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venerdì 2 dicembre 2016

Come sono disciplinate le procedure disciplinari nel ccnl metalmeccanici artigiani cgil cisl uil ?

Art. 34 Provvedimenti disciplinari per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti e per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini

Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi dell' articolo rubricato “Licenziamento per mancanze”.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati all' INPS.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l' addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Tali giustificazioni si riterranno accolte se il provvedimento non verrà comminato entro:
- 6 giorni successivi per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti;
- 12 giorni successivi per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini.

Art. 35 Ammonizioni, multe e sospensioni per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti e per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini

Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l' inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell' impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell' impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all' igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.

Art. 36 Licenziamento per mancanze per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti e per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso dell' operaio con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- rissa all'interno dell' impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell' impresa o di materiali di lavorazione;
- trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell' impresa;
- lavori fuori dell' impresa in concorrenza con la stessa;
- lavorazione e costruzione nell' interno dell' impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo rubricato “Ammonizioni, multe e sospensioni”, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Norme per il Settore Odontotecnica

Ex operai

Art. 134 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del presente contratto e delle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con multa fino a un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino a un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi dell'art. 136 (Licenziamento per mancanze).
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danni dovranno essere versati all'INPS.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Art. 135 Ammonizioni, multe e sospensioni

Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.

Art. 136 Licenziamento per mancanze

L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque per la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- rissa nell'interno dell'impresa, furto o frodi e danneggiamento volontario con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
- trafugamento di disegni, di utensili, o di altri oggetti di proprietà dell'impresa;
- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 135, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo. Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Parte impiegati

Art. 154 Provvedimenti disciplinari 

Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b)rimprovero scritto;
c) multa non superiore all' importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione del lavoro o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiamo tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a) b) c) d) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all' azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore. 
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre altresì il lavoratore che commetta recidiva in qualunque delle mancanze per le quali siano stati comminati due provvedimenti di sospensione. Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l' addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. 
Se il provvedimento non verrà comminato entro 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

giovedì 1 dicembre 2016

Come è regolamentato il patto di prova nel ccnl metalmeccanici artigiani, installazione di Impianti,
Orafi, Argentieri ed Affini, e dalle imprese Odontotecniche


Art. 16 - Periodo di prova
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova che deve risultare da atto scritto.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva.
La retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore per le ore di servizio effettivamente prestate durante il periodo di prova, sarà quella pattuita e comunque non inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria professionale della classificazione unica per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz'altro confermato in servizio a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
La durata del periodo di prova è regolata come segue:
Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti:
- per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6º e nel 5º livello: 4 settimane;
- per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4º livello: 6 settimane;
- per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.
Settore Orafo, Argentiero ed Affini:
- per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6º e 5º livello: 4 settimane;
- per la categoria professionale del 4º livello: 6 settimane;
- per le categorie professionali operaie a partire dal 3º livello: 7 settimane;
- per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.
Settore Odontotecnica:
Operai:
Giorni Categorie professionali
60 1ª S - 1ª - 2ª
40 3ª - 4ª
20 5ª
10 6ª 

Impiegati:
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 15
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego, può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso nè di indennità.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e la anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso, le quali, però, dopo il superamento del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. 

sabato 26 novembre 2016

Come sono disciplinati la malattia e l'infortunio nel ccnl metalmeccanici artigiani?

In base all'art. 57 "L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento.
In ogni caso il lavoratore dovrà inviare all'impresa, entro 48 ore, il certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi.
In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o i suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Analogamente, nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, iI lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore ai quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.
In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;
b) nel caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
A partire dal 1º giugno 1976 le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti l'integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto netta. Tale integrazione verrà corrisposta, a partire dal quarto giorno compreso, e fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
In caso di infortunio sul posto di lavoro, per le giornate di carenza rientranti nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà l'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Nel caso di malattia di durata superiore a 7 (sette) giorni la integrazione decorrerà dal primo giorno di malattia. 
L'integrazione di cui sopra sarà corrisposta per la durata massima di 150 giorni. 

mercoledì 11 novembre 2015

Come è disciplinato il preavviso nel ccnl metalmeccanici imprese artigiane CGIL CISL e UIL?

Parte Settore Metalmeccanica e installazione d’impianti

Operai (art. 65)

6 giorni con anzianità sino a 5 anni
8 giorni con anzianità da 5 a 10 anni
10 giorni con anzianità oltre 10 anni


Licenziamento e dimissioni potranno avvenire in qualunque momento della settimana

Impiegati (art. 79)                 
fino a 5 anni               da 5 a 10 anni                         oltre i 10 anni
I e II categoria            1 mese e mezzo                      2 mesi                          2 mesi e mezzo
III, IV, V, VI             1 mese                         1 mese e mezzo                     2 mesi       

I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese

Parte settore Orafi, argentieri e affini

Operai (art. 99)

6 giorni con anzianità sino a 5 anni
8 giorni con anzianità da 5 a 10 anni
10 giorni con anzianità oltre 10 anni


Licenziamento e dimissioni potranno avvenire in qualunque momento della settimana

Impiegati (art. 112)               
fino a 5 anni               da 5 a 10 anni                         oltre i 10 anni
I e II categoria            1 mese e mezzo                      2 mesi                          2 mesi e mezzo
III, IV, V, VI             1 mese                         1 mese e mezzo                     2 mesi       

I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese


Parte settore Odontotecnica

Operai (art. 131)

fino a 5 anni               da 5 a 10 anni                         oltre i 10 anni
IS, I e II categoria       45 gg                          50 gg                                      60 gg
III, IV                         25                               40                                           45      
V, VI                          8                                 12                                           18


Licenziamento e dimissioni potranno avvenire in qualunque momento della settimana


Impiegati (art. 155)

fino a 5 anni               da 5 a 10 anni                         oltre i 10 anni
I e II categoria            1 mese e mezzo                      2 mesi                          2 mesi e mezzo
III, IV, V, VI             1 mese                         1 mese e mezzo                     2 mesi       

I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese