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martedì 16 ottobre 2018

Come è disciplinato il patto di prova nel ccnl autoscuola Cgil Cisl Uil Unesca?

Art. 4 (Periodo di prova)

1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- 4 mesi per gli impiegati di 5° livello nonché per il personale da adibire all'attività di insegnate o di istruttore di guida o di nautica;
- 3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello.
Resta fermo il periodo di 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.

2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 3.

3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere esercitata da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.

5. Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

6. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio ad ogni altro effetto contrattuale.

7. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda.

giovedì 9 novembre 2017

Come è regolamentato il periodo di prova nel ccnl DIPENDENTI DA AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO STUDI E/O SOCIETÀ DI SERVIZI PROFESSIONALI ALLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE ?

Art. 89 Durata

Qualora l’assunzione sia disposta con periodo di prova, questi deve risultare da atto scritto.

La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
livelli                giorni
Q e I°               180 giorni di calendario
II° e III°           90 giorni di calendario
IV° e V°          60 giorni di lavoro effettivo
VI° e VII°        20 giorni di lavoro effettivo

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall’altra senza preavviso. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell’anzianità di servizio.  

giovedì 1 dicembre 2016

Come è regolamentato il patto di prova nel ccnl metalmeccanici artigiani, installazione di Impianti,
Orafi, Argentieri ed Affini, e dalle imprese Odontotecniche


Art. 16 - Periodo di prova
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova che deve risultare da atto scritto.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva.
La retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore per le ore di servizio effettivamente prestate durante il periodo di prova, sarà quella pattuita e comunque non inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria professionale della classificazione unica per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz'altro confermato in servizio a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
La durata del periodo di prova è regolata come segue:
Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti:
- per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6º e nel 5º livello: 4 settimane;
- per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4º livello: 6 settimane;
- per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.
Settore Orafo, Argentiero ed Affini:
- per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6º e 5º livello: 4 settimane;
- per la categoria professionale del 4º livello: 6 settimane;
- per le categorie professionali operaie a partire dal 3º livello: 7 settimane;
- per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.
Settore Odontotecnica:
Operai:
Giorni Categorie professionali
60 1ª S - 1ª - 2ª
40 3ª - 4ª
20 5ª
10 6ª 

Impiegati:
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 15
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego, può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso nè di indennità.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e la anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso, le quali, però, dopo il superamento del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. 

lunedì 30 maggio 2016

Come è disciplinato il patto di prova nel  ccnl per i Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività del settore servizi - Cisal?

Art. 138 - L’assunzione del Lavoratore con periodo di prova deve risultare da atto scritto.

Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo, salvo quanto di seguito previsto.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, per un periodo superiore a giorni 15 di calendario, il Lavoratore, previo assenso scritto Aziendale, sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista per la prova dal presente CCNL.
La durata del periodo di prova, salvo quanto precede, non potrà superare i seguenti limiti:
Quadro                                                                       6 mesi*
I                                                                                  6 mesi*
II                                                                                 6 mesi*
III                                                                               4 mesi*
IV e Op. di Vendita 1ª Cat.                                      3 mesi*
V e Op. di Vendita 2ª Cat.                                        2 mesi*
VI, VII , VIII e Op. di Vendita 3ª Cat.                    1 mese*
Lavoratori discontinui                                               1 mese*

* di calendario

Clausola di durata minima del patto di prova

Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell’effettiva capacità del Lavoratore in prova, concordano a favore del Lavoratore una clausola di durata minima della stessa, pari al 50% della durata prevista dal presente Contratto.
Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% del periodo di prova ma entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore di Lavoro, senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva, ma con diritto del Lavoratore al Trattamento di Fine Rapporto maturato.
Durante il periodo di prova è in ogni caso fatto salvo il diritto di libero recesso del Lavoratore.
Durante lo svolgimento del periodo di prova, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione di secondo livello, l’Ente Bilaterale potrà adottare iniziative per la formazione del Lavoratore, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, entro il limite di 8 ore.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione s’intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.





mercoledì 27 aprile 2016

Come è disciplinato il periodo di prova nel ccnl Chimico farmaceutici?

Art. 2 - Periodo di prova

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto.

Non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione.

Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna della due Parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell’assunzione stessa. Il periodo di prova è ridotto da sei a tre mesi o da tre a due mesi per i lavoratori con qualifica di quadro e di impiegato che per almeno un biennio, nei tre anni precedenti, abbiano prestato servizio con analoghe mansioni presso altre imprese che esercitano la stessa attività. Per l’applicazione di tale riduzione, su richiesta aziendale il lavoratore dovrà, ai fini dell’assunzione, informare l’impresa e presentare la idonea documentazione. Ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 4 per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l’impresa è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dei lavoratori di categoria A e B o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4 appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4. In tutti gli altri casi di licenziamento l’impresa è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

La durata del periodo di prova, riferita all’effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella: Mesi
Categorie        AB                  CD                  E         F
6                      3                      2          1

Fermi restando i periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito all’effettivo servizio, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.

Nota:

Il periodo di prova per gli l.S.F. senza esperienza specifica inquadrati nella categoria B2 viene fissato in mesi 4, di cui 1 mese di corso teorico-pratico. Specificità settoriali:

 Lubrificanti e GPL
    Non trovano applicazione le particolari riduzioni del periodo di prova di cui al quarto comma del presente articolo.
    La durata del periodo di prova, riferita all’effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:

Mesi

Categorie  Q1- Q2 - A - B                C-D-E-F-G                 H-I
6                                              4                      2

NORMA TRANSITORIA A CARATTERE SPERIMENTALE


Le Parti ritengono che lo sviluppo e la stabilizzazione dell’occupazione possa essere agevolato anche attraverso la revisione, tenendo conto delle diverse tipologie di mansioni, delle attuali norme di legge che regolamentano la durata del periodo di prova. In attesa di un’auspicata riforma legislativa in tal senso, le Parti concordano che per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, in via sperimentale, la durata del periodo di prova sia disciplinata secondo le seguenti tabelle:

Mesi

Categorie  A-B-C-D               E                     F
                        6                      4                      6

Specificità settoriali:

Lubrificanti e GPL
Mesi Categorie                       Q1-Q2-A-B-C-D-E-F-G                    H-I

6                                              4

Nel caso di risoluzione durante il periodo di prova, nell’arco di vigenza contrattuale, di più della metà dei contratti di lavoro stipulati ai sensi della presente norma transitoria, ne sarà data specifica informazione alla RSU. La norma di cui sopra potrà essere attivata dalle imprese solo qualora, nei tre anni precedenti, non siano stati instaurati in capo allo stesso lavoratore tipologie contrattuali non a tempo indeterminato complessivamente superiori a 12 mesi.


Le Parti, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale, assumeranno le informazioni necessarie a verificare l’efficacia della norma transitoria rispetto all’obiettivo condiviso e le conseguenti decisioni in merito.

giovedì 17 marzo 2016


Come è disciplinato il periodo di prova nel ccnl aziende termali?

Art. 14


I. L’assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a:

1° livello super (A e B) mesi 6
1° livello mesi 6
2° livello mesi 3
3° livello mesi 1 / 1/2
4° S e 4° livello mesi 1
5° livello giorni 20
6° livello giorni 15

II. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

III. Durante il periodo di prova ciascuna della parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità.

IV. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati, ai ratei di 13^ e 14^ mensilità, al TFR ed alle ferie maturate ove spettanti.

V. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’Azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.

VI. I periodi di prova di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi. Per i contratti di durata inferiore a 12 mesi il periodo di prova è pari al 50% della durata del periodo di prova prevista per le assunzioni a tempo indeterminato.

VII. Saranno esenti dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nel triennio precedente



mercoledì 30 dicembre 2015

Come è regolamentato il patto di prova nel ccnl Turismo Confindustria CGIL CISL UIL?

Articolo 68 - DISCIPLINA
La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

A1 e A2          180 giorni
 B1                  150 giorni
B2                     75 giorni
C1                     45 giorni
C2 e C3            30 giorni
D1                     20 giorni
D2                     15 giorni


Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.




TITOLO X – STRUTTURA ALBERGHIERA E STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATENA

CAPO III – MERCATO DEL LAVORO AZIENDE DI STAGIONE, CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Articolo 160 - PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa Azienda e con la stessa qualifica. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate


TITOLO XIV – STABILIMENTI BALNEARI

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE

Articolo 225 Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. In contratti a tempo determinato superiori a 30 giorni, il periodo di prova è stabilito in giorni 20 di effettivo lavoro. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.


TITOLO XVI – PUBBLICI ESERCIZI

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 253 Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. È escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.



TITOLO XVII – AZIENDE TURISTICHE ALL’ARIA APERTA

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE


Articolo 324 Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.

martedì 29 dicembre 2015

A quanto ammonta il periodo di prova nel Ccnl turismo CONFESERCENTI CGIL CISL e UIL?

Articolo 93

(1)La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. 
(2) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. 
(3) Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. 


Articolo 94 


(1) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: 


Quadri A e B             180 giorni

Livello I                      150 giorni

Livello II                    75giorni

livello III                    45 giorni 

livello IV e V             30 giorni

livello VI S                 20 giorni

Livello VI e VII         15 giorni


(2) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.


(3) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. 


(4) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza. 


TITOLO X – AZIENDE ALBERGHIERE - CAPO IV – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 202


(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. 

(3) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.



TITOLO XI – COMPLESSI TURISTICO – RICETTIVI DELL’ARIA APERTA - CAPO III – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 249


(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. 

(3) La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate.


TITOLO XII – PUBBLICI ESERCIZI - CAPO III – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE


Articolo 283


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.   



TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI - CAPO II – CONTRATTI A TERMINE
Articolo 353


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(2) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente. 




TITOLO XIV – ALBERGHI DIURNI - CAPO III – CONTRATTO A TERMINE

Articolo 374


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) E escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente. 



lunedì 28 dicembre 2015

A quanto ammonta il patto di prova nel ccnl Turismo Cgil Cisl Uil/Confcommercio?

Articolo 107 – Periodo di prova

(1) La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
(2) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
(3) Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
(4) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

livelli                durata
A e B             180 giorni
1                      150 giorni
2                      75 giorni
3                      45 giorni
4 e 5                30 giorni
6S                    20 giorni
6 e 7                15 giorni

(5) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

(6) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.

(7) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.

TITOLO X - AZIENDE ALBERGHIERE - CAPO IV - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 208 – Periodo di prova

(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. NB in base all’ipotesi di accordo sottoscritta in data 18 gennaio 2014 i giorni sono stati portati a 14.

(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.

TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA: CAPO II - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 257 – Periodo di prova

(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.  NB in base all’ipotesi di accordo sottoscritta in data 18 gennaio 2014 i giorni sono stati portati a 14.


(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.

mercoledì 16 dicembre 2015

A quanto ammonta il periodo di prova nel ccnl acconciatura ed estetica cgil cisl e uil?


In base all’art. 12:

Periodo di prova Il periodo di prova - che dovrà risultare da comunicazione scritta - non può essere superiore a:
Livello 1º: 3 mesi (4 mesi secondo  Ipotesi di accordo ccnl 2013-2016 datata 8 settembre 2014)
Livello 2º: 2 mesi (3 mesi secondo Ipotesi di accordo ccnl 2013-2016 datata 8 settembre 2014)
Livello 3º: 45 giorni (3 mesi secondo Ipotesi di accordo ccnl 2013-2016 datata 8 settembre 2014)
Livello 4º: 40 giorni (3 mesi secondo Ipotesi di accordo ccnl 2013-2016 datata 8 settembre 2014)
Apprendisti: 45 giorni (secondo i termini del livello corrispondente secondo  Ipotesi di accordo ccnl 2013-2016 datata 8 settembre 2014)


Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro, l'integrazione economica. Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti. I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l'anzianità dei lavoratori e per la durata dell'apprendistato.

sabato 12 dicembre 2015

Come è regolamentato il periodo di prova nel ccnl farmacie private?

In base all’art. 8 “I1 periodo di prova ha la seguente durata:

- Primo livello super: 90 gg. di calendario
- Primo livello: 90 gg. di calendario
- Secondo livello: 60 gg. di calendario
– Terzo e quarto livello: 45 gg. di calendario
– Quinto e sesto livello: 15 gg. di calendario

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall'altra senza preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 20 giorni.
Qualora il lavoratore, nel compiere il periodo di prova, dovesse nuovamente ricadere in malattia, il rapporto deve ritenersi estinto ad ogni effetto.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo di prova sarà computato nell'anzianità di servizio”

venerdì 27 novembre 2015

A quanto ammonta il periodo di prova nel ccnl multi servizi cgil cisl e uil?


In base all’art. 8 del ccnl


Il lavoratore assunto in servizio può essere oggetto di un periodo di prova non superiore a:
-          mesi sei per i lavoratori inquadrati al livello di quadro
-          mesi quattro per i lavoratori inquadrati al 7° livello
-          mesi tre per i lavoratori inquadrati al 6° livello
-          mesi due per i lavortaoricon mansioni impiegatizie inquadrati al 5°, 4°, 3° e 2° livello
-          30 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori con mansioni di operaio  inquadrati al 4° e 5° livello
-          26 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori con mansioni di operaio  inquadrati al 1°, 2°, 3° livello

Fermi rimanendo i limiti massimi di cui al comma precedente per i lavoratori operai assunti  con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova  non potrà in ogni caso superare il termine di tre mesi.

Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 5.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.

Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di 7° livello e durante il primo mese per i lavoratori di 6° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.

Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori con qualifica operaia che lo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di passaggio diretto ed immediato.



giovedì 26 novembre 2015

Come è disciplinato il periodo di prova nel ccnl Terziario Confcommercio?

Art. 106 – Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri e Primo Livello          6 mesi
Secondo e Terzo Livello        60 giorni
Quarto e Quinto Livello         60 giorni (45 sino al ccnl 26 febbraio 2011)
Sesto e Settimo Livello          45 giorni (30 sino al ccnl 26 febbraio 2011)

Ai sensi dell’art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I  giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.


Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

mercoledì 25 novembre 2015

A quanto ammonta il periodo di prova del ccnl Logistica sottoscritto da CGIL CISL e UIL

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
 - 6 mesi per i quadri;
 - 5 mesi per i dipendenti del 1° livello; - 4 mesi per i dipendenti del 2° livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super (3° livello CCNL Assologistica), nel 3° livello Super Junior (rif. art 11 quater) e nel 3° livello (4° livello CCNL Assologistica);
- 3 mesi per i dipendenti del 3° livello Super (3° livello CCNL Assologistica), 3° livello (4° livello CCNL Assologistica), 4° livello e 4° livello Junior (5° livello CCNL Assologistica);

- 1 mese per tutti gli altri lavoratori.