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mercoledì 8 febbraio 2023

 Sotto la vigenza dell'art. 18 della legge 300 del 1970 quali sono le conseguenze in caso do illegittimo  licenziamento per giustificato oggettivo?



Cass. 03/02/2023, n. 3437

La sentenza adottata dal giudice delle leggi in materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (Corte Cost. n. 125 del 2022), dichiara che l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970 limitatamente alla parola "manifesta", determina l'applicazione (nell'ambito del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo) della sanzione reintegratoria anche nelle ipotesi che dapprima venivano escluse, dal diritto vivente, dall'ambito dell'insussistenza del fatto connotata di una particolare evidenza (come le ipotesi di violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee), con conseguente parificazione – in caso di violazione dei criteri di scelta – del regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti collettivi e per i licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale in materia di regime sanzionatorio avverso l'illegittimità di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo non sussiste più la diversificazione di disciplina, in punto di violazione dei criteri di scelta tra licenziamento individuale e licenziamento collettivo.

martedì 29 novembre 2022

 In caso d'insussistenza del giustificato motivo oggettivo quali conseguenze prevede l'art. 18 della legge 300 del 1970?


Cass.18/11/2022, n. 34051

Il testo dell'art. 18 comma 7, L. n. 300/1970 quale risultante all'esito degli interventi della Corte costituzionale comporta che in ipotesi di insussistenza del fatto alla base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento il giudice deve applicare la tutela di cui al comma 4 dell'art. 18 quale risultante dalla novella della L. n. 92/2012 implicante la reintegra del lavoratore ed il pagamento di un'indennità risarcitoria nei limiti definiti dal comma medesimo.

martedì 24 maggio 2022

In caso d'insussistenza non manifesta delle ragioni poste alla base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo il lavoratore può essere reintegrato in forza dell'art. 18 comma 7 della legge 300 del 1970?



Corte cost., 19/05/2022, n. 125

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive e organizzative, va dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 nella parte in cui prevede che, in caso di insussistenza del fatto, per disporre la reintegra occorra un quid pluris rappresentato dalla dimostrazione della "manifesta" insussistenza del fatto stesso, posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ciò in quanto al fatto che è all'origine di tale ipotesi di licenziamento si devono ricondurre l'effettività e la genuinità della scelta imprenditoriale, sulle quali il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità, che non può sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità, così che la previsione del carattere manifesto di una insussistenza del fatto presenta profili di irragionevolezza intrinseca, poiché il requisito della manifesta insussistenza è indeterminato e demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico, nell'alveo di controversie nelle quali il quadro probatorio è spesso articolato, tanto da non essere compatibile con una verifica prima facie dell'evidente insussistenza del fatto, che la legge richiede ai fini della reintegrazione.

lunedì 3 agosto 2020

Quando vi è manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo ai fini della tutela reintegratoria ex  art. 18 comma 7  legge 300 del 1970?

Cass. 29/07/2020, n. 16253
In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la ritenuta mancanza di un nesso causale tra recesso datoriale e motivo addotto a suo fondamento è sussumibile nell'alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica, ai sensi dell'art. 18, comma 7, legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, la tutela reintegratoria attenuata.

giovedì 14 novembre 2019

Quando si realizza la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per gmo?

Cass. 11/11/2019, n. 29105

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", previsto dall'art. 18, comma 7 della L. 20 maggio 1970 n. 300, come novellato dalla L. 28 giugno 2012 n. 92, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (c.d. "repechage"); fermo l'onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della L. 15 luglio 1966 n. 604, la "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso.

giovedì 2 agosto 2018

La violazione del termine per irrogare la sanzione del licenziamento disciplinare stabilita dal ccnl che tipo di tutela prevede in base all'art. 18 della legge 300 del 1970 come modificato dalla legge 92 del 2012?


Cass. 30/07/2018, n. 20162

L'intimazione del licenziamento disciplinare deve essere connotata dal carattere di tempestività, non diversamente dalla contestazione dell'addebito; l'anzidetto carattere, peraltro, può tradursi, più puntualmente, in una specifica garanzia procedimentale prevista dalla contrattazione collettiva che è abilitata anche ad introdurre un termine perentorio per l'esercizio del potere disciplinare. Di talché la violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 8, comma 4, del C.C.N.L. Metalmeccanici), è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7, della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), tale da rendere operativa la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla legge n. 92 del 2012.