Visualizzazione post con etichetta cartelle opposizione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta cartelle opposizione. Mostra tutti i post

giovedì 13 luglio 2023

 Nell'opposizione a cartella esattoriale con cui l'INPS richiede il pagamento dei contributi è possibile per l'ente limitarsi a richiamare le risultanze del verbale ispettivo?



Cass. 11/07/2023, n. 19774

Nell'ambito peculiare del processo di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi ove l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, una non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., in cui le parti possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice. Tale principio è riferibile anche al giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, a seguito di verifica ispettiva, in cui il ricorrente agisce per affermare l'inesistenza del diritto, di cui è titolare l'INPS, che diviene oggetto dell'accertamento giudiziale. In tal caso non è possibile attribuire efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale quale è il verbale ispettivo, poiché altrimenti si interromperebbe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 cod. proc. civ.

giovedì 3 giugno 2021

 La cartella di pagamento non opposta  in quanti anni si prescrive?

Cass. 26/05/2021, n. 14690


La scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Si è ritenuto che tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

mercoledì 19 febbraio 2020

Su chi grava l'onere di provare la fondatezza delle pretese contributive in caso di opposizione a cartella di pagamento?

Cass. Ord., 11/02/2020, n. 3279

In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, per cui grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro.