1) Ai  sensi  dell'art. 1, legge 9.1.63 n. 7, è nullo il licenziamento  della lavoratrice  attuato  a  causa di matrimonio; a tali  effetti  si  presume disposto   per   causa  di  matrimonio  il  licenziamento  intimato   alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta  delle pubblicazioni  di  matrimonio,  in quanto  segua  la  celebrazione,  e  la scadenza di 1 anno dalla celebrazione stessa.

2) Il  datore  di  lavoro  ha facoltà di provare che il  licenziamento  della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente  non  è dovuto  a  causa  di matrimonio, ma per una delle ipotesi  previste  dalle lett.  a),  b)  e c), comma 3), art. 2, legge 30.12.71 n.  1204,  e  cioè: licenziamento  per  giusta causa, cessazione della attività  dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata  assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

3) Per  quanto  attiene  alla  disciplina delle dimissioni  rassegnate  dalla lavoratrice nel periodo specificato nel comma 1) del presente articolo  si rinvia al precedente art. 182.