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martedì 26 marzo 2019

Entro quando bisogna presentare il ricorso in caso di esito negativo del tentativo facoltativo di conciliazione?

Cass. 21/03/2019, n. 8026

In tema di impugnativa del licenziamento individuale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1996, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel temine di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia richiesta, la memoria prevista dall'art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni, decorre l'ulteriore termine di 50 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell'ultima parte del comma 2 anzidetto, il ricorso al giudice a pena di decadenza.

mercoledì 28 dicembre 2016



In caso di impugnazione alla DTL della sanzione comminata il datore di lavoro può proporre nei 10 giorni successivi il tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc ed adire alla sua conclusione l'autorità giudiziaria?




Sul punto la Cassazione: 09/07/2015, n. 14352 ha statuito:L'art. 7, comma 7 della L. n. 300/70, nel prescrivere al datore che abbia inflitto al prestatore di lavoro una sanzione disciplinare, di nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro - impone al medesimo datore di lavoro che intenda declinare la competenza arbitrale ricorrendo al giudice ordinario, di promuovere entro lo stesso termine di dieci giorni il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., comminando una decadenza che viene impedita con la tempestiva consegna della lettera all'ufficio postale, restando irrilevante la data di ricezione. Alla luce degli esposti principi, deve ritenersi che, richiesto dal datore di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione, durante il suo esperimento e nei venti giorni successivi alla sua conclusione, è impedita ogni decadenza.

martedì 26 maggio 2015

Cosa determina l’esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc ai fini della prescrizione e della decadenza?



In forza del comma secondo dell’art. 410 cpc “La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”.