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mercoledì 14 maggio 2025

 La valutazione delle prove testimoniali è rimessa al solo giudice di merito?

Cass. 11/05/2025, n. 12504

La valutazione della prova testimoniale e delle risultanze probatorie è riservata al giudice di merito, il quale può attingere il proprio convincimento dalle testimonianze che ritenga più attendibili senza essere tenuto a fornire una confutazione esplicita degli altri elementi probatori non accolti.

lunedì 27 marzo 2023

 Come deve essere valutata la prova testimoniale?



Cass. 23/03/2023, n. 8375

La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

giovedì 16 dicembre 2021

 La mancata indicazione delle generalità  dei testi nel ricorso o nella costituzione determina decadenza dalla prova testimoniale?



Cass. 01/12/2021, n. 37773

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda del lavoratore volta ad ottenere la corresponsione di somme pretese a titolo di lavoro straordinario, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto la corte territoriale, condividendo l'iter motivazionale del giudice di primo grado, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata dal lavoratore in quanto carente dell'indicazione dei nominativi dei testi da escutere).

sabato 6 maggio 2017



Il giudice può ridurre la lista dei testimoni indicati dalle parti?



Secondo la cassazione:

"Codesta Corte si richiama al suo costante orientamento per cui, la riduzione della lista dei testimoni costituisce un tipico potere discrezionale del giudice di merito, che, se congruamente sostenuto anche per implicito dal contesto motivazionale, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. n. 15955/2004; Cass. 11810/2016)".Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-05-2017, n. 10696

mercoledì 1 marzo 2017



Che valore ha la testimonianza de relato in genere?

Per Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-01-2017, n. 1320

Per costante giurisprudenza di questa S.C., cui va data continuità, mentre la deposizione dei testimoni de relato ex parte ha un rilievo sostanzialmente nullo, quella dei testi de relato in genere, pur attenuata perchè indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (cfr., ex aliis, Cass. n. 569/15; Cass. n. 8358/07).

Si tratta, quindi, di stabilire in punto di diritto se e in che misura la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente) possa integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta.

La risposta è sicuramente affermativa:la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima ha la natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animus) fatta a un terzo (non ricorre, nel caso in esame, il divieto di cui all'art. 2735 cpv. c.c.), in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo.

Pertanto, poichè la confessione stragiudiziale resa a un terzo può essere sufficiente anche in via esclusiva a fondare il convincimento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 12463/03), a maggior ragione può integrare elemento di suffragio d'una testimonianza de relato.

Per il resto, le censure mosse in ricorso circa la genericità della deposizione del teste Ro. sconfinano sul piano della valutazione nel merito delle risultanze istruttorie, il che non è consentito in sede di legittimità

mercoledì 15 luglio 2015

Cosa determina l’omessa indicazione dei testimoni nell’atto introduttivo nel rito del lavoro?

“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all’art. 421 comma 1 cpc, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti. (Rigetta, App. Palermo, 30/05/2006)” Cass. civ., Sez. lavoro, 28/07/2010, n. 17649


“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all’art. 421 primo comma cpc. Ne consegue che, ove la medesima richiesta venga reiterata in appello e sia rilevante ai fini della decisione, il giudice del gravame deve ammetterla e disporne l'assunzione, dopo aver assegnato all'astante un termine perentorio per l'indicazione dei testi, non essendogli consentito di dichiararne la decadenza se non per inosservanza del predetto termine. (Cassa con rinvio, App. Taranto, 07/02/2007)” Cass. civ., Sez. lavoro, 17/07/2009, n. 16661


“L'omissione, nel ricorso introduttivo, dei nominativi dei testimoni, laddove tuttavia la prova sia stata specificamente capitolata, non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere, di cui all’art. 421 comma 1 cpc, con la conseguenza che il giudice deve indicare alla parte la riscontrata irregolarità, assegnandole un termine, necessariamente perentorio - in analogia con quello previsto dall'art. 420 comma 6 c.p.c - per porvi rimedio. Il giudice dell'appello, davanti al quale è denunciata l'illegittima sanzione di decadenza, laddove ritenga il motivo di gravame fondato, deve trattenere la causa e provvedere su detta istanza, in applicazione del principio devolutivo, nonchè della conversione delle nullità in motivi di gravame”.
Cass. civ., Sez. lavoro, 02/06/1998, n. 5413


“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all’art. 421 comma 1 cpc; con la conseguenza che, in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori di cui all'art. 420 stesso codice, il pretore, ove ritenga l'esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente l'ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio ed applicando a tal fine la particolare disciplina prevista dal comma 5 della norma da ultimo citata, col corollario della decadenza nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di questo termine espressamente dichiarato perentorio dal medesimo comma. Il giudice d'appello, cui venga denunciata l'illegittima sanzione di decadenza dall'istanza di prova testimoniale, pronunciata in violazione dell'esposto principio, ove riscontri l'effettiva sussistenza del vizio, deve, coerentemente con l'effetto devolutivo del gravame e con la regola della conversione dell'invalidazione nell'impugnazione, trattenere la causa e provvedere sulla detta istanza, ammettendo, ove ricorra ogni altro necessario requisito, la prova stessa e disponendone l'assunzione conformemente al disposto dell'art. 437, commi 1 e 2, c.p.c. Nè la mancanza, per il giudizio di appello, di disposizioni analoghe a quelle dell'art. 420, comma 6, esclude il carattere perentorio del termine fissato, ex art. 421 comma 1 cpc, alla parte che non abbia già provveduto a completare la propria istanza istruttoria nel corso del giudizio di primo grado o con l'atto introduttivo di quello di gravame”.
Cass. civ., Sez. Unite, 13/01/1997, n. 262


Nella giurisprudenza di merito:

“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente allegando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all’art. 421 comma 1cpc, con la conseguenza che in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori, ove ritenga l'esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante al fine del decidere, deve indicare alla istante la riscontrata irregolarità che allo stato non consente la ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio”. (Cass. n. 3530 del 6.4.1998) Trib. Genova, Sez. lavoro, 03/11/2008


“Il giudice, quando le parti non indicano rispettivamente nel ricorso introduttivo o nella memoria difensiva i nominativi dei testimoni per le prove da loro articolate, può concedere un termine perentorio per formulare o integrare tale indicazione, a norma dell'art. 244, 3° comma, c. p. c., compatibile col rito del lavoro, dato che gli art. 414 e 416 cpc richiedono a pena di decadenza l'indicazione specifica dei soli mezzi di prova, non anche delle fonti di prova”. Pret. Reggio Calabria, 11/02/1989