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mercoledì 9 ottobre 2024

 Ai soci lavoratori delle cooperative spetta il ccnl?


Cass. 04/10/2024, n. 26071


Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla L. n. 142 del 2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.

lunedì 23 settembre 2024

 

Gli emolumenti incentivanti devono essere calcolati ai fini del Tfr?

Cass. civ., Sez. lavoro, 16/09/2024, n. 24801

Nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto possono essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente "ex post", l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale .

giovedì 9 gennaio 2020

In caso di reintegra il TFR ricevuto deve essere restituito?

Cass. 20/12/2019, n. 34190

Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria, che ricostituisce il rapporto con efficacia "ex tunc" e, pertanto, la sua continuità giuridica, deve essere escluso il diritto del lavoratore di trattenere le somme erogategli dal datore di lavoro a titolo di competenze di fine rapporto, qualora sia attinto dall'azione di ripetizione di indebito da parte del medesimo.

lunedì 2 dicembre 2019

La contrattazione collettiva può escludere gli straordinari dal computo del TFR?

Cass. 25/09/2019, n. 23932


La prestazione di lavoro straordinario deve ritenersi positivamente esclusa e non computabile ai sensi dell'art. 2120 c.c. ove sussista una chiara volontà ad excludendum espressa dalle parti contrattuali. Ai fini del calcolo del T.F.R., invero, i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c., così sostituito dalla L. n. 297 del 1982, la cui ratio è quella di ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale, possono essere derogati dalla normativa collettiva intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma di legge.

venerdì 19 luglio 2019

L'anticipazione del TFR al di fuori dei casi in cui è obbligatoria va sottoposta a contribuzione?

Cass. 22-02-2007, n. 4133

1. Con il primo motivo di impugnazione l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. n. 297 del 1982, art. 1 dell'art. 2120 c.c., comma ultimo, e della L. n. 153 del 1969, art. 12, nonchè il vizio di motivazione.

L'Istituto ricorrente premette che l'oggetto della controversia era la sotto posizione a contribuzione previdenziale di somme anticipate a titolo di trattamento di fine rapporto dal datore di lavoro al dipendente B.R. per far fronte a spese di natura personale, e sostiene che le condizioni di miglior favore che le parti potevano introdurre (con contratti collettivi o con patti individuali) rispetto al trattamento legale previsto per le anticipazioni non riguardavano l'esercizio del diritto al trattamento di fine rapporto ma soltanto le modalità di erogazione dell'anticipazione, e che, ad esempio l'autonomia negoziale o collettiva avrebbe potuto prevedere la corresponsione reiterata o periodica di anticipazioni nel corso del rapporto di lavoro.

Non sarebbe ammissibile, invece, una libera disposizione da parte dei lavoratori di un credito retributivo in linea di principio inesigibile.

Il ragionamento del giudice d'appello sarebbe viziato là dove aveva escluso il carattere tassativo delle fattispecie di anticipazione previste dalla legge sulla base di pattuizioni derogative, non solo collettive, ma anche individuali, o addirittura non scritte.

Le anticipazioni erano ammesse soltanto nei casi espressamente indicati, perchè finalizzate al soddisfacimento di esigenze di carattere eccezionale.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il vizio di motivazione.

Argomenta che, anche ammettendo, in ipotesi, la non tassatività dell'elenco contenuto nell'ottavo comma dell'art. 2120 c.c. ugualmente la sentenza impugnata sarebbe stata viziata là dove affermava che la concessione del trattamento di fine rapporto per il motivo addotto in quel caso al dipendente signor B. avrebbe costituito una condizione di miglior favore.

3. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento. E' infondato, innanzi tutto, il primo motivo di impugnazione. La L. 29 maggio 1982, n. 297, all'art. 1, ha sostituito l'art. 2120 c.c., ed istituito il nuovo istituto del trattamento di fine rapporto.

L'art. 4 di questa legge dispone, infatti, ai commi 10 ed 11, che "sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate", e che "sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fune rapporto." Le clausole contrattuali difforme sono nulle, le norme precedenti di contenuto differenze restano abrogate; in questo modo è esclusa la stessa possibilità di un assetto diverso, ed il meccanismo stabilito dalla legge di calcolo del trattamento di fine rapporto non è derogabile nè a favore nè in danno dei lavoratori.

Come sottolineato da questa Corte, "la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, introdotta dalla L. n. 297 del 1982, non soltanto si applica a tutte le indennità di fine rapporto comunque denominate e da "qualunque fonte disciplinate" (e quindi anche agli accordi individuali), ma è dotata di efficacia assolutamente inderogabile, sia "in melius" che "in peius". Ciò vale non soltanto nell'ambito dell'autonomia collettiva - alla quale è lasciata ampia discrezionalità solo nella determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. - ma anche in quello dell'autonomia individuale. Conseguentemente tutti i patti e condizioni che prevedono indennità delle quali non risulta un'autonoma causa che possa consentire il riconoscimento di una funzione diversa dal T.F.R. restano comunque travolti dalla nullità disposta in via generale dalla L. n. 297, art. 4". (Cass. civ., 28 maggio 2003, n. 8480).

4. Il fatto però che non possano essere ammessi patti diversi sulle modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto non significa però che il divieto si estenda alla materia diversa delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto che il nuovo testo dell'art. 2120 prevede, ai commi da 6 ad 11, che in taluni casi ed a certe condizioni, il dipendente possa ottenere dal datore di lavoro.

La disciplina inderogabile concerne le modalità di determinazione del trattamento di fine rapporto, la misura di esso, ed esse soltanto, ma non le anticipazioni.

In questa materia sono ammissibili, sia a livello collettivo che a livello individuale, condizioni di miglior favore in favore dei lavoratori.

L'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. dispone, infatti, espressamente che "condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione." Come risulta anche dal riferimento ai criteri di priorità nell'accoglimento delle richieste, questa norma di ampliamento si riferisce proprio alle anticipazioni, nè si vede a che cosa altro potrebbe essere applicata.

Questa Corte ha sottolineato a questo proposito che "l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c., per il suo contenuto e la sua collocazione, si riferisce esclusivamente al regime generale delle anticipazioni che il prestatore di lavoro può ottenere sul trattamento di fine rapporto, della cui disciplina costituisce una sorta di norma di chiusura", ma che "non può essere interpretata come assenso alla derogabilità in melius del trattamento di fine rapporto." (Cass. civ., primo agosto 1998, n. 7546).

5. Anche l'analisi degli atti parlamentari conferma che quella generale del trattamento di fine rapporto e delle sue modalità di calcolo e quella, invece, dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, costituiscano discipline separate che regolano questioni differenti, anche se collegate, e che non vi sono ragioni perchè il carattere inderogabile della prima si estenda anche alla seconda.

I diversi progetti di legge che hanno preceduto la L. 29 maggio 1982, n. 297, e che ne hanno anticipato nelle linee generali, ed in gran parte, quello che sarebbe divenuto il suo testo definitivo, sono suddivisi in articoli distinti per i vari istituti (o, se si vuole, per i diversi profili dei singoli istituti), e prevedevano l'istituto dell'anticipazione in un apposito separato articolo.

Il disegno di legge governativo n. 1830 presentato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 17 marzo 1982, regolava nell'articolo 4 il nuovo istituto dell'anticipazione, di cui prefigurava la medesima disciplina che è stata trasfusa, con lievi modifiche migliorative di carattere non strutturale, in quella definitiva, nei commi da 6 ad 11 del testo dell'art. 2120 c.c., e; per quanto ora interessa era previsto fin da allora che "condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali." Nella relazione governativa che accompagnava il progetto di legge veniva sottolineato che "viene infine previsto che i contratti collettivi e i patti individuali possano prevedere limiti più ampi nella corresponsione delle anticipazioni. Tale norma tende in primo luogo a consentire un'eventuale evoluzione dell'istituto in base al consenso delle parti sociali e in secondo luogo a non porre impedimenti legali (come esistono invece nelle vigente normativa dell'indennità di anzianità) alla disponibilità volontaria con il consenso dell'imprenditore. " La medesima suddivisione in articoli del progetto originario, come pure la collocazione dell'istituto dell'anticipazione nell'art. 4 ed il testo di questo ultimo, rimanevano invariati nella successiva proposta della prima commissione permanente (affari costituzionali) del Senato della Repubblica.

A sua volta anche il disegno di L. n. 1701, di iniziativa dei senatori A. ed altri, assegnava un articolo specifico, questa volta il 6, alle anticipazioni, di cui dettava una disciplina dettagliata, prevedendo, per quel concerne la problematica ora in esame, che "i prestatori di lavoro (...) possono chiedere anticipazioni sulle indennità di anzianità. I termini, le modalità e la quantità delle anticipazioni sono disciplinate dai contratti collettivi di lavoro. "Il disegno di L. n. 1830 veniva approvato dal Senato della Repubblica, con lievi modifiche, come n. 1830-B, nella seduta del 24 aprile 1982 (1830) e modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1982 (3365). La Camera dei deputati effettuava alcune modifiche, e, in particolare, trasfondeva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del testo trasmesso dal Senato in un unico articolo, il primo, in cui inseriva i nuovi testi di ben tre articoli del codice civile, gli artt. 2120, 2121 e il 2776 c.p.c..

Nell'ambito del nuovo testo dell'art. 2120 c.c. venivano riportati, con modifiche, i primi quattro articoli del testo del Senato, compreso l'art. 4 sulle anticipazioni, la cui disciplina rimaneva però invariata salvo la precisazione che "i contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione." In questo modo sono state riunite in un solo articolo, il primo, tutte le modificazioni da apportare al codice civile (ed esse soltanto).

La diversa tecnica legislativa così adottata, di trasfusione di norme e di profili all'interno di un unico articolo, non ha modificato però, nè poteva modificare, l'autonomia che i singoli istituti avevano, e continuano ad avere, sia dal punto di vista logico che dal punto vista strettamente giuridico: quella delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto costituisce una disciplina distinta rispetto a quella più generale del trattamento di fine rapporto con la determinazione delle sue modalità di calcolo, e, di conseguenza, l'inderogabilità di questa ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni che, invece, è derogabile per accordo tra le parti, adottato a livello collettivo oppure a livello individuale.

6. Per quanto concerne la ampiezza e la portata della previsione delle "condizioni di miglior favore", giova ricordare la sentenza 5 aprile 1991, n. 142, della Corte Costituzionale (dichiarativa di parziale illegittimità della norma), là dove si osserva come la norma in questione "ponga soltanto le condizioni minime per l'accesso dei lavoratori al beneficio dell'anticipazione, condizioni che possono essere derogate con clausole di miglior favore poste dalla contrattazione collettiva". Di conseguenza possono essere derogati anche dai patti individuali, stante la esplicita indicazione normativa contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2120 c.c.. In questo stesso senso - trattarsi cioè di condizioni "minime" - si è pure espressa autorevole dottrina, facendo riferimento alla discussione in aula, nel corso dei lavori parlamentari, sul punto di un accordo, sul medesimo significato dell'espressione, intervenuto tra i membri del Comitato ristretto della Commissione Lavoro, incaricato della redazione del testo unificato della nuova normativa.

Tale interpretazione, che il Collegio condivide, consente dunque di comprendere tra le "condizioni di miglior favore" anche quella oggetto del patto individuale per cui è causa. Non può, poi, trovare ingresso nel presente giudizio - siccome non prospettata da alcuna delle parti e, del resto, nemmeno accompagnata da idonei accertamenti - la questione, da accennarsi soltanto in via teorica presentando sotto tale profilo una qualche rilevanza, se le anzidette condizioni di miglior favore possano trovare un limite, per il singolo lavoratore, nell'analogo contestuale diritto alle anticipazioni che pure spetta agli altri dipendenti; e ciò in considerazione della previsione del settimo comma (dello stesso art. 2120 c.c.) che stabilisce una limitazione annuale delle anticipazioni accoglibili alle aliquote del dieci per cento degli aventi titolo e, comunque, del quattro per cento del numero totale dei dipendenti.

7. Va rilevato, infine, per completezza, che se, in ipotesi, non avesse costituito un'anticipazione sul trattamento di Fine rapporto, una specifica erogazione come quella di che trattasi - effettuata da parte della ditta Il Servizio s.r.l. al dipendente B.R. per le spese funerarie a seguito del decesso della moglie - non essendo corrisposta a fronte di una prestazione o di una specifica previsione negoziale non poteva ragionevolmente costituire una posta contributiva da assoggettare a contribuzione previdenziale, ma piuttosto un prestito di carattere personale erogato a fronte della garanzia del (futuro) trattamento di fine rapporto.

8. Il secondo motivo di impugnazione è anch'esso infondato.

L'Istituito assicuratore lamenta, in sostanza, che la sentenza non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali la concessione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto per il motivo addotto dal signor B. avrebbe costituito una condizione di miglior favore.

Il dato però è di immediata evidenza, e perciò non richiedeva una motivazione particolare.

In sostanza la motivazione è implicita nella sentenza, nel senso che la concessione dell'anticipo anche per la ragione specifica per la quale il dipendente l'aveva richiesta costituiva una oggettiva condizione di miglior favore proprio perchè ampliava a beneficio del lavoratore la previsione della legge.

9. Il ricorso perciò deve essere rigettato perchè infondato.

Le spese seguono la soccombenza in danno dell'Inps e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

mercoledì 3 ottobre 2018

In caso di cessione di azienda e fallimento della cedente è possibile insinuarsi nel fallimento della società cedente per la quota maturata?

Cass. 01/10/2018, n. 23775

Il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro ed in quanto credito non esigibile al momento della cessione dell'azienda, quello avente ad oggetto il t.f.r. fino a quel momento maturato, non può essere ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro cedente.

mercoledì 4 ottobre 2017

Posso rinunciare al TFR o ai suoi accantonamenti in corso del rapporto di lavoro?


Per Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-11-2015, n. 23087:

La Corte distrettuale, pervero, ha negato che la fattispecie concreta attenesse ad una preventiva disposizione di diritti non ancora sorti nè maturati, con conseguente nullità dell'atto di disposizione, poichè il lavoratore era in grado in quel momento, di rappresentarsi le proprie spettanze di fine rapporto concernenti il pregresso periodo di lavoro.

Tale assunto vulnera, tuttavia, il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadito, alla cui stregua, atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, eart. 1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato (cfr. Cass. 7-3-05 n. 4822).

5.2 La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali non è infatti annullabile previa impugnazione da proporsi nei termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti" (Cass. 14-12-98 n. 12548).

La considerazione che non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del TFR, essendo il lavoratore ancora in servizio al momento dell'atto di disposizione, è determinante ai fini della soluzione della delibata questione, giacchè per lo scrutinio di legittimità e validità della rinuncia, non basta. l'accantonamento delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del soggetto e quindi l'eventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, in relazione all'art. 1325 c.c..

martedì 31 gennaio 2017



Per le frazioni di mese inferiori a 15 giorni il TFR va erogato?


In base a Cass. civ. Sez. lavoro, 25/09/2002, n. 13934: "In tema di trattamento di fine rapporto, l'art. 2120 c.c. (nel testo di cui all'art. 1 l. 29 maggio 1982 n. 297), nel prevedere che il trattamento di fine rapporto è dovuto "in ogni caso" di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, fissa il principio dell'arrotondamento al mese delle frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni, ma non quello della irrilevanza delle frazioni di mese inferiori a quindici giorni. Pertanto tale norma non abroga il comma 2 dell'art. 5 l. 18 aprile 1962 n. 230, che prevede per tutti i lavoratori a tempo determinato il diritto ad una indennità di fine lavoro, da calcolarsi in base al principio di proporzionalità alle frazioni di anno di attività lavorativa prestata".

martedì 29 settembre 2015

Come è regolamentata dalla legge 190 del 2014 l’erogazione della quota mensile del TFR?

In forza dell’art. 1 commi 26-34 in via sperimentale i  lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori  domestici  e  i lavoratori del settore agricolo) che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei  mesi  presso  il  medesimo  datore  di  lavoro, “in  relazione  ai  periodi  di  paga decorrenti dal  1º  marzo  2015  al  30  giugno  2018”, possono richiedere al datore di  lavoro  medesimo di percepire la quota maturanda di  cui  all'articolo  2120  del  codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo  comma, della legge 29 maggio 1982, n.  297 (0,50%),  “compresa  quella  eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  tramite  liquidazione  diretta mensile della medesima quota maturanda come parte  integrativa  della retribuzione”.

L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29, emanato ex art. 1, comma 33 della citata legge n. 190/2014, disciplina le modalità di attuazione della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del Fondo di garanzia.


Che tassazione e regime previdenziale ha l’integrazione?

La parte  integrativa  della  retribuzione  e'  assoggettata   a   tassazione   ordinaria,   non   rileva   ai   fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo  19  del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e' imponibile ai fini previdenziali.

E’ revocabile la richiesta?

La  manifestazione  di  volonta'  e' irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Quanto deve essere durato il rapporto per la richiesta?

“All'atto della manifestazione della volontà” per la richiesta “il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto  alla  corresponsione  della
quota maturanda di  cui  all'articolo  2120  del  codice  civile”.

Come indicato dalla circolare Inps 82 del 2015:

“Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto alla liquidazione della Qu.I.R., si sottolinea che si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R.. Alla predetta regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Ci si riferisce, in particolare, alla cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c..

Al riguardo, si fa presente che i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R. (6 mesi).

Come è regolamentata la richiesta?

In base all’art. 5 del DPCM 2015 n. 29

“1. I lavoratori di cui all’articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall’articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.
2. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.
3. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS.
4. I datori di lavoro di cui all’articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza ai sensi del comma 2

Quali lavoratori sono esclusi?

Secondo le note esplicative della circolare Inps n. 82 del 2015:
  1. lavoratori dipendenti domestici;
  2. lavoratori dipendenti del settore agricolo. Nell’ambito della predetta nozione vanno inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.);
  3. lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Si tratta, ad esempio, dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di legge n. 413/1984, nonché dei lavoratori dell’edilizia per i quali il TFR è accantonato presso le Casse Edili. Parimenti, l’esclusione opera con riferimento ai dipendenti delle società esercenti attività di riscossione delle imposte dirette, che risultano destinatari della specifica normativa di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri);
  4. lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
  5. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, anche “Legge fallimentare”);
  6. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
  7. lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa. Detta esclusione opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi e in relazione al periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti ministeriali;
  8. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.

Sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati. Difatti, nell’ambito delle predette intese, il lavoratore e l’ente mutuante possono prevedere che, nel caso di risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro prima della totale restituzione del prestito, il recupero delle somme non restituite sia effettuato attraverso l’utilizzo del TFR, per cui il datore di lavoro è chiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore l’importo del debito residuo del contratto di finanziamento e a versare detto importo all’ente mutuante.  Va rilevato che, nelle situazioni sopra descritte, la preclusione di accesso alla Qu.I.R. opera fino alla notifica, da parte del mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.



I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti[1] possono ottenere finanziamenti?

“I  datori  di   lavoro   che   non   intendono   corrispondere immediatamente  con  risorse  proprie  la  quota  maturanda  di   cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a  un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo  di  cui  al comma 32 e dalla  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di  ultima istanza. Il finanziamento e' altresì assistito  automaticamente  dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e  le  formalità  ad  esso  connesse  nell'intero svolgimento  del  rapporto  sono  esenti  dall'imposta  di  registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta  indiretta  nonché  da ogni altro tributo o diritto.

In tal caso “si applicano  le  disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,  relativamente  alle  quote maturande liquidate  come  parte  integrativa  della  retribuzione  a seguito della manifestazione di volontà  di  cui  al  comma  756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto  dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del  decreto  legislativo  n. 252 del 2005. I medesimi  datori  di  lavoro  versano  un  contributo mensile al Fondo di cui al comma 32  pari  a  0,2  punti  percentuali della retribuzione imponibile  ai  fini  previdenziali  nella  stessa percentuale della quota maturanda liquidata  come  parte  integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di  cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del  2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3,  ultimo  comma,  della legge 29 maggio 1982, n. 297”.
 
Per accedere al finanziamento   in base al comma 31 “i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS  apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione
ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il  datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari  che  aderiscono  all'apposito accordo-quadro da  stipulare  tra  i  Ministri  del  lavoro  e  delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e  l'Associazione bancaria  italiana.  Ai  suddetti  finanziamenti,   assistiti   dalle garanzie di cui al comma 32,  non  possono  essere  applicati  tassi, comprensivi  di  ogni  eventuale  onere,  superiori   al   tasso   di rivalutazione della quota di trattamento  di  fine  rapporto  di  cui all'articolo  2120  del  codice  civile”.

Da un punto di vista operativo la circolare Inps specifica:

“Sul piano operativo, ai fini del finanziamento della Qu.I.R. in busta paga, i datori di lavoro, attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall’Istituto, debbono richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento stesso.

In particolare, la domanda di certificazione deve essere inoltrata avvalendosi del modulo di istanza on-line “Qu.I.R.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it., attraverso il seguente percorso: servizi on line/per tipologia di utente/aziende, consulenti e professionisti/servizi per le aziende e consulenti (dove si effettua l’autenticazione con codice fiscale e pin)/Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. Entro trenta giorni dalla data della richiesta, l’INPS, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia una certificazione con esito positivo in capo alla posizione contributiva (matricola) del datore di lavoro laddove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • numero di addetti inferiore a 50 unità nell’anno civile precedente a quello dell’istanza (art. 6, comma 1 del Dpcm). Il calcolo viene effettuato sulla base delle informazioni relative alla denunce UniEmens trasmesse all’Istituto;
  • insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (art. 6, comma 1 del Dpcm);
  • assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa (art. 3, comma 1, lett. g), del Dpcm.

L’insussistenza delle ulteriori condizioni che precludono l’accesso alla Qu.I.R. e, pertanto, al relativo Finanziamento, - cfr. par. 1, primo capoverso, lett. d), e), f), h) - è attestata dal datore di lavoro, anche attraverso la produzione, all’Intermediario, della visura camerale e dell’ulteriore documentazione utile allo scopo.

Sulla scorta delle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall’Istituto, il datore di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con l’Intermediario aderente all’Accordo-quadro. Il contratto di finanziamento assistito da garanzia deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 385/1993, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro.

Il datore di lavoro che accede al finanziamento assistito da garanzia è tenuto a rivolgersi ad un unico Intermediario, anche nel caso di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R..

La richiesta di finanziamento della Qu.I.R. può riguardare tutte le posizioni dei lavoratori che ne abbiano fatto istanza ovvero una parte di esse, purché, in quest’ultimo caso, sia riferita all’intera posizione individuale del lavoratore.

L’intermediario deve comunicare tempestivamente all’Istituto l’avvenuta concessione del finanziamento e la relativa decorrenza, utilizzando l’apposita piattaforma elettronica messa a disposizione dall’Istituto.

Sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro nell’ambito della denuncia contributiva UniEmens, l’Istituto, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certifica all’intermediario che ha concesso il finanziamento la misura della Qu.I.R. da finanziare. A titolo di esempio, entro il 30.09.2015, l’Istituto provvede a comunicare all’intermediario, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica ovvero della posta elettronica certificata, la misura della Qu.I.R. maturata nel mese di luglio 2015, da erogare con le competenze di ottobre dello stesso anno”.


Come e quando si rimborsa il finanziamento?

Al  rimborso  correlato  al finanziamento  effettuato  dalle  imprese   non   si   applicano   le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo  1942, n. 267, e successive modificazioni.

L’art. 7, comma 1, del Dpcm fissa alla data del 30 ottobre 2018 il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia, secondo le modalità ed i criteri definiti nell’ambito dell’Accordo-quadro.

Il rimborso anticipato del finanziamento assistito da garanzia è previsto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento stesso. Al riguardo, l’art. 6, comma 2 del predetto Accordo-quadro prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’Istituto, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso la denuncia contributiva mensile, comunica all’Intermediario l’ammontare delle Qu.I.R. fino a quel momento certificate suddivise per ciascun periodo di paga. Conseguentemente, l’Intermediario presenta con tempestività al datore di lavoro la richiesta di rimborso relativa al Finanziamento utilizzato per la corresponsione della Qu.I.R. del lavoratore cessato, comprensiva degli interessi maturati.

Come indicato dall’Inps, in questi casi, “la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, è effettuata dal datore di lavoro attraverso l’utilizzo delle ultime tranches di Finanziamento disposte dall’Intermediario e, per la quota di Qu.IR. maturata nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie proprie. Ad es., nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 18.05.2016, il datore di lavoro, attraverso l’utilizzo del Finanziamento in essere, erogherà le quote di Qu.I.R. maturate a marzo e aprile 2016, e con risorse proprie, la quota della Qu.I.R. di maggio dello stesso anno. In tali fattispecie, l’assetto contributivo delle quote di Qu.I.R. maturate in marzo e aprile 2016 è quello definito con la denuncia contributiva del mese di maturazione della Qu.I.R.. Mentre, la quota di Qu.I.R. relativa al mese di maggio 2016 costituisce una quota di Qu.I.R. non finanziata e va esposta, nella denuncia del predetto mese, nell’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga>, con i relativi effetti sul piano contributivo (cfr. par. 8). Pertanto, in questi casi, con la liquidazione delle ultime quote di Qu.I.R., non va operata alcuna variazione delle denunce pregresse”.


In quali casi opera l’interruzione anticipata del finanziamento?

Come indicato dalla circolare Inps:

“Le cause di interruzione anticipata dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia sono disciplinate dall’articolo 7 del Dpcm. In particolare, il comma 3 regola la fattispecie dell’uso in frode delle somme erogate nell’ambito del Finanziamento assistito da garanzia, prevedendo la relativa interruzione in tutti i casi in cui sia accertato che lo stesso venga utilizzato, in tutto o in parte, per finalità diverse dalla liquidazione delle quote di Qu.I.R..

Ricorrendo tale circostanza, il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e dei relativi interessi.

Ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5 del Dpcm, costituiscono, altresì, cause di interruzione anticipata del Finanziamento assistito da garanzia l’insorgenza di procedure concorsuali ovvero di atti che prefigurano condizioni di crisi che interessano il datore di lavoro. In particolare, l’erogazione del Finanziamento è interrotta in caso di:
  1. avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione, nel Registro delle imprese, della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17, Legge fallimentare);
  2. avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, del decreto di ammissione alla citata procedura (art. 166, Legge fallimentare);
  3. avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del relativo provvedimento nella GU (art. 197, Legge fallimentare);
  4. avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a partire dall’iscrizione nel Registro delle imprese, della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 270/1999);
  5. iscrizione, nel Registro delle imprese, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, Legge fallimentare);
  6. iscrizione, nel Registro delle imprese, di un piano di risanamento attestato (art. 67, comma 2, lettera d), Legge fallimentare);
  7. autorizzazione di interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, a partire dalla data del provvedimento. Si ricorda che detta causa di interruzione del Finanziamento opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
  8. sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, a partire dalla relativa data di stipula (art. 7, l. n. 3/2012).

Laddove si verifichi una delle predette condizioni nel corso dell’erogazione della Qu.I.R., il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a quello d’insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata. Nei casi previsti ai punti a), b) c) e d), l’Intermediario può richiedere l’intervento dell’apposito Fondo di garanzia istituito dall’art. 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015.

In tutti i casi di interruzione del Finanziamento – lettere da a) a h) – la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, segue le regole di erogazione delle spettanze retributive tipiche della specifica vicenda che ha prodotto l’interruzione del Finanziamento. Sul piano operativo, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’INPS specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si sono formate le quote di Qu.I.R. non finanziate. A titolo di esempio, a seguito della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, in data 20 maggio 2015, l’Intermediario è tenuto a interrompere il Finanziamento a partire dalla rata di giugno 2015 e il datore di lavoro è tenuto ad erogare con l’utilizzo di risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate in marzo, aprile e maggio 2015, che dovevano essere erogate rispettivamente in giugno, luglio e agosto dello stesso anno. Sul piano operativo, il datore di lavoro procederà quindi a operare la variazione delle denunce contributive già trasmesse (presumibilmente quella di marzo 2015), valorizzando l’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> in luogo di quello <QUIRFinMaturata>, e a valorizzare l’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> delle denunce non ancora trasmesse (presumibilmente quelle di aprile e maggio 2015), con i relativi effetti sul piano contributivo (cfr. par. 8).

Analoga operazione va effettuata, in caso di cessione individuale di contratto ovvero di variazione del datore di lavoro per effetto di operazioni straordinarie (fusione, cessione aziendale, ecc.). In questi casi, il datore di lavoro cedente è tenuto a erogare con risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate e non ancora finanziate, effettuando la valorizzazione delle denunce contributive in modo analogo a quanto sopra indicato. Il piano di liquidazione della Qu.I.R. del lavoratore interessato proseguirà, con il datore di lavoro cessionario, sulla base delle modalità in uso presso il medesimo. In altri termini, ove il cessionario eroghi la Qu.I.R. senza il ricorso al Finanziamento garantito, il piano di liquidazione proseguirà a partire dal mese successivo a quello della variazione/cessione; ove il cessionario faccia ricorso al Finanziamento, le quote di Qu.I.R. riprenderanno a maturare a partire dal predetto mese e ad essere erogate a partire dal terzo mese successivo a quello di maturazione, sulla base della prassi tipica del predetto schema.

Infine, l’articolo 6, c. 3 dell’Accordo-quadro prevede la possibilità che il datore di lavoro richieda l’estinzione anticipata del finanziamento. In tale ipotesi, lo stesso datore di lavoro è tenuto a restituire all’intermediario l’importo complessivamente utilizzato”.


Come si rende possibile il finanziamento?

Per rendere possibile il finanziamento l’art.1  comma 32 prevede l’istituzione “presso l'INPS un Fondo di garanzia  per  l'accesso ai finanziamenti di cui al  comma  30  per  le  imprese  aventi  alle
dipendenze un  numero  di  addetti  inferiore  a  50,  con  dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2015  a  carico  del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui  al comma  29,  secondo  periodo.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a  prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  onerosa  nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del  Fondo  sono  assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia  di  ultima  istanza.  Tale garanzia e' elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31  della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato  di diritto alla banca, per  l'importo  pagato,  nel  privilegio  di  cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Per tali somme si applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi[2].


A chi si richiede il finanziamento?

La richiesta di finanziamento può essere presentata presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro sottoscritto tra Associazione bancaria italiana (ABI) e i Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali in data 20 marzo 2015

Che vantaggi hanno i datori di lavoro che provvedono direttamente all’erogazione del TFR?

Se invece i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti “non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  e successive  modificazioni,   relativamente   alle   quote   maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a  seguito  della manifestazione di volonta' di cui al comma  756-bis  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto  dal  comma  26  del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano  applicazione  con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle  proprie  dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche  relativamente  alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di  volonta'  di  cui  al  citato  comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006”.

In pratica come indicato dall’Inps:

“Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, all’erogazione della Qu.I.R. trova applicazione la misura compensativa di cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni. Detta misura di esonero opera sulla base del principio della competenza, pertanto si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R., che, nel caso di ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, non coincide con il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima. Al riguardo, a titolo di esempio, in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015, ancorché la relativa liquidazione in forma di Qu.I.R. avvenga con la busta paga del mese di novembre 2015, la misura esonero si applica nel mese di agosto 2015, che è quello di maturazione della Qu.I.R..

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al Finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) di cui all’articolo 10, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 252/2005. Si ricorda che, a far tempo dal 2014, le suddette misure compensative di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28% ex art. 8 del D.L. n. 203/2005 (cfr. circolare n. 4/2008)”.




[1] Come si calcolano i 50 dipendenti:

Con riguardo al primo requisito, ai fini del calcolo del numero degli addetti, si applicano i principi e i criteri adottati ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, sulla base delle previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni amministrative (cfr. circolare n. 70/2007).

Nel novero degli addetti, si ricorda che rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati. Le unità di lavoro dei lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra l’orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale.

In particolare, il requisito occupazionale viene calcolato assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2014.

Per i datori che iniziano l’attività nel corso del 2015 ovvero degli anni successivi, il calcolo della media dei lavoratori va effettuato con riferimento all’anno civile di inizio attività. Per inizio dell’attività è da intendersi il momento in cui l’azienda comincia ad operare con dipendenti che, di norma, individua il mese dal quale decorre l’insorgenza dei relativi obblighi contributivi.

Conseguentemente, per tali datori di lavoro, l’eventuale ricorso al finanziamento assistito da garanzia sarà possibile, ricorrendone i presupposti, a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’attività (es nel 2016 per chi inizia l’attività nel 2015).
Qualora, durante l’anno di avvio dell’attività, maturando l’anzianità minima richiesta dalla legge, i dipendenti facessero richiesta di accesso alla Qu.I.R, resta fermo per i datori di lavoro l’obbligo della relativa erogazione in busta paga con risorse proprie nei termini sopra riferiti.

[2] Secondo la circolare 82 del 2015 Inps

 Intervento del Fondo di garanzia per i Finanziamenti concessi ai fini della liquidazione della Qu.I.R..



9.1       Condizioni.


Come anticipato, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi per l’erogazione della Qu.I.R., è stato istituito presso l’INPS, uno specifico Fondo di Garanzia.

Detto Fondo, a mente dell’art. 9, comma 2, del Dpcm, opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.

In caso di inadempimento del Fondo l’art. 1, comma 26, della citata legge di Stabilità, prevede che gli Intermediari possano escutere la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Sulle risorse del Fondo l’Istituto è tenuto ad effettuare un accantonamento almeno pari al 2,6% annuo dell’importo di ciascun finanziamento concesso; detta somma pertanto non è disponibile per l’erogazione delle prestazioni.

Il Fondo di garanzia interviene in tutti i casi di inadempimento totale o parziale nonché in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore all’importo effettivamente finanziato al datore di lavoro nella misura comunicata dall’Istituto con la certificazione mensile di cui al par. 5.1 della presente circolare, maggiorato degli oneri finanziari determinati applicando al finanziamento tassi di interesse non superiori al tasso di rivalutazione del TFR, tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall’INPS. Con successivo messaggio verranno rese note le modalità con le quali detto tasso verrà comunicato agli intermediari aderenti.

Il Fondo non interviene a copertura di oneri fiscali o notarili riferibili al finanziamento.


9.2       Domanda di intervento


A)  Datore di lavoro inadempiente.

L’intermediario che intenda chiedere l’intervento del Fondo deve presentare la domanda trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione inviata a norma dell’art. 10, comma 1, del Dpcm, senza che lo stesso abbia provveduto al rimborso parziale o totale del prestito.

La domanda, da presentare in via telematica sul modello che sarà reso disponibile sul sito www.inps.it, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

  1. copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con prova dell’avvenuta trascrizione ai sensi dell’art. 1524 c.c.;
  2. copia della richiesta di rimborso indirizzata al datore di lavoro corredata degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica;
  3. attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri (es. rimborsi spesa relativi ad oneri fiscali e notarili);
  4. copia della visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del Dpcm presentata dal datore di lavoro all’atto della richiesta del finanziamento.

B)   Datore di lavoro insolvente.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, la domanda di intervento del Fondo deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti:
  • in caso di fallimento ed amministrazione straordinaria dalla data di presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo del datore di lavoro, di cui all’art. 93 L.F.;
  • in caso di liquidazione coatta amministrativa dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 207, comma 1 LF, oppure, se il credito riconosciuto dal commissario liquidatore non corrisponde alla misura del debito del datore di lavoro, dalla data di invio delle osservazioni o istanze di cui al successivo comma 3; in caso di mancata comunicazione, il termine decorre dalla data di invio della raccomandata di cui all’art. 208 LF;
  • in caso di concordato preventivo il termine decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 171 LF.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:


  1. copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con prova dell’avvenuta trascrizione ai sensi dell’art. 1524 c.c.;
  2. copia dell’istanza di ammissione al passivo da cui si evinca la data di deposito in cancelleria, in caso di fallimento o amministrazione straordinaria; copia della comunicazione di cui all’art. 207, comma 1 LF da cui si evinca la data di ricezione della stessa (o delle note inviate ai sensi degli art. 207, comma 3 LF e 208 LF), in caso di liquidazione coatta amministrativa; copia della comunicazione di cui all’art. 171 LF in caso di concordato preventivo da cui si evinca la data di ricezione della stessa;
  3. attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota  capitale, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri (es. rimborsi spesa relativi ad oneri fiscali e notarili);
  4. copia della visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del Dpcm presentata dal datore di lavoro all’atto della richiesta del finanziamento;


La domanda di intervento del Fondo di garanzia, a pena di decadenza (art. 10, comma 5 Dpcm), deve essere presentata entro il 31 marzo 2019 per tutti i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018.

Per i finanziamenti da restituire in via anticipata ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 5 del Dpcm, la domanda di intervento del Fondo, a pena di decadenza deve essere presentata entro 6 mesi calcolati a partire:

  1. dalla fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso previsto dall’art. 7, comma 2 del Dpcm;
  2. dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta di rimborso nell’ipotesi di utilizzo del finanziamento per scopi diversi dal pagamento della Qu.I.R. (art. 7, comma 3 Dpcm);
  3. dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa del fallimento;
  4. dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  5. dalla data di pubblicazione nella GURI del provvedimento, adottato dall’autorità amministrativa competente, che ordina la liquidazione.

L’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda completa della documentazione prevista.

Nel caso in cui, all’atto della presentazione della domanda, la documentazione non risulti completa, l’Istituto con raccomandata RR (o PEC) invita l’Intermediario finanziario a presentare i documenti mancanti. Trascorsi senza esito 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione della documentazione, la garanzia del Fondo decade.

Qualora nel corso del finanziamento o all’atto della domanda risulti che il finanziamento stesso è stato concesso sulla base di dati, notizie, fatti, dichiarazioni mendaci o reticenti, se tale non veridicità era nota all’intermediario finanziario aderente, la garanzia del Fondo è inefficace. L'Istituto è tenuto a notificare all’intermediario l’avvio del procedimento per la dichiarazione di inefficacia della garanzia entro 30 giorni dall’accertamento del fatto che potrebbe dare origine alla dichiarazione stessa.


9.3       Surroga dell’Istituto


L’intermediario finanziario è tenuto a rilasciare quietanza del pagamento ricevuto dal Fondo.

L’Istituto è surrogato di diritto all’intermediario aderente nel privilegio di cui all’art. 46 del D.lgs. 385/93. Per il recupero delle somme anticipate l’Istituto è legittimato ad utilizzare l’avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all’art. 30 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Sulle somme pagate dal Fondo il datore di lavoro inadempiente è tenuto a corrispondere le sanzioni civili nella misura di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) L. 388/2000[6], a decorrere dalla data di scadenza del rimborso del finanziamento sino a quella di effettivo pagamento.

Per la restituzione di quanto anticipato dal Fondo, il datore di lavoro può chiedere la regolarizzazione in forma rateale, alle condizioni e con le modalità previste per i crediti contributivi.

Con successivo messaggio verranno impartite specifiche istruzioni per la gestione delle quietanze e l’esercizio delle diverse azioni di surroga, in particolare per quanto attiene al caso di insolvenza del datore di lavoro.

martedì 28 aprile 2015

Quando può essere anticipato il TFR ?

In base all’art. 2120 cc “il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile[1].

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Occorre ricordare che “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.”

Infine, in forza dell’art. 7 della legge 53 del 2000 “il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 1971 n. 1204 (congedo parentale), come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati”.




[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 (Gazz. Uff. 10 aprile 1991, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'ottavo comma, lett. b) dell’art. 2120 cc, come novellato dall'art. 1 l. 1982 n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto "in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.

martedì 10 marzo 2015

Cosa è il fondo di tesoreria costituito presso l’Inps?

Con la legge 296 del 2006 art. 1 comma 755 è stato istituito con effetto dal 1° gennaio 2007  il  "Fondo  per l'erogazione  ai  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato   dei trattamenti di fine rapporto di  cui  all'articolo  2120  del  codice civile" per le aziende private con almeno 50[1] dipendenti (esclusi i datori di lavoro domestico).


Secondo la norma il fondo garantisce “ai  lavoratori  dipendenti  del  settore privato  l'erogazione  dei  trattamenti  di  fine  rapporto  di   cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota  rimasta in azienda e non destinata alla previdenza complementare. In particolare “al… Fondo  affluisce  un  contributo  pari  alla  quota  di  cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo  di  cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29  maggio  1982,  n.  297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata  alle  forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” (comma 756).  Il  predetto  contributo  e'  versato  mensilmente  dai datori di lavoro.

Secondo il decreto ministeriale  30 gennaio 2007 emanato in forza dell’art. 1 comma 757 della legge 296 del 2006:

-    nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS  in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
-   in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva;
-         in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che  conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.


Al termine del rapporto di lavoro il TFR sarà versato integralmente dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo.

Il datore di lavoro tuttavia conguaglierà le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria  sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:
1) contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
2) in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori).

Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione - ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la  denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza[2].





[1] Secondo circolare Inps del 3 aprile  2007: “Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della legge finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.
Fanno eccezione  i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
Anche il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che  in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo”.

Sono tuttavia esclusi:
-          lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto  e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria  decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
-          lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
-           lavoratori a domicilio;
-          impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
-          lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse; 
-          lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello,  l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).
-          Sono altresì esclusi i lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza  per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi  delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e i lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).

[2] Secondo il messaggio  del12-12-2008 n. 27770 del 1970 per il pagamento diretto da parte del Fondo Tesoreria occorre seguire le seguenti istruzoni:

L’azienda è tenuta a comunicare l’incapienza per il recupero dal fondo di tesoreria delle quote di TFR versate e da restituire al/ai lavoratore/i interessato/i. Ogni singolo lavoratore deve a sua volta comunicare i dati necessari per procedere alla liquidazione del TFR di competenza.

La domanda, redatta su modulo FTES01, va presentata alla Sede di competenza dell’azienda che provvederà sia alla prima liquidazione del TFR che all’eventuale riesame delle pratiche.

Il modello FTES01 deve essere compilato dall’Azienda che chiede l’intervento del Fondo ed ogni lavoratore interessato deve compilare e sottoscrivere il modello FTES02, da presentare insieme al modello FTES01. L’Azienda deve indicare oltre i dati identificativi del lavoratore, la data di inizio e fine rapporto di lavoro, la data di inizio e fine del periodo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, l’importo degli acconti già anticipati per quote versate al Fondo di Tesoreria e le trattenute fiscali effettuate su tali anticipi. L’Azienda deve inoltre precisare l’aliquota fiscale da applicare, calcolata considerando l’anzianità complessiva maturata dal lavoratore presso l’azienda dichiarante. In caso di numero di lavoratori superiore al numero delle righe contenute nel modello FTES01 deve essere utilizzato il modello FTES03.

Per i moduli citati:
www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&formspalladestramodulistica=true&sricerca=tesoreria