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martedì 27 gennaio 2015

Sugli interessi per crediti di lavoro devo pagare tasse?

“In tema di imposte sui redditi, gli interessi corrisposti sui crediti di lavoro per competenze arretrate costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (così come modificato, con effetto dal 30 dicembre 1993, dall'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. con modifiche nella l. 26 febbraio 1994, n. 133), alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, anche se maturati in epoca anteriore al 1994 ed indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale prevista dalla normativa citata, non sospettabile, peraltro, di incostituzionalità, essendo il discrimine temporale un elemento diversificatore idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Palermo, 10/11/2006)”. Cass. civ., Sez. V, 22/09/2011, n. 19325


“Sono assoggettabili ad IRPEF gli interessi sull'indennità di buonuscita percepiti in epoca successiva al 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 (convertito nella Legge n. 133 del 1994), il cui art. 1, comma 1, lett. a), ha aggiunto all'art. 6, primo comma n. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (che stabiliva la tassabilità dei "proventi conseguiti in sostituzione di redditi", senza nulla disporre in ordine agli interessi derivanti da tali proventi) un secondo periodo, ove si dispone che "gli interessi moratori e ... per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati". Cass. civ., Sez. V, 24/08/2004, n. 16749


domenica 25 gennaio 2015

Gli interessi  devono essere calcolati sulla retribuzione lorda o netta?

“La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, atteso che le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza”. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/04/2001, n. 5363

"La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive. Infatti le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza." Cass. civ., Sez. lavoro, 16/05/1996, n. 4534


"La sentenza di condanna al pagamento delle retribuzioni deve determinare le somme dovute al lordo delle ritenute fiscali, ma in sede di adempimento il datore di lavoro, sostituto d'imposta deve operare le ritenute fiscali sia sul capitale, sia sulla rivalutazione monetaria, sia sugli interessi." Pret. Firenze, 25/03/1986 Banca Toscana C. Del Puglia in Toscana Lavoro Giur., 1986, 182