Come è disciplinato
il preavviso nel ccnl Turismo Confindustria CGIL CISL UIL?
In base all’art. 138: “tanto per il caso di licenziamento quanto per
quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
A1 e A2 4 mesi
B1 2 mesi
B2 e C1 1 mese
C2 e C3 20
giorni
D1 e D2 15
giorni
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio
compiuti:
A1 e A2 5 mesi
B1 3 mesi
B2 e C1 45
giorni
C2 e C3 30
giorni
D1 e D2 20
giorni
c) oltre i dieci anni di servizio
A1 e A2 6 mesi
B1 4 mesi
B2 e C1 2 mesi
C2 e C3 45
giorni
D1 e D2 20
giorni
Durante il periodo di preavviso
per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di
due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.
Articolo 139 - INDENNITÀ
SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà
dare al personale licenziato, per l’intero periodo di preavviso stesso, la
normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi
all’articolo 286. Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il
datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.
Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle
competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti
eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà
dello stesso dipendente. Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere
inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere
concesse durante il preavviso.
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