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venerdì 14 gennaio 2022

 In caso di fallimento la competenza ai fini dell'impugnazione del licenziamento a chi spetta?






Cass. 27/12/2021, n. 41586

Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile soltanto come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno dell'impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum".

martedì 2 marzo 2021

 Come è ripartita la competenza tra giudice fallimentare e giudice del lavoro?

Cass. 08/02/2021, n. 2964

Nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e fallimentare, il rispettivo "discrimen" si individua nelle differenti speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al secondo spetta invece, al fine di garantire la parità tra i creditori, la cognizione delle controversie relative all’accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui il giudice fallimentare aveva negato la propria competenza rispetto alla domanda proposta da un dirigente licenziato per il riconoscimento nel concorso fallimentare del credito vantato a titolo di indennità supplementare ed aumento automatico quali specifiche voci previste dalla disciplina collettiva).