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giovedì 16 dicembre 2021

 La mancata indicazione delle generalità  dei testi nel ricorso o nella costituzione determina decadenza dalla prova testimoniale?



Cass. 01/12/2021, n. 37773

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda del lavoratore volta ad ottenere la corresponsione di somme pretese a titolo di lavoro straordinario, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto la corte territoriale, condividendo l'iter motivazionale del giudice di primo grado, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata dal lavoratore in quanto carente dell'indicazione dei nominativi dei testi da escutere).

domenica 10 ottobre 2021

 Posso impugnare un licenziamento con più giudizi per ragioni diverse?

Cass. 16/08/2021, n. 22930

Non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento. Tuttavia, la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l'unico atto di recesso

giovedì 13 maggio 2021

 Quando si perfeziona il deposito telematico degli atti?



Cass. 11/05/2021, n. 12422

In tema di procedimento civile, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16-bis, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre del 2012 n. 221, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

sabato 13 marzo 2021

Il domicilio del lavoratore può essere "la dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" ai fini della competenza territoriale?



Cass. Ord., 03/03/2021, n. 5726

Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 cod. proc. civ., deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto nei confronti di un informatore scientifico del farmaco, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito ad un'istanza di regolamento di competenza sollevata d'ufficio dal giudice, ha affermato, in via alternativa, anche la competenza territoriale determinata in ragione della "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", individuandola presso la stessa abitazione del lavoratore, risultando ivi custoditi i beni aziendali e gli strumenti di lavoro, quali computer, tablet, cellulare e campione dei farmaci.)

martedì 9 marzo 2021



Su chi incombe l'onere di provare i fatti posti alla base della contestazione disciplnare?




Cass. 05/03/2021, n. 6221

L'onere che incombe sul datore di lavoro di provare l'effettiva realizzazione, da parte del lavoratore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella della, eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore e che, ferma l'immutabilità della contestazione disciplinare, non è impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio l'acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso.

martedì 16 febbraio 2021

 Le domande ex art. 28 s.l. possono essere presentate anche con ricorso ex art. 414 cpc?


La domanda volta ad accertare l'antisindacalità di un determinato comportamento datoriale può essere azionata, oltre che con la speciale procedura ex art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300, anche con ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c.; in tale secondo caso la legittimazione attiva deve essere valutata secondo i criteri ordinari e non secondo quelli più restrittivi previsti dal predetto art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300. Cass. civ. Sez. lavoro, 03/05/2003, n. 6723




L'azione per la repressione del comportamento antisindacale dell'azienda può essere intrapresa anche nelle forme ordinarie di cui all'art. 414 c. p. c. anziché la speciale procedura ex art. 28, l. 300/1970. Pretura Firenze, 02/01/1990



Le associazioni sindacali possono agire nelle forme ordinarie di cui agli art. 414 segg. c. p. c., e non solo con ricorso ex art. 28, l. 300/70, per la repressione della condotta antisindacale, ma non possono in tal caso chiedere la rimozione degli effetti prodotti dalla condotta denunciata. Pretura Firenze, 11/04/1989

mercoledì 20 gennaio 2021

Il rinvio di ufficio della prima udienza determina uno spostamento dei termini di costituzione del convenuto? 




Corte d'Appello Lecce Sez. lavoro, 08/02/2016

Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento all'udienza ex art. 416 c.p.c. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 c.p.c. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima.

martedì 29 dicembre 2020

 Quale valore hanno le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della condizione di disabilità?



Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2020, n. 29311

Le controversie che per il loro contenuto intrinseco non sono suscettibili di valutazione economica, come quelle relative allo stato ed alla capacità delle persone, debbono ritenersi di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali. Così, la condizione di portatore di handicap è stata più volte accostata ad un vero e proprio status, trattandosi propriamente di una qualità giuridica che l'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, attribuisce ad un soggetto nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 ss., e agli artt. 17-19, 33 ss. della legge n. 104/1992.

martedì 14 luglio 2020

Quando il giudice può disporre indagine tecniche supplettive?



Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/07/2020, n. 14789


Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive od integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice; l'esercizio di tale potere, non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito.

mercoledì 4 marzo 2020

In caso di richiesta della tutela reale il tribunale può accordare in difetto dei requisiti dimensionali la tutela obbligatoria?



Cass. Ord., 27/02/2020, n. 5406




In tema di inefficacia del licenziamento, se il dipendente illegittimamente licenziato abbia chiesto l'applicazione dell'art. 18 l. 300/1970, e quindi anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno di attuazione del licenziamento, il giudice, che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'applicazione dell'art. 18, deve accordare, ricorrendo i relativi presupposti, la tutela obbligatoria, in quanto omogenea e di ampiezza minore rispetto a quella prevista dall'art. 18.

giovedì 16 gennaio 2020

Da quando decorre il reclamo del rito Fornero?

Cass. 23/12/2019, n. 34366


Il termine di trenta giorni per il reclamo di cui all'art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c", in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria

sabato 13 luglio 2019

Possono essere ripresentate istanze istruttorie in appello?

Cass. 09/07/2019, n. 18410

Nel giudizio di appello la parte può chiedere l'ammissione di prove nuove, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo.

lunedì 1 aprile 2019

Quando è possibile far ammettere prove d'ufficio non allegate in ricorso?

Cass. 26/03/2019, n. 8381


Nel rito del lavoro i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose. L'indisponibilità che consente la produzione tardiva di documenti, peraltro, suppone che, al momento fissato a pena di preclusione o decadenza per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti necessariamente successiva a tale momento. (Nel caso di specie, la parte ha giustificato la tardività della produzione con riferimenti generici e tale giustificazione, correttamente, non è stata ritenuta idonea.)



sabato 9 marzo 2019

Quando ammissibile una nuova ctu?

Cass. 01/08/2013, n. 18410 

Il giudice di merito, ove intenda disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente - in base ad idonei elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza - le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del CTU già in atti, rispondendo tale esigenza a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio, oltre al rispetto del canone della ragionevole durata del processo, per la cui valutazione si tiene conto anche dei tempi necessari per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, che non possono risultare sprecati. (Cassa con rinvio, App. Messina, 06/11/2008)




martedì 19 febbraio 2019

Come valutare la prova per  presunzioni?



Cass. 07/02/2019, n. 3643

In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.

giovedì 15 marzo 2018

Nella fase di opposizione al decreto ex art. 28 legge 300 del 1970 è possibile formulare domande riconvenzionali?


Il tema di repressione della condotta antisindacale, qualora il pretore adito con ricorso ex art. 28, l. 20 maggio 1970, n. 300 riconosca, nella fase sommaria dello speciale procedimento ivi delineato, l'illegittimità di alcuni soltanto, fra i molteplici comportamenti denunciati dall'associazione ricorrente, lo svolgimento del successivo giudizio di opposizione al relativo decreto, introdotto a istanza del datore di lavoro, legittima l'associazione medesima, anche quando non abbia proposto, nel termine di legge, autonoma opposizione, a domandare, nel detto giudizio, l'accertamento della natura antisindacale di quegli stessi comportamenti per i quali tale natura è stata negata all'esito della fase sommaria del procedimento (nella specie, la corte suprema ha enunciato l'esposto principio sia con il considerare il giudizio di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, configurandosi, in tal caso, come riconvenzionale la domanda del sindacato; sia con il ritenere il giudizio di opposizione come un giudizio di gravame avverso il decreto conclusivo della fase sommaria, configurandosi la domanda stessa come impugnazione incidentale, che può essere ai sensi dell'art. 334 c. p. c., tardivamente proposta anche se attinente a capi autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale). Cass. civ. Sez. lavoro, 05/11/1991, n. 11769 

Nel giudizio di opposizione a decreto ex art. 28 st. lav. è ammissibile la riproposizione, tramite domanda riconvenzionale, di domande già azionate e respinte nella fase sommaria e non riproposte autonomamente mediante opposizione a decreto. Pret. Milano, 28/01/1997 

Nel giudizio di cognizione piena introdotto dall'opposizione, trovano applicazione, a sensi del 3° comma, art. 28, l. n. 300 del 1970, le disposizioni degli art. 413 ss. c. p. c.; ne consegue che l'associazione sindacale ivi convenuta, e che non abbia, a sua volta, presentato opposizione avverso il decreto pretorile, entro il perentorio termine stabilito, ben può riproporre, nella forma della riconvenzionale, e in forza degli art. 416 e 418 c. p. c., i capi di domanda non accolti dal pretore nella fase di cognizione sommaria. Trib. Roma, 10/06/1988 


mercoledì 24 gennaio 2018


Nei ricorsi per cassazione devo depositare l'intero contratto collettivo?


Cass. civ. Sez. lavoro, 19/01/2018, n. 1374

In tema di ricorso per cassazione per violazione di un c.c.n.l., l'onere di depositare i contratti e g1i accordi collettivi, imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale della fonte convenzionale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. Né, a tal fine, basterebbe la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tale atto sia stato eventualmente depositato, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell'incarto processuale.

mercoledì 8 novembre 2017

Entro quando si deve proporre una causa  in materia di trattamenti pensionistici  ed in materia di prestazioni per la disoccupazione?



Come ribadito da Cass. civ. Sez. lavoro, 03/11/2017, n. 26163

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni od ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

sabato 29 luglio 2017



In caso di inidoneità sopravvenuta su chi grava l'onere della prova della sussistenza di mansioni compatibili?




Per Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 05-04-2017) 26-07-2017, n. 18506

A fonte della richiesta del lavoratore di essere assegnato a mansioni diverse per inidoneità sopravvenuta alle mansioni originarie, è a carico del datore di lavoro l'onere di provare la indisponibilità di altre posizioni lavorative di utile collocazione (compatibili con le condizioni di salute del lavoratore) senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il lavoratore non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità. In tal senso può essere utilmente richiamata, per identità di ratio, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2016, n. 20436) formatasi in tema di ripartizione degli oneri di allegazione e prova della impossibilità di repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Neppure può ravvisarsi un onere del lavoratore di contestare in causa la inidoneità, assunta dal datore di lavoro, rispetto alle mansioni disponibili giacchè tale onere riguarda i fatti storici (rientranti nella sfera di conoscibilità della parte onerata a contestarli) e non i giudizi, quale quello di inidoneità alle mansioni.

giovedì 27 luglio 2017



Di chi è la competenza in caso di richiesta di restituzione dell'alloggio concesso al dipendente?




Cass. civ. Sez. lavoro, 02-12-1988, n. 6544

La controversia promossa dal datore di lavoro, nei confronti del proprio dipendente, per conseguire il rilascio dell'alloggio concessogli per l'espletamento delle relative mansioni, in conseguenza dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, negata dal convenuto, spetta alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, dato che investe la cessazione o meno del suddetto rapporto, come presupposto indispensabile del preteso rilascio dell'immobile.

In numerose occasioni la giurisprudenza della S.C. ha avuto motivo di affermare che la controversia individuale di lavoro è ravvisabile tutte le volte in cui si discuta dell'esistenza, del modo di essere e degli effetti di un rapporto di lavoro, ovvero comunque di interessi sorti in dipendenza di un siffatto rapporto, che viene a costituirne, corrispondentemente, la base ineliminabile e caratterizzante. Il che può ravvisarsi, eccezionalmente, anche quando le parti in lite non coincidono coi soggetti del rapporto di lavoro (cfr. ad es. Cass. n. 4332-82), purché esso sia dedotto come titolo della pretesa, cioé come suo presupposto giuridico necessari, e non come mera "occasione" o "circostanza esterna".

A maggior ragione si deve ritenere realizzata tale condizione di competenza in un caso come quello di specie, in cui vi è coincidenza tra le originarie parti in causa e i soggetti del rapporto di lavoro, e in cui il petitum e la causa petendi trovano matrice in tale rapporto e, lungi del configurarsi in modo autonomo e disgiunto rispetto ad esso, attengono alla sua continuazione, oggetto di contestazione tra le parti (cfr. ad es., per utili riferimenti, Cass. n. 4780-85, che ha affermato il principio che la domanda con cui l'amministratore del condominio, a seguito del licenziamento del portiere, chieda il rilascio dell'alloggio al predetto concesso in (parziale) corrispettivo del servizio prestato appartiene ala competenza del giudice del lavoro (senza che possa comportare esclusione l'eccezione, sollevata dall'ex dipendente, dell'instaurazione di un rapporto di comodato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, attenendo tale eccezione al merito della domanda). Per questi motivi chiede che la Corte Suprema di Cassazione in camera di consiglio, pronunciando sulla richiesta d'ufficio di regolamento, dichiari la competenza del Pretore di S. Anastasia, con le conseguenze di legge". La Corte, condividendo le suesposte considerazioni, che fa proprie, decide in conformità.

Cass. civ. Sez. III, 09/05/1987, n. 4301

La controversia promossa dal condominio di un edificio nei confronti del proprio portiere, che sia rivolta a conseguire il rilascio dell'alloggio concessogli per l'espletamento delle relative mansioni, quale effetto dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, negata dal convenuto, spetta alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, dato che investe la cessazione o meno del suddetto rapporto, come presupposto indispensabile del preteso rilascio.