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giovedì 19 settembre 2024

 Nel settore autoferrotranviario la destituzione del dipendente per simulazione di malattia quando si può verificare?

Cass. 05/09/2024, n. 23852


In tema di licenziamento per giusta causa, la partecipazione ad attività fisicamente impegnative (es. partita di calcio) durante l'assenza per malattia può configurare una violazione degli obblighi di correttezza, lealtà e diligenza previsti dal contratto di lavoro, giustificando così la destituzione del dipendente. Tale condotta, se ritenuta artificiosa e finalizzata a procurarsi indebiti vantaggi, rientra nella fattispecie disciplinare di cui all'art. 45, n. 2, R.D. n. 148 del 1931, piuttosto che nella simulazione di malattia sanzionata dall'art. 42.

giovedì 12 settembre 2024

 Le condotte esterne al lavoro possono determinare il licenziamento del dipendente da aziende in cui si applica il Regio Decreto 148 del 1931?




Cass. 09/09/2024, n. 24140

In tema di licenziamento disciplinare, è legittimo il recesso per giusta causa qualora la condotta del lavoratore, anche se estranea al servizio, comprometta in maniera definitiva la fiducia del datore di lavoro nell'esecuzione della prestazione lavorativa diligente ed equilibrata, configurandosi violazione della pubblica stima ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 148 del 1931.


La fattispecie:

2. Con lettera del 25.9.2017 veniva disposta la sospensione cautelare a tempo indeterminato senza stipendio; la contestazione disciplinare era poi notificata il 30.11.2017; il 13.12.2017 veniva comunicato l'opinamento di destituzione (in quanto i fatti imputati integravano la fattispecie prevista dall'art. 45 punto 6 e 7 del Regio Decreto n. 148/1931 e violavano l'art. 3.2 del codice etico aziendale) confermato in data 12.7.2018; il relativo provvedimento veniva impugnato dal lavoratore il 27.7.2018
.....
In ossequio a tale principio, la Corte distrettuale ha ritenuto, con un accertamento di fatto congruamente e adeguatamente motivato, che nessuna delle infrazioni disciplinari, punite dal Regio Decreto n. 148/1931 con sanzione conservativa (artt. 41 e 42), era riferibile alla contestazione di cui è causa, che rientrava, invece, nella previsione dell'art. 45 punti 6 (questo ritenuto dai giudici di seconde cure di per sé già sufficiente stante la forte riprovazione sociale nei confronti della cd. violenza di genere sicuramente ravvisabile in un atteggiamento persecutorio, violento e minaccioso tenuto dal lavoratore nei confronti dell'ex coniuge) e 7 (si riportano le fattispecie astratte: 6. "chi per azioni disonorevoli ed immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima"; 7. "chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici"), che prevedeva la sanzione della destituzione, essendo appunto significativo l'aspetto della reazione violenta ed aggressiva, rilevante nel contesto lavorativo in cui il dipendente, conducente di mezzi di trasporto pubblico, esponeva l'azienda ad un rischio di analogo atteggiamento intollerante nei confronti dell'intera utenza.

NB art. 45 RD 148 del 1931

Incorre nella destituzione:

1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del Capo del Governo e contro il Regime;
2° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio;
3° chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale 120, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;
4° chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiali od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;
5° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;
6° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;
7° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;
8° chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;
9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti all'azienda o che la possano comunque interessare;
10° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;
11° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;
12° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza;
13° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benché non ne sia derivato alcun danno;
14° chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda;
15° chi altera dolosamente i piombi;
16° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;
17° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;
18° chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;
19° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;
20° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto.

martedì 6 febbraio 2024

 Nel settore autoferrotranviario cosa determina la violazione dell'art. 53 delbrd 148 del 2001?



Cass. 31/01/2024, n. 2859

In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. di protezione, in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della L. n. 300 del 1970.

mercoledì 8 marzo 2023

 Nel sistema delineato dal Rd 148 del  1931 il lavoratore nel corso del procedimento disciplinare ha diritto di essere sentito per giustificarsi oralmente?



Cass. 06/03/2023, n. 6585

In relazione all'art. 53, comma secondo, del regolamento All. A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, norma che si colloca nella prima fase del procedimento disciplinare speciale, sussiste il diritto dell'incolpato, su sua richiesta, di giustificarsi oralmente, diritto cui corrisponde ovviamente l'obbligo datoriale di provvedere all'audizione. A maggior motivo, rispetto al comma ottavo del medesimo art. 53, norma relativa ad ulteriore fase del medesimo procedimento, e che espressamente fa riferimento al diritto di giustificarsi del lavoratore anche oralmente, s'impone la medesima soluzione ermeneutica. Naturalmente, poi, una richiesta del lavoratore in tal senso è di per sé sola sufficiente ad indurre l'obbligo datoriale di procurare la sua audizione, non essendo necessaria a riguardo un'intimazione ex art. 1217 c.c.