Visualizzazione post con etichetta Diritti quesiti e contrattazione collettiva. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Diritti quesiti e contrattazione collettiva. Mostra tutti i post

sabato 14 maggio 2022

 Che effetti ha la disdetta del ccnl?



Cass. 11/05/2022, n. 14961

Qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di qenerale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.

mercoledì 21 settembre 2016

La contrattazione collettiva può incidere sui diritti quesiti?

Cass. civ. Sez. lavoro, 29/10/2015, n. 22126: Le disposizioni dei contratti collettivi si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale. Sicché nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi per tali intendere quelle situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento, autonome e suscettibili come tali di essere direttamente regolate in caso di successioni di contratti collettivi. (Nella specie il giudice del merito, dando atto che la pretesa del lavoratore riguardava prestazioni future e non emolumenti già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, ha fatto corretta applicazione del richiamato principio).




Nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di una specifico mandato o di un successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato. Tale principio trova applicazione limitatamente a situazioni entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato ma non relativamente a situazioni future o in via di consolidamento da cui derivi un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa. App. Potenza Sez. lavoro, 23/02/2016