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mercoledì 27 dicembre 2023

L'esonero dal contributo integrativo della cassa forense è illegittimo?



T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, 13/12/2023, n. 18854

In tema di contributi previdenziali degli avvocati, poiché è illegittima qualsiasi previsione di sospensione o esonero o diminuzione della contribuzione integrativa minima dovuta dagli avvocati alla Cassa forense, che non sia adeguatamente motivata da particolari e temporanee esigenze, parimenti non è giuridicamente sostenibile il susseguirsi di proroghe annuali di esenzione dal pagamento del contributo integrativo minimo a carico degli iscritti a Cassa Forense, poiché la reiterata previsione di una proroga dell'esenzione, ancorché ipoteticamente sostenibile o di scarso impatto strutturale, sarebbe tuttavia suscettibile di determinare il sostanziale effetto dell'abolizione della misura

venerdì 8 maggio 2020

In caso di destinazione del TFR alla previdenza complementare chi ha diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento del datore di lavoro in caso di mancato versamento?

Cass 2019 n. 6673

“In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 755, della I. n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde quindi la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso” (Cass. nn. 12007, 12008 e 12009 del 2018, con la copiosa giurisprudenza ivi citata, cui adde Cass. nn. 2152, 2780 e 3884 del 2018); 


venerdì 10 marzo 2017



Posso pignorare le somme destinate a finanziare i fondi pensione introdotti dalla Dlgs 252 del 2005?




In base all'art. 11 comma 10 le posizioni individuali durante la fase di accumulo sono intangibili. In particolare: "10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.


Come indicato dalla DELIBERAZIONE 28 giugno 2006 della Covip: Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'.
"L'art. 11, comma 10, del decreto conferma espressamente, in primo luogo, l'intangibilita' delle posizioni individuali durante la fase di accumulo presso le forme pensionistiche complementari, ivi compresa, naturalmente, la parte derivante dal conferimento del TFR. In tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio della forma pensionistica e non sono, in generale, disponibili da parte dell'iscritto ne' assoggettabili a sequestro o pignoramento. Anche le somme oggetto di trasferimento ad altro fondo per iniziativa dell'iscritto sono intangibili, in quanto sempre riconducibili alla fase di accumulo.
Inoltre, la predetta norma stabilisce che le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, e le anticipazioni concesse per far fronte a spese sanitarie saranno sottoposte, a decorrere dal 1° gennaio 2008, agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base, mentre i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto o di anticipazione per altri motivi non saranno assoggettate ad alcun vincolo al. riguardo."