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mercoledì 16 novembre 2022

 Quali sono i limiti del diritto di critica da parte del lavoratore?



Corte d'Appello Brescia, Sez. lavoro, 03/11/2022, n. 281

L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro incontra un triplice ordine di limiti posti a presidio della dignità della persona umana, così come predeterminati dal diritto vivente, superati i quali la critica può trasformarsi da esercizio lecito di un diritto a condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare. Il primo limite è quello della continenza sostanziale, nel senso che ove la critica si sostanzi nell'attribuzione di condotte che si assumono come storicamente verificatesi, tali fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievo l'atteggiamento anche colposo del lavoratore. Il secondo limite è quello della continenza formale, nel senso che l'esposizione della critica deve avvenire con modalità espressive che possano dirsi rispettose di canoni, generalmente condivisi, di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui. Infine, il terzo limite è quello della pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole in confronto con il bene suscettibile di lesione, parametrato, nell'ambito del rapporto di lavoro, all'interesse che attiene e si relaziona, direttamente o indirettamente, con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni lato sensu sindacali o le manifestazioni di opinione attinenti il contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti alle sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità. Laddove anche uno solo dei limiti ora descritti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l'onore, la reputazione e il decoro di questi, non è scriminata dall'esercizio del relativo diritto ed assume l'attitudine ad integrare un illecito disciplinare. (Nel caso di specie, la corte territoriale ha respinto il reclamo proposto da parte datoriale avverso la sentenza con la quale il tribunale, nel ritenere illegittimo il licenziamento irrogato ad una lavoratrice, aveva ritenuto che quelle esposte da quest'ultima nei confronti del datore di lavoro attraverso un social network fossero semplici opinioni personali, manifestate anche in qualità di delegato sindacale, senza derive denigranti o diffamatorie e nell'ambito del legittimo e libero esercizio del diritto di critica.)

lunedì 6 giugno 2022

 Entro quali limiti opera il diritto di critica del lavoratore?


Cass. civ., Sez. lavoro, 31/05/2022, n. 17689


Sul tema del diritto di critica del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, lo stesso diritto trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione che riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Inoltre, l'art. 1 dello Statuto dei lavoratori riafferma il diritto dei lavoratori, nei luoghi in cui prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, e la necessità di contemperare tale libertà col rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello Statuto medesimo. Nel rapporto di lavoro, l'esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro deve essere contemperato con il dovere di fedeltà posto dall'art. 2105 c.c. a carico dei lavoratori, oltre che con il rispetto dei generali canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto. In ogni caso, l'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, sia che si realizzi attraverso l'espressione di critiche, purché nei limiti di continenza formale e materiale tracciati, e sia che si traduca nella denuncia alle autorità competenti di fatti illeciti, di rilievo penale o amministrativo, purché non di carattere calunnioso, non può di per sé costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

sabato 11 gennaio 2020

Entro quale limite si può esercitare il diritto di critica del dipendente?



Cass. 07/01/2020, n. 113




In tema di rapporto di lavoro subordinato, l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva, e con modalità e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio per l'impresa (Cass. n. 21649 del 2016), rilevando i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio (Cass. 26.9.2017 n. 22375, Cass. n. 19092 del 2018, Cass. n. 14527 del 2018, Cass. n. 21362 del 2013);

martedì 8 novembre 2016


Fino a quanto si può spingere il diritto di critica del lavoratore?




Per la Cassazione:


Questa Corte ha già affermato che l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicchè, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione (Cass. n. 7091 del 24/05/2001). Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2016, n. 5523


In tema di licenziamento per giusta causa, quale fatto che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale. In tale ottica, la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti, ed essa non può non ricevere pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca ai superiori qualità manifestamente disonorevoli. Cass. civ. Sez. lavoro, 11/05/2016, n. 9635

Costituisce comportamento gravemente lesivo del decoro e della reputazione di un istituto scolastico quello posto in essere dall'insegnante che si sia concretizzato nel sostenere, interloquendo con i genitori degli alunni, la notevole inadeguatezza dell'istituto e la carente preparazione didattica dei colleghi, con conseguente suggerimento, agli interlocutori, di iscrivere altrove i propri figli. Tale condotta, invero, integra certamente una violazione dei doveri fondamentali ed elementari di fedeltà e di correttezza che gravano su qualsiasi lavoratore, non potendo in alcun modo essere ricondotta, per la sua offensività, ad una legittima critica dell'operato della parte datoriale e legittima, in quanto tale, il licenziamento disciplinare dell'insegnante. Né, in senso contrario, può attribuirsi rilievo alla mancata esposizione del codice disciplinare, in quanto trattasi di inadempienze talmente gravi e plateali da non necessitare di alcuna pubblicità disciplinare, essendo intuitivo il dovere di eliminarle e, dunque, legittimo il recesso datoriale. Cass. civ. Sez. lavoro, 06/11/2013, n. 24989


L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti della continenza sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel senso di misura nell'esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale - suscettibile di provocare, con la caduta della sua immagine, anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro - è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 cod. civ., e può costituire giusta causa di licenziamento. Cass. civ. Sez. lavoro, 18/09/2013, n. 21362

L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro incontra i limiti della continenza formale, che indica il carattere civile e misurato dell'esposizione, e della continenza sostanziale, che impone la necessaria veridicità dei fatti narrati. Ne consegue che costituisce comportamento in grado di vulnerare in modo definitivo la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., e tale da legittimare la giusta causa di licenziamento, il superamento di detti limiti che si traduca non solo in una condotta idonea a screditare il datore di lavoro e a lederne l'immagine ma sia suscettibile di provocare anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro. Cass. civ. Sez. lavoro, 26/03/2013, n. 7499