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mercoledì 1 luglio 2026

 Che cosa determina l'illegittima reiterazione dei contratti a termine?


Cass. 25/06/2026, n. 21765


In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la mancata indicazione delle ragioni   giustificative dell'apposizione del termine al contratto, poi prorogato, dà luogo    ad una abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato, che ricade nell'ambito    di applicazione della direttiva 1999/70/CE, e fa sorgere il diritto al risarcimento del danno comunitario secondo i principi   enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016, con esonero da ogni ulteriore onere probatorio

martedì 10 dicembre 2024

 Nel pubblico impiego cosa determina l'illegittima  reiterazione di contratti a termine?

Corte d'Appello Genova, Sez. lavoro, Sentenza, 06/07/2022, n. 174


In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sicché può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

venerdì 9 febbraio 2024

 

Qiali sono le conseguenze dell'illegittimità dei contratti a termine stipulati con la Pa?


Cass. civ., Sez. lavoro, 01/02/2024, n. 2992


La tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D.M. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE.