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martedì 15 novembre 2016



Come è regolamentato il patto di non concorrenza nell'accordo economico collettivo agenti di commercio sottoscritto da Confcooperative Confcommercio Confesercenti FNAARC FIARC USARCI Filcams Fisascat Uiltucs e Ugl?



In base all'art. 8 dell'AEC "In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale

Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.

a) La base di calcolo dell’indennità è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal la media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.

b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.

Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità verrà corrisposta nella misura dell’85% (ottantacinque per cento).

Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali:

- 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;

- 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni;

- 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni.

Ai soli fini del calcolo dell’indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente o rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento.

Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci.

Nota a verbale 1

Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parificazione all’agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente artico lo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi.

Nota a verbale 2

Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giugno 2001.

sabato 29 ottobre 2016






Come sono regolamentatele provvigioni nell'accordo economico collettivo agenti di commercio sottoscritto da Confcooperative Confcommercio Confesercenti FNAARC FIARC USARCI Filcams Fisascat Uiltucs e Ugl?



In base all'art. 5 "Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi

fissati dall’art. 1748 c.c., che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato:

“Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice secondo equità.

L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.

L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”.

Ai sensi del quarto comma dell’art. 1748 c.c. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente. 

In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero.

Salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine.

L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il  suo intervento, sempre che rientranti nell’ambito del mandato conferito.

L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all’atto della cessazione del rapporto, l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia.

Per le trattative concluse nell’arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.

Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell’affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, main nessun caso diminuito.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.

Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata inuna zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti.

Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

L’obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.

 

giovedì 27 ottobre 2016




Come sono regolamentate le spese nell'accordo economico collettivo agenti di commercio sottoscritto da Confcooperative Confcommercio Confesercenti FNAARC FIARC USARCI Filcams Fisascat Uiltucs e Ugl

In base all'art. 6 "L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l’esercizio dell’attività svolta ai sensi dell’art. 1 del presente Accordo, salvo patto contrario.

Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in forma percentuale".

mercoledì 26 ottobre 2016



Quali sono i diritti ed i doveri del preponente e dell'agente secondo l'accordo economico collettivo degli agenti di commercio sottoscritto da Confccoperative, Confcommercio, Confesercenti, F.N.A.A.R.C., FIARC, USARCI, Filvams, Fisascat, Uiltucs e Ugl Terziario? 




In base all'art. 4 

L’agente o rappresentante, nell’esecuzione dell’incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.

In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute  e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

È nullo ogni patto contrario.

Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.

L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine.

Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattati, e fornire all’agente o rappresentante le notizie necessarie per l’esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire l’agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

martedì 25 ottobre 2016

Come è regolamentato il preavviso nell'accordo economico collettivo degli agenti di commercio sottoscritto da Confccoperative, Confcommercio, Confesercenti, F.N.A.A.R.C., FIARC, USARCI, Filvams, Fisascat, Uiltucs e Ugl Terziario ?


In base all'art. 11"In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:
 Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario: 

- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto; 
- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto; 
- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto; 
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi. 

Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario: 
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto; 
- sei mesi per gli anni dal sesto all’ottavo anno; 
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi. 

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario.

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso. 

Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono. 

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all’altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. 

Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno civile precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. 
Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell’indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. 
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

L’indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio. 

Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.