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giovedì 18 dicembre 2025

 In caso do accertamento giydoziale del rapporto di lavoro subordinato l'Inps è tenuta al versamento del tfr tramite fo do di garanzia?


Cass. 15/12/2025, n. 32691

In tema di intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 della legge n. 297/1982, l'accertamento giudiziale circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, anche se reso in un giudizio cui l'INPS non è stato parte, può essere utilizzato ai  fini previdenziali, qualora tale accertamento risulti supportato da una autonoma valutazione   critica delle risultanze istruttorie e documentali.

giovedì 30 gennaio 2025

 In caso di società estinta quando ci si può rivolgere al fondo di garanzia?


Cass. 28/01/2025, n. 1934

In caso di domanda rivolta al Fondo di Garanzia dell'INPS per il pagamento del TFR, il lavoratore deve preventivamente ottenere un accertamento del credito nei confronti del datore di lavoro. Se il datore di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese ed estinta, tale accertamento deve essere conseguito nei confronti dei soci, che succedono nei rapporti debitori della società.

sabato 26 novembre 2022

 Il tentativo di conciliazione,ione ex art. 420 CPC interrompe il termine per l'accesso al fondo di garanzia per le ultime tre retribuzioni?



Cass. 18/11/2022, n. 34031

La richiesta 18/11/2022, n. 34031di tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 412 bis c.p.c. (alla quale sia seguito il giudizio che ha condotto al formarsi di un titolo infruttuosamente eseguito dal lavoratore) va considerato quale dies a quo nel calcolo a ritroso del periodo di dodici mesi al cui interno devono collocarsi le retribuzioni non corrisposte rilevanti per consentire l'intervento del Fondo di garanzia, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2.

venerdì 8 maggio 2020

In caso di destinazione del TFR alla previdenza complementare chi ha diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento del datore di lavoro in caso di mancato versamento?

Cass 2019 n. 6673

“In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 755, della I. n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde quindi la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso” (Cass. nn. 12007, 12008 e 12009 del 2018, con la copiosa giurisprudenza ivi citata, cui adde Cass. nn. 2152, 2780 e 3884 del 2018); 


lunedì 15 aprile 2019

L'Inps può contestare l'accertamento del TFR effettuato in sede fallimnetare?



Tribunale Frosinone Sez. lavoro Sent., 24/01/2019

L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, il subentro dell'INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.

giovedì 11 aprile 2019



Per l'intervento del fondo di garanzia occorre l'ammissione allo stato passivo in caso di fallimento?




Cass. 05/04/2019, n. 9670

In caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia richiede, in base all'art. 2, della legge n. 297 del 1982, che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla incolpevole non conoscenza da parte sua dell'apertura della procedura fallimentare, poiché la legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa.

martedì 5 dicembre 2017



L'indennità di preavviso e sostitutiva delle ferie maturate ma non godute rientrano nelle tre mensilità garantite dal fondo di garanzia Inps?

In base agli artt. 1 e 2 del dlgs 80 del 1992:

1. Garanzia dei crediti di lavoro.

1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 .

2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti .


2. Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa .

2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297 .

3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.

4. Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) [con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1] ; c) con l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.

5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.

6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

7. Per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto


Secondo Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 12-06-2017, n. 14559

"si controverte della pretesa di C.B., D.M.A. e Z.L. a veder riconosciuto nei confronti dell'Inps, a seguito del fallimento della ex datrice di lavoro, il loro diritto alla inclusione delle indennità maturate per mancato preavviso e per ferie non godute nel credito garantito delle ultime tre mensilità di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2;

che la Corte d'appello di Venezia, nel confermare la sentenza del Tribunale di Verona di condanna dell'Inps alla corresponsione delle relative differenze economiche, ha respinto il gravame dell'istituto di previdenza, dopo aver evidenziato che il diritto alla predetta inclusione era giustificato dalla natura retributiva delle indennità in esame;

che per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un solo motivo, al quale resistono con controricorso le lavoratrici, il tutto seguito dal deposito delle rispettive memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

che l'Inps ha denunziato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 1, con riferimento agli art. 2118 c.c., comma 2 e art. 2109 c.c., assumendo la necessità di delimitare i confini del possibile intervento del Fondo di garanzia al posto del datore di lavoro insolvente e censurando la decisione della Corte territoriale di includere le indennità per mancato preavviso e per ferie non godute nel novero dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi;

che la funzione propria dei trattamenti previdenziali è quella di tutelare gli stati di bisogno della classe lavoratrice entro determinati limiti compatibili con le risorse finanziarie del periodo e che lo scopo del Fondo di garanzia è quello di assicurare che tutti quei lavoratori, che a causa dell'insolvenza del datore di lavoro non abbiano ricevuto le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi, ricevano comunque un minimo e non quello di garantire, come se si trattasse di un'assicurazione privata, il risarcimento di un danno entro un massimale determinato;

che il preavviso è un istituto di natura civilistica che, nell'ambito dei contratti di durata senza prefissione di termine (esclusa la validità di un vincolo contrattuale perpetuo) e per i quali la estinzione è rimessa alla facoltà di recesso consentita alle parti, ha la funzione economica, giuridicamente disciplinata, di attenuare le conseguenze della improvvisa interruzione del rapporto per chi subisce il recesso (cfr. artt. 1569, 1616, 1750, 1833, 1845, 1855, 1899, 2118 e 2160 c.c.);

che nell'ambito del contratto di lavoro il preavviso ha la funzione di permettere, rispettivamente, al datore di lavoro di trovare un altro dipendente e, al prestatore, di procurarsi un'altra occupazione (cfr. Cass., 3 aprile 1980 n. 2188);

che la parte che non osserva la normativa contrattuale sul preavviso, sia essa il lavoratore o il datore di lavoro, è tenuta ad indennizzare l'altra parte del disagio e del danno (che, peraltro, può anche mancare, come nel caso che il datore di lavoro trovi immediatamente un sostituto del lavoratore recedente, o che questi trovi subito una nuova occupazione);

che l'indennità per mancato preavviso rappresenta, quindi, un risarcimento corrispondente al "lucro cessante" preveduto o prevedibile per l'ulteriore periodo in cui il rapporto avrebbe seguitato a svolgersi qualora il preavviso avesse avuto il suo corso regolare e che, comunque, il lavoratore non può ottenere un danno maggiore (così come il datore non può dimostrare un danno minore), atteso che, secondo l'art. 1382 c.c., "la clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa...";

che in tal senso si è pronunciata ripetutamente questa Corte (Cass., 30 ottobre 1961 n. 2488; 18 febbraio 1960 n. 279; 21 luglio 1956 n. 2841) e che la natura risarcitoria - o "indennitaria", come hanno ritenuto le Sezioni Unite con la sentenza n. 7914 del 29 settembre 1994 - dell'indennità di preavviso, finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si è interrotto, esclude che la stessa possa rientrare tra i crediti retributivi inerenti gli ultimi un mesi del rapporto di lavoro, per i quali opera, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di garanzia;

che nè a diversa soluzione si perviene aderendo alla teoria della c.d. efficacia reale del preavviso, nel senso che il rapporto di lavoro, nonostante il recesso intimato da una delle due parti e il pagamento dell'indennità, rimane in ogni caso giuridicamente in vita fino alla scadenza del relativo periodo, salvo il consenso delle parti all'immediata o anticipata risoluzione dello stesso (cfr., in tal senso, Cass., 6 agosto 1987 n. 6769);

che questa Corte ha avuto modo di evidenziare la natura mista, sia risarcitoria che retributiva dell'indennità per ferie non godute (Cass. Sez. lav. n. 20836/2013 e n. 1757/2016) e che, da parte sua, la difesa dell'Inps ha posto in rilievòla natura proporzionale di tale indennità rispetto al periodo di lavoro al quale va necessariamente rapportata;

che per le ragioni finora esposte deve escludersi che l'indennità sostitutiva del preavviso e quella per ferie non godute possano essere incluse nel computo delle ultime tre mensilità ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2 e che, pertanto, il ricorso è fondato, con conseguente accoglimento dello stesso e con cassazione dell'impugnata sentenza;

mercoledì 2 dicembre 2015

In quanto si prescrive il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia dell'Inps il TFR?

Come indicato dalla cassazione il diritto si prescrive in 10 anni. In particolare come stabilito dalla recente sentenza della cassazione n. 10824 del 2015 pubblicata il 26 maggio 2015:

"Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria (decennale); cfr. in proposito Cass., sez. lav., n. 24 febbraio 2006, n. 4183. Più recentemente Cass., sez. VI-L, 9 giugno 2014, n. 12971, ha ribadito che il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 1. 29 maggio 1982 n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'Inps e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia. Cfr. anche Cass., sez. lav., 17 gennaio 2014, n. 901, secondo cui il credito per trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di cassa integrazione, in quanto non compensativo di prestazioni di lavoro effettivamente rese, ha natura previdenziale e non retributiva, in quanto inteso ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore temporaneamente ed involontariamente disoccupato, con conseguente soggezione alla prescrizione ordinaria decennale. Per la durata decennale della prescrizione v. anche Cass., sez. lav., 1 febbraio 2010, n. 2278".

lunedì 16 marzo 2015

Quali sono i crediti di lavoro oltre al TFR garantiti dal fondo di garanzia in caso di fallimento dell’azienda e per quanto tempo sono garantiti?

L’Inps indennizza  le retribuzioni maturate e non corrisposte degli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro rientranti  nei dodici mesi che precedono la data (dies a quo) della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in tribunale del relativo ricorso e ciò  entro il limite massimo di tre volte la misura massima del trattamento salariale d’integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali.

I crediti di lavoro che possono essere posti a carico del Fondo sono :
- la retribuzione propriamente detta
- i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive
- le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità;
Sono esclusi :
- l’indennità di preavviso
- l’indennità per ferie non godute
- l’indennità di malattia a carico dell’Inps che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

I 12 mesi devono essere così individuati

-in generale sono i 12 mesi antecedenti la data della domanda diretta all'apertura del fallimento. Tuttavia se più favorevole il dies a quo corrisponde alla data di deposito del primo ricorso diretto all'apertura della suddetta procedura concorsuale indipendentemente da chi l'abbia proposta oppure la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l’apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

- se il lavoratore, prima di questa data, abbia agito personalmente in giudizio per ottenere le somme dovute, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso.


mercoledì 4 marzo 2015

Da quando decorre il termine di prescrizione por richiedere l’intervento del fondo di garanzia presso l’Inps per richiedere il pagamento del TFR in caso d’insolvenza del datore di lavoro?

Per Cassazione 2011 n. 19081: “il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui alla l. n. 297 del 1982 art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione la passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia”.

Conforme: Cass. civ., Sez. lavoro, 19/12/2005, n. 27917; Cass. civ., Sez. lavoro, 28/07/2011, n. 16617

Tuttavia per un altro orientamento: “In caso di fallimento del datore di lavoro …. il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute rispettivamente a titolo di trattamento di fine rapporto o per crediti di lavoro diversi da quel trattamento. Il carattere sussidiario della relativa obbligazione non esclude la sua natura di obbligazione solidale (essendo essa relativa alla medesima prestazione della obbligazione principale) e comporta, altresì, che, per effetto dell'accollo legislativamente predisposto, l'originario debitore non viene liberato e il Fondo diviene suo condebitore solidale per i crediti dianzi menzionati, sicchè l'interruzione della prescrizione effettuata nei confronti del datore di lavoro ha effetto anche nei riguardi del Fondo. Ne consegue che la prescrizione del diritto a crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto deve considerarsi interrotta nei confronti del suddetto Fondo di garanzia qualora sia stata presentata dai lavoratori domanda di ammissione allo stato passivo nei confronti del datore di lavoro. Tale interruzione (decorrente dalla data di ammissione dei crediti al passivo) ha - in base ai principi generali applicabili in caso di presentazione di domande giudiziali nei confronti di debitori solidali sottoposti a procedura concorsuale - effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura stessa. Cass. civ., Sez. lavoro, 18/04/2001, n. 5658[1]



NB: La prescrizione è di 5 anni in forza dell’art. 2948 n. 5



[1] Secondo questa interpretazione il Fondo di garanzia in virtù dell’accollo legislativamente previsto diviene condebitore solidale del datore di lavoro, pertanto, in forza dell’art. 1310 c.c.: a) tutti gli atti con i quali il lavoratore interrompe la prescrizione nei confronti del datore di lavoro hanno effetti anche nei confronti del Fondo di Garanzia; b) l'eventuale rinuncia alla prescrizione fatta dal datore di lavoro (o dalla procedura concorsuale) non ha effetto nei confronti del Fondo. Posto che in forza dell’art. 94 della L.F. la domanda di insinuazione nello stato passivo “produce gli effetti della domanda giudiziale” interrompendo, “per tutto il corso del fallimento”, la prescrizione, che ricomincerà a decorrere, per la sua intera durata, dalla data di chiusura della procedura. Pertanto, a condizione che il lavoratore abbia insinuato il proprio credito nel termine di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso potrà richiedere l'intervento del Fondo entro cinque anni dalla chiusura della procedura.