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mercoledì 27 giugno 2018


L'agenzia delle entrate può ricercare informazione sul posto di lavoro per effettuare pignoramenti sugli stipendi?

In forza del comma 2 ter dell'art. 72  ter del DPR 602 del 1973 aggiunto dal DL 2016 n. 193: 



Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

martedì 21 novembre 2017



Le indennitá per infortunio sono pignorabili?

In forza dell'art.110 dpr 1124 del 1965

Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto .

1. La Corte costituzionale, con sentenza 4-9 maggio 1973, n. 55 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente al periodo: "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto" e, successivamente, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 572, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL.

venerdì 10 marzo 2017



Posso pignorare le somme destinate a finanziare i fondi pensione introdotti dalla Dlgs 252 del 2005?




In base all'art. 11 comma 10 le posizioni individuali durante la fase di accumulo sono intangibili. In particolare: "10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.


Come indicato dalla DELIBERAZIONE 28 giugno 2006 della Covip: Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'.
"L'art. 11, comma 10, del decreto conferma espressamente, in primo luogo, l'intangibilita' delle posizioni individuali durante la fase di accumulo presso le forme pensionistiche complementari, ivi compresa, naturalmente, la parte derivante dal conferimento del TFR. In tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio della forma pensionistica e non sono, in generale, disponibili da parte dell'iscritto ne' assoggettabili a sequestro o pignoramento. Anche le somme oggetto di trasferimento ad altro fondo per iniziativa dell'iscritto sono intangibili, in quanto sempre riconducibili alla fase di accumulo.
Inoltre, la predetta norma stabilisce che le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, e le anticipazioni concesse per far fronte a spese sanitarie saranno sottoposte, a decorrere dal 1° gennaio 2008, agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base, mentre i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto o di anticipazione per altri motivi non saranno assoggettate ad alcun vincolo al. riguardo."

giovedì 29 ottobre 2015

I limiti alla pignorabilità dello stipendio stabiliti dall’art., 545 cpc opera anche nel caso di crediti derivanti dal rapporto di lavoro vantati dal datore di lavoro?

La risposta della prevalente giurisprudenza è negativa.

In particolare:

“L’istituto della compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, che non sussiste allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, come laddove si contrappongano un credito del lavoratore per t.f.r. ed un credito risarcitorio del datore di lavoro derivante da delitto commesso dall’ex dipendente. Tale interpretazione non confligge con gli artt. 3 e 36 Cost., date le peculiarità del credito del datore di lavoro, che derivando da delitto, ben possono giustificare il particolare trattamento di esso.
3.2.- L'orientamento giurisprudenziale appena ricordato non può certamente ritenersi
3.3.- Non sussiste neanche la lamentata violazione dell’art. 36 cost. in relazione all’art. 554 IV comma cpc, dal momento che questa Corte ha statuito che la norma del codice di rito - se è vero che contempera l'interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo (sentenza n. 20 del 1968) - non costituisce una modalità obbligata per realizzare tale contemperamento (ordinanza n. 302 del 1998) e, tanto meno, per realizzarlo nella misura ivi prevista nei confronti di qualsiasi credito.
Consegue da tale rilievo che le segnalate peculiarità del credito del datore di lavoro da delitto nei confronti dell'ex dipendente ben possono giustificare il particolare trattamento di tale credito anche in relazione all’art. 545 IV comma cpc, e cioè ad una norma della quale deve escludersi che costituisca - nel suo specifico contenuto - inderogabile attuazione del precetto di cui all’art. 36 Cost.: sicché la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi, in realtà, sollevata sotto il profilo della insussistenza (da negarsi per quanto si è detto) di sufficienti ragioni a sostegno della disparità di trattamento sancita, in relazione 545 IV comma cpc, in favore del datore di lavoro creditore di somme risarcitorie ex delicto.” Corte cost., 04/07/2006, n. 259

In base al combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 cc e 545 n. 3 c.p.c., le somme, dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto; tale limite non opera quando i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto, sì che la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare e avere e non una compensazione in senso tecnico; in particolare, il limite non vale quando il datore voglia compensare il credito risarcitorio per danni da prestazione lavorativa non diligente col credito retributivo vantato dal prestatore, tuttavia, essa torna ad operare, anche in caso di compensazione atecnica, qualora esista una clausola del contratto collettivo che lo preveda, salvo diversi accordi contenuti nel contratto individuale (in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema corte ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito, che non aveva dato adeguato conto dell'applicabilità o meno alla fattispecie concreta dell'art. 64 del contratto collettivo per le aziende di credito che escludeva la compensazione atecnica illimitata). Cass. civ. Sez. lavoro, 20/06/2003, n. 9904


“Ai fini della compensazione dei crediti di lavoro, in base al combinato disposto dagli artt. 1246 n. 3 cc e 545 n. 3 c.p.c., le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto; tale limite non opera quando i contrapposti crediti derivino da un unico rapporto, per cui la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare ed avere e non una compensazione in senso tecnico, facendosi rientrare in tale categoria anche l'ipotesi di compensazione tra il credito risarcitorio del datore di lavoro per i danni da prestazione lavorativa non diligente, col credito retributivo vantato dal prestatore, salva la diversa previsione della contrattazione collettiva”. Trib. Ragusa Sez. lavoro, 30/04/2014

“Nell'ipotesi in cui i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, la valutazione delle reciproche pretese comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare o avere, che sfugge sia alle regole della compensazione strictu sensu, sia alle limitazioni ex 545 IV comma cpc, richiamato dall’art. 1246 n. 3 cc, le quali presuppongono consolidate posizioni di debiti e crediti tra due soggetti, e non anche mere poste finanziarie attive e passive in itinere, che si accumulano nella serie delle relazioni intercorrenti tra le parti, con elisione automatica dei relativi crediti fino alla reciproca concorrenza”. T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 15/10/2013, n. 1176


venerdì 9 ottobre 2015

Quale è il limite di pignorabilità da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e TFR?


In base all’art. 72-ter del DPR 1973 n. 602 ”Le somme dovute a titolo di stipendio, di  salario  o  di  altre indennità relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,  comprese quelle dovute a causa  di  licenziamento,  possono  essere  pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro  e  in  misura  pari  ad  un  settimo  per  importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o  di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano  i cinquemila euro.

2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi  1  e  2 sul conto corrente intestato al  debitore,  gli  obblighi  del  terzo pignorato non si estendono  all'ultimo  emolumento  accreditato  allo stesso titolo.”

martedì 14 luglio 2015

Come sono disciplinati i crediti impignorabili dal DL 2015 n. 83?

545. Crediti impignorabili.
1) Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
2) Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
3) Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (3).
4) Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
5) Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.
6) Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923, 2751, n. 7; c.p.c. 514].
7) Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
8) Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
9) Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

lunedì 9 marzo 2015

Quando il datore di lavoro riceve un atto di pignoramento presso terzi effettuato da un creditore di un proprio dipendente cosa deve fare?


Attraverso il pignoramento presso terzi (art. 543 cpc)  un creditore cerca di soddisfare le proprie pretese economiche intervenendo presso i soggetti che devono del denaro o altri beni al proprio debitore. Quando il terzo è il datore di lavoro che deve erogare le retribuzioni ad un dipendente,  occorre rispettare alcune regole.

In primo luogo il creditore deve notificare all'azienda datrice di lavoro un’intimazione contenente:
  •  l’indicazione del credito, del titolo esecutivo in possesso del creditore che ne legittima la pretesa nonché del precetto (l’invito rivolto al debitore di pagamento 10 giorni);
  • l’indicazione, anche generica,  delle cose o delle somme dovute
  • l’ordine rivolto al terzo di non disporre delle somme dovute al proprio dipendente  senza ordine del giudice entro i limiti stabiliti dalla legge
  • la citazione del debitore (il dipendente)  a comparire davanti al giudice competente
  • l’invito effettuato al terzo (il datore di lavoro nel caso di specie) di comunicare o personalmente o a mezzo procuratore speciale, al creditore procedente  entro 10 giorni a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, a) di quali cose  o di quali somme è debitore e si trova in possesso, b) quando deve effettuare il pagamento  o la consegna; c) l’esistenza di sequestri precedentemente eseguiti; d) le cessioni di credito notificate o accettate; e) i pignoramenti che sono stati eseguiti
  • l’avvertimento che in  caso contrario la comunicazione dovrà essere resa all'udienza e che se questa non verrà resa o il datore non comparirà il possesso di cose o il credito pignorato nell'ammontare e nei termini  indicati dell’atto si considerano non contestati.


Il creditore procedente dovrà poi procedere - nei 30 giorni successivi la riconsegna da parte dell’ufficiale giudiziario dell’ultima notificazione effettuata -  all'iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento attraverso il deposito delle copie conformi dell’atto di citazione del titolo esecutive del precetto pena la perdita di efficacia del pignoramento.

Obblighi del datore di lavoro dopo la notifica:

Dopo la notifica il datore di lavoro:

1) non può erogare al lavoratore una somma superiore ai limiti dettati dalla legge sul netto dello stipendio, salario, o altre indennità relative al rapporto di lavoro dovuti al lavoratore (comprese le indennità per licenziamento)

2) deve effettuare  entro 10 giorni a mezzo raccomandata o pec una dichiarazione che indichi di quali somme è debitore o si trova in possesso e di quando ne deve effettuare la consegna e se esistono presso di lui altri sequestri o cessioni notificate o accettate o pignoramenti eseguiti presso di lui. Se non effettua la comunicazione, questa dovrà essere resa dal terzo in udienza . Se non compare o se comparendo non effettua la dichiarazione , il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considerano non contestati (ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione)

Limiti di pignorabilità


Gli stipendi possono essere pignorati nei seguenti limiti:

-  di 1/5 per tributi dovuti allo stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito (art. 545 comma quarto).
- per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del Tribunale (art. 545 comma terzo)

Se vi è il concorso simultaneo di più cause di credito il limite è del 50 %.

Per un orientamento il concorso simultaneo non riguarda la pluralità di creditori ma di cause:

“Le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause creditorie tra quelle considerate nell'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c.: crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ogni altro credito; invece, nel caso di semplice  concorso di crediti il pignoramento non può superare la misura di un quinto dello stipendio”. Pret. Modena, 29/10/1997 Dello stesso avviso: Trib. di Rovigo, il Foro Italiano (1999, I, 2401), In dottrina:  CASTORO, Il processo di esecuzione, Milano, 1998, 282; CORSARO-BOZZI, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 1997, 276


Peraltro, inforza dell’art. 68 del DPR 1950 n. 180: Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta” .


sabato 7 marzo 2015

Quanto può pignorare l’agente della riscossione sulle somme dovute dal datore di lavoro per stipendio o salario?

L’art. 3, comma 5, Dl n. 16/2012, in vigore dal 2 marzo 2012, ha introdotto nel Dpr n. 602/1973,
in materia di pignoramenti presso terzi disposti dall’agente della riscossione, l’art. 72ter secondo cui:
  
Art. 72-ter. - (Limiti di pignorabilità).
1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari:
- ad un decimo per importi fino a 2.500 euro
- e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma[1], del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro;




[1] "Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito"

lunedì 26 gennaio 2015

Concorso tra cessione volontaria dello stipendio di un dipendente privato o pubblico ed un successivo pignoramento

La materia è regolata dall’art. 68 comma 2 del DPR 1950 n. 180, divenuta applicabile anche ai dipendenti privati in forza dell’art. 1 comma 137  secondo cui: “Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2 “[1].
I limiti imposti dall’art. 2 sono i seguenti:

“1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato”. NB La Corte Costituzionale con sentenza n. 89 del 1987 ha stabilito l’incostituzionalità “dell'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, comma primo, n. 3  nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, comma quarto, c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950, fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale”.

NB “Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, 
non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni”.

Come indicato dalla giurisprudenza: “Nell'ipotesi in cui il terzo pignorato abbia dichiarato che l'esecutato, in forza del rapporto di lavoro, percepisce un certo stipendio mensile, sul quale grava una ritenuta, anteriore al pignoramento, per cessione a favore di una banca, le disposizioni applicabili al fine di stabilire la quota di stipendio assegnabile al creditore sono quelle previste dall'art. 545, co. 4, c.p.c. e dagli artt. 2 e 68, co. 2, del D.P.R. n. 180/1950, nel testo risultante da ripetuti interventi della Corte costituzionale. Ed invero, il pignoramento eseguito sullo stipendio percepito dal dipendente pubblico e (a seguito del disposto dell'art. 1, co. 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) da quello privato, se segue ad una precedente cessione dello stipendio stesso, è possibile solo nei limiti della differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta; più precisamente, deve essere rispettato il limite di cui all'art. 2, n. 3, del D.P.R. n. 180/1950, che è pari ad un quinto; inoltre, quando vi sia una precedente cessione opponibile al procedente, deve essere rispettato anche l'ulteriore limite dell'art. 68, co. 2, D.P.R. n. 180/1950, sicchè non si potrà mai pignorare una quota dello stipendio superiore alla differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (nel caso di specie, la quota concretamente assegnata al creditore procedente è stata pari ad un quinto dell'emolumento stipendiale, dal momento che l'assegnazione in tale misura rispetta sia il limite di un quinto dello stipendio, ex art. 545, co. 4, c.p.c., e art. 2 D.P.R. n. 180/1950, sia l'ulteriore limite della differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta, a sensi dell'art. 68, co. 2, D.P.R. n. 180/1950)”. Trib. (Ord.) Bologna, 09/12/2008

Quindi se ho uno stipendio che al netto è pari a 100 ed ho ceduto 20, la quota dispendio su cui si potrà eseguire il pignoramento è quella risultante dalla differenza tra la metà dello stipendio (50) e la quota ceduta (20) per un ammontare di 30. Su questa quota potrà essere effettuata la ritenuta sempre che sia contenuta nel limite di 1/5 del netto iniziale.

Da notare che “Le quote di stipendio cedute al fine di estinguere i finanziamenti effettuati ai sensi del D.P.R. n. 180/1950 e dell'art. 1260 c.c. sono inderogabilmente vincolate a favore del cessionario ed il datore di lavoro, una volta ricevuta la notifica del contratto di mutuo e perfezionata la cessione del credito, non può effettuare sulle quote in questione sequestri o pignoramenti (artt. 42 e 68 del citato D.P.R.) e tanto meno opporre alla cessionaria un verbale di conciliazione con il proprio dipendente”. Trib. Milano, 28/07/2008, Sito Il caso.it, 2008

Si ricorda che in forza dell’art. 5 DPR 180/1950 il limite massimo di cessione è pari ad 1/5 per  massimo 10 anni[2]. In forza dell’art. 70 DPR 180/1950 una cessione ed una delegazione possono giungere sino al 50% dello stipendio (da notare che i regolamenti delle PA giungono a concedere il cumulo di delegazione e cessione sino al 40%, per estenderlo sino al 50% solo in presenza di determinate circostanze).




[1] Nb in caso di delegazione vale il secondo comma dell’art. 69 DPR 180/1950 “Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta”.


[2] Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi