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lunedì 22 maggio 2017

Gli assegni per il  nucleo familiare  spettano al coniuge non affidatario?

In base a Cass. 11569 del 2017: "alla luce dell'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide pienamente e secondo cui la L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, prevede che "il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge". La lettera della norma, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, porta a ritenere che il coniuge affidatario dei figli, quando non possa percepire l'assegno in questione in virtù di un proprio rapporto di lavoro, ha diritto di percepirlo per il tramite di quello non affidatario.  Si tratta di un principio affermato nella sentenza delle Sez. Unite di questa Corte n. 5135/1989; poi ribadito con sentenze n.24204/2004 e 5060/2003; e di recente richiamato anche nella sentenza 6351/2015". 


In particolare: Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-03-2015, n. 6351

La Corte ha osservato più specificamente che "nel periodo in cui era in vigore l'istituto degli assegni familiari sono state emanate due norme per regolare le situazioni di conflitto fra coniugi separati e favorire in ogni caso il coniuge cui erano affidati i figli, indipendentemente dalla titolarità del diritto alla corresponsione degli assegni. La L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, prevede che "il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge"; la L. 9 dicembre 1977, n. 903, art.9, sulla parità di trattamento tra uomini e donne, dopo avere previsto che tutte le prestazioni in favore della famiglia "possono essere corrisposte, in alternativa, alla donna lavoratrice... con gli stessi limiti previsti per il lavoratore", al secondo comma stabilisce che "nel caso di richiesta di entrambi i genitori (le prestazioni) debbono essere corrisposte al genitore con il quale il figlio convive".

Abolito l'istituto degli assegni familiari queste norme sono rimaste in vigore (perchè non abrogate esplicitamente o implicitamente da norme successive), la prima, ai fini della scissione fra titolarità del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello stesso e la seconda per regolare le situazioni di conflitto fra coniugi separati che abbiano entrambi diritto alla corresponsione. Per tutto il resto, però, il regime è radicalmente mutato con la introduzione dell'assegno per il nucleo familiare col D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in L. n. 153 del 1988. 

La Corte ha già avuto modo di precisare, con la sentenza n. 7668 del 20/8/96, che, come è stato messo in luce dalla dottrina, il nuovo istituto dell'assegno per il nucleo familiare si caratterizza per accentuare il processo di ridistribuzione del reddito, attraverso un sistema dei trattamenti diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ed invero, l'assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 2, prima parte). Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei nuclei familiari, che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e che si trovino, a causa di tali difetti, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 2, seconda parte). Si realizza, cosi, con l'istituto in esame, una compenetrazione tra strumenti previdenziali e precisamente tra quelli posti a tutela per il carico di famiglia, con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione di infermità che hanno colpito qualcuno del propri componenti. 

In proposito, rileva il Collegio che la suddetta finalità della L. n. 153 del 1988, (di operare cioè la ridistribuzione del reddito favorendo le famiglie che hanno veramente bisogno e tenendo conto delle loro particolari situazioni) dimostra il carattere squisitamente assistenziale della nuova normativa, che all'art. 2, comma 6, definisce il nucleo familiare, precisando che lo stesso "è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato e dai figli ed equiparati", comprendendo in esso, tutte le persone in favore delle quali è erogata la prestazione assistenziale, anche maggiorenni, purchè si trovino "nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro"; nucleo che può essere composto anche da una sola persona che si trovi nelle condizioni previste dal successivo comma  Ed è in relazione a tale nucleo familiare che viene determinato, ai sensi del comma 2, l'importo da erogare "in misura differenziata" a seconda delle necessità e, "in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo" medesimo.

La finalità assistenziale del nuovo istituto e la chiara dizione legislativa inducono a ritenere che il reddito da tenere presente ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche, se titolare del diritto alla corresponsione; il reddito di quest'ultimo viene tuttavia in considerazione per stabilire il diritto alla erogazione della provvidenza assistenziale; una volta stabilita la spettanza dell'assegno, l'ammontare viene determinato sulla base del reddito del nucleo familiare dell'altro coniuge affidatario.

giovedì 20 aprile 2017



Come sono regolamentati gli assegni ai nuclei familiari?


In base all'art. 65 della legge 448 del 1998: 

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire. 

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.