Visualizzazione post con etichetta CCNL MALATTIA INFORTUNIO. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta CCNL MALATTIA INFORTUNIO. Mostra tutti i post

martedì 13 novembre 2018



Come sono disciplinate malattia ed infortunio nel ccnl Tessile-Abbigliamento SMI-Confindustria?


ART. 61- INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI 

In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto, anche attraverso idonei percorsi di riqualificazione personale. 



In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile a un precedente infortunio, o una precedente malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro. 

L’assenza, escluso l’infortunio avvenuto durante l’orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell’attività da parte del lavoratore nell’ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta entro 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire tempestivamente e comunque non oltre i 3 giorni dall’inizio dell’assenza stessa. 

Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni dalla data di ricezione del certificato medico, dare notizia all’Autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. 

Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento nè in congedo matrimoniale. 



Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta. Per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45 del presente contratto. Gli elementi di cui al punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e comunque fatte salve diverse pattuizioni aziendali. 



Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale da parte dell’Istituto assicuratore, nonchè alla comunicazione degli stessi da parte dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoro. 

In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio finale dell’integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore. 

Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti. A richiesta del lavoratore, l’azienda anticiperà, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’infortunio o della malattia professionale il rimborso delle stesse da parte dell’Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi istituti. 





ART. 62 - MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO A - ASSENZA DAL LAVORO 

Per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, sia nel lavoro a giornata sia nel lavoro a turni deve essere comunicata all’azienda nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell’inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, secondo le modalità comunicate dall’azienda stessa e semprechè l’azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni. 

Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire comunicare all’azienda, non oltre il terzo secondo giorno dall’inizio della assenza, il numero di protocollo del il certificato medico attestante l’effettivo stato di infermità comportante l’incapacità lavorativa. 



L’eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità ed il numero di protocollo del certificato medico relativo comunicato inviato entro due giorni. 

In ogni caso di mancata trasmissione telematica all’inps del certificato di malattia da parte del medico, il lavoratore previo tempestivo avviso all’azienda, consegnerà o farà pervenire all’azienda stessa il certificato medico cartaceo in luogo del numero di protocollo 

L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l’assenza. Il lavoratore deve rendersi reperibile, presso il domicilio comunicato all’azienda, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo dell’incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L’azienda darà comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria e, mediante affissione, ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità. Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonchè per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda, salvo casi di obiettivo impedimento. 



Salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, il lavoratore che non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare e che non abbia dato preventiva comunicazione dell’esigenza di assentarsi, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro, con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo e fino al termine dell’assenza. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato. Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all’azienda. In caso di effettuazione di visite di controllo il certificato medico di controllo prevale, ai soli fini del trattamento economico a carico dell’azienda, su ogni altra certificazione. 



Nel caso di prolungamento della malattia o di inizio di nuova malattia oltre il termine di prognosi indicato dal medico curante e confermato o prolungato dal medico di controllo, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’azienda entro 24 ore la successiva certificazione del medico curante, ai fini di un’ulteriore visita di controllo. La mancata disposizione da parte dell’azienda della visita di controllo si considera accettazione della certificazione. In caso di prescrizione di cure idrotermali i lavoratori usufruiranno del trattamento rispettivamente previsto dalla normativa per la qualifica di appartenenza, ove le cure stesse siano in rapporto ad un’infermità in atto. Per il trattamento economico in caso di malattia si fa riferimento agli articoli 93, 100 e 110 del presente contratto. 



B - CONSERVAZIONE DEL POSTO 

Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi. 

Con decorrenza 1° settembre 2010, il limite di cui al comma precedente è elevato a 15 mesi per le seguenti gravi patologie debitamente documentate e accertate che richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie maligne. 

L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà comunque ove nell’arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie. In caso di superamento dei limiti predetti, il datore di lavoro potrà effettuare, e il lavoratore richiedere, la risoluzione del rapporto, restando in ogni caso al lavoratore il diritto al trattamento di fine rapporto e all’indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore ammalato non può essere considerato in ferie, nè in preavviso di licenziamento, nè in congedo matrimoniale durante i previsti periodi di conservazione del posto. 



DICHIARAZIONE A VERBALE : in questo momento di particolare difficoltà economica e produttiva nel quale le aziende sono sottoposte a situazioni di rilevante stress organizzativo, le parti riconoscono la gravità del problema “dell’assenteismo anomalo”. Pertanto al fine di condividere gli elementi essenziali di conoscenza del fenomeno e di individuare ogni possibile iniziativa comune di contrasto, le parti si impegnano a costituire tempestivamente un apposito gruppo di lavoro sull’argomento che svolgerà le seguenti attività : o definizione e analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno, anche tramite il coinvolgimento delle rispettive basi associative; o individuazione e definizione di iniziative comuni che, in relazione agli esiti del lavoro di approfondimento, potranno riguardare sia la disciplina normativa dell’istituto della malattia contenuta nel contratto nazionale, che il relativo trattamento economico. o Il gruppo di lavoro sottoporrà le proprie conclusioni entro 12 mesi dalla sua costituzione. 

DICHIARAZIONE A VERBALE - Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto di cui al presente articolo, il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero, ovvero sia stato sottoposto a terapia salvavita (intesa come ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite “ salvavita “) ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di quattro mesi oltre i limiti di conservazione del posto. Le parti stipulanti raccomandano alle aziende di accogliere la domanda di aspettativa fino ad un massimo del tempo sopra indicato anche per altre situazioni di gravi malattie ed alle medesime condizioni. L’aspettativa per malattia non è retribuita e non deve comportare alcun onere per l’azienda, incluso il trattamento di fine rapporto. Nel caso di mancato rientro al lavoro rimane salvo il diritto del lavoratore alla indennità sostitutiva del preavviso. 



Previo accordo con la direzione aziendale il lavoratore potrà ridurre la durata dell’aspettativa già richiesta, riprendendo il lavoro prima della scadenza prevista e l’azienda potrà far accertare l’idoneità fisica del lavoratore, ai sensi della legge 300/70. L’aspettativa per malattia è considerata come periodo neutro per il calcolo dei periodi di tredici e di trenta mesi agli effetti della conservazione del posto. 



CHIARIMENTO A VERBALE - Le disposizioni di cui al secondo comma del paragrafo B), si interpretano nel senso che in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 909 giorni di calendario immediatamente precedenti. Il periodo di conservazione del posto di 13 mesi è pari a 394 giorni di calendario. 



C - INFORTUNIO NON SUL LAVORO PER CAUSA DI TERZI Nell’ipotesi di infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte (retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi), restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti degli importi predetti. Il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell’infortunio al datore di lavoro precisando gli estremi del terzo responsabile e/o della sua compagnia di assicurazione, nonchè le circostanze dell’infortunio. 





Operai 





ART. 93 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO In caso di malattia, all’operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale; - dal 4° al 180° giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale. In aggiunta a quanto sopra, all’operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell’INPS, l’azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 62 del presente contratto. L’azienda anticiperà, a norma di legge, alle normali scadenze dei periodi di paga il valore presumibile della indennità a carico del competente istituto salvo conguaglio finale. 

Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali che determinino per l’azienda oneri economici della stessa misura di quelli sostenuti per gli operai. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia da parte degli Istituti assicuratori, con decorrenza dalla data del riconoscimento stesso, alla presentazione di certificato medico indicante la data di inizio o di prosecuzione e/o di chiusura dell’incapacità al lavoro, la data del rilascio, la prognosi ed ogni altra indicazione stabilita dalle regolamentazioni in materia, nonchè all’osservanza di quanto previsto all’art. 62 del presente contratto. L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli, a norma del presente articolo, nel caso in cui il riconoscimento dell’indennità da parte dell’INPS non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienza del lavoratore stesso. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. I conteggi finali dell’integrazione saranno effettuati in base ai certificati definitivi rilasciati dagli Istituti assicuratori. Tali trattamenti assorbiranno fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non saranno cumulabili con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell’ambito del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 63 del presente contratto, anche in caso di tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS. 

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NEI CASI DI CASSA INTEGRAZIONE Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell’INPS. Pertanto, se l’INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall’INPS per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relativi alla C.I.G. sia ordinaria, sia straordinaria. Se l’INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia. 

Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro. Per l’applicazione delle norme contenute nei commi precedenti si fa riferimento alla casistica riportata fra gli allegati del presente contratto (allegato G). NOTA A VERBALE - Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 46 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posta a carico dell’azienda, di cui al 1° comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell’INPS. 



Qualifiche speciali o intermedie 



ART. 100 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA In caso di malattia, l’intermedio non in prova, nell’ambito della conservazione del posto prevista dall’art. 62 del presente contratto avrà diritto al seguente trattamento economico: - corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. 

Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’azienda con deduzione delle somme che l’intermedio ha diritto di riscuotere da parte degli Istituti assicuratori, oppure per atti di previdenza dell’azienda. Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell’ambito del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 62 del presente contratto, anche in caso di tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NEI CASI DI CASSA INTEGRAZIONE Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell’INPS. Pertanto, se l’INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall’INPS per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relativi alla C.I.G. sia ordinaria, sia straordinaria. Se l’INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia. 

Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro. Per l’applicazione delle norme contenute nei commi precedenti si fa riferimento alla casistica riportata fra gli allegati del presente contratto (allegato G). 



NOTA A VERBALE - Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posta a carico dell’azienda, di cui al 1° comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell’INPS. 

Impiegati 



ART. 110 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA In caso di malattia, l’impiegato non in prova, nell’ambito della conservazione del posto prevista dall’art. 62 del presente contratto, avrà diritto al seguente trattamento economico: - corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. 



Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell’ambito del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 62 del presente contratto anche in caso di tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS. DICHIARAZIONE A VERBALE - In caso di inquadramento previdenziale che preveda l’intervento economico di malattia a carico dell’Istituto assicuratore la corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia dovrà essere intesa come retribuzione netta. 



TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NEI CASI DI CASSA INTEGRAZIONE Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell’INPS. Pertanto, se l’INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall’INPS per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relativi alla C.I.G. sia ordinaria, sia straordinaria. 



Se l’INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia. Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro. Per l’applicazione delle norme contenute nei commi precedenti si fa riferimento alla casistica riportata fra gli allegati del presente contratto (allegato G).

sabato 26 novembre 2016

Come sono disciplinati la malattia e l'infortunio nel ccnl metalmeccanici artigiani?

In base all'art. 57 "L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento.
In ogni caso il lavoratore dovrà inviare all'impresa, entro 48 ore, il certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi.
In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o i suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Analogamente, nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, iI lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore ai quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.
In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;
b) nel caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
A partire dal 1º giugno 1976 le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti l'integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto netta. Tale integrazione verrà corrisposta, a partire dal quarto giorno compreso, e fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
In caso di infortunio sul posto di lavoro, per le giornate di carenza rientranti nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà l'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Nel caso di malattia di durata superiore a 7 (sette) giorni la integrazione decorrerà dal primo giorno di malattia. 
L'integrazione di cui sopra sarà corrisposta per la durata massima di 150 giorni. 

mercoledì 1 giugno 2016

Come sono regolamentate la malattia e l’infortunio nel ccnl per i Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività del settore - Cisal

Art. 99 - Malattia od infortunio non professionali - In caso di malattia od infortunio non professionali si prevede la seguente disciplina:

Condizioni

L’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque, entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro, mentre la certificazione medica deve essere inoltrata o resa disponibile all’Azienda entro il giorno successivo dall’inizio dell’assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate ragioni d’impedimento, le assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive e le sanzioni disciplinari per il ritardo o la mancata comunicazione.

Periodo di comporto

1. Lavoratore fino a 2 anni di anzianità (non in prova): diritto di mantenimento del posto per assenza fino ad un massimo di 120 giorni solari, continuati o frazionati. Gli anni d’anzianità sono computati fino all’inizio dell’ultimo episodio di malattia / infortunio non sul lavoro.
2. Dopo 2 anni di anzianità: diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite ad eventi morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l’incremento di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite di 365 giorni di prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni. In caso di malattia, anche non continuativa, superiore a 180 giorni, senza esaurimento del periodo di comporto, l’anzianità ai fini del calcolo della durata del successivo periodo, riparte da 2 anni (120 giorni) incrementati del residuo spettante e non utilizzato.
3. In caso di astensione dal lavoro oltre i termini del periodo di comporto e di impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro per il perdurare di malattia o infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, il Datore di lavoro ha facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, per giustificato motivo, riconoscendo la relativa indennità sostitutiva di preavviso.
4. Il periodo si computa, agli effetti del comporto, dal primo giorno seguente all’ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente la ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.
Ai fini del comporto, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso. Se l'Azienda non procede al licenziamento entro 30 giorni dal raggiungimento/superamento del periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.
A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di un'unica malattia grave e continuativa, periodicamente documentata e superati i limiti di Periodo  di comporto conservazione del posto, il Lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di un’aspettativa di 3 mesi. Durante tale aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.

Indennità INPS
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera (RMG);
- Dal 21° giorno e fino al 180°: 66,66% della RMG.

Integrazione datoriale

Dal 1° al 3° giorno: 50% della normale retribuzione che sarebbe spettata per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario che doveva effettuare il lavoratore. Al fine di prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, l'Azienda, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà l'indennità di malattia del 50% solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza salvo che l’assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate;
Dal 4° al 20° giorno: integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS pari al 25% della retribuzione normale lorda che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi che la contrattazione di secondo livello collega all’effettiva presenza;
Dal 21° al 180° giorno: integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS pari al 30% della retribuzione normale lorda, con esclusione delle voci legate alla presenza.
Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS per superamento dei 180 giorni di malattia, riconoscimento di un’indennità pari al 35% della normale retribuzione per il periodo di malattia dal 181° giorno fino al termine del periodo di conservazione del posto. Saranno dovute al Lavoratore anche le eventuali prestazioni/integrazioni assicurative previste dall’ENBIC, conformemente al relativo Regolamento.
Il diritto a percepire i trattamenti integrativi di malattia previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio non sul lavoro da parte dell'INPS ed al rispetto da parte del Lavoratore degli obblighi previsti per il controllo delle assenze.
È diritto dell'Azienda rivalersi nei confronti del Dipendente delle quote anticipate sia per conto dell'INPS sia per conto proprio, quando, per inadempienza del Lavoratore, le erogazioni non siano state riconosciute dall’INPS come dovute.
Resta impregiudicato il diritto dell’Azienda di sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo, oltre al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente. Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro ed “in itinere” ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte al Lavoratore (retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi), restando ad essa ceduta dal Lavoratore la corrispondente azione di risarcimento del danno nei confronti del terzo
responsabile.
Il Lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare tempestiva comunicazione dell'infortunio extraprofessionale ed “in itinere” al Datore di lavoro, precisando gli estremi del terzo responsabile e/o la compagnia di assicurazione, nonché le circostanze dell'infortunio, rispondendo in solido con il terzo responsabile del risarcimento del danno subito dall’Azienda, impregiudicata l’azione disciplinare.
N.B. Ai Lavoratori dipendenti di pubblici esercizi, soggetti al contributo aggiuntivo per la tutela della malattia e che ricevono un’indennità INPS pari al 80% della R.M.G., dal 4° al 180° giorno NON sarà dovuta alcuna integrazione datoriale. L’Azienda anticiperà solo l’indennità INPS dovuta al Lavoratore, ponendola a conguaglio con i contributi dovuti.

Previdenza

Copertura 100% nei limiti del periodo di comporto.

Malattia e ferie

Se insorti durante le ferie programmate, ne sospendono la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e d’ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo sullo stato di infermità, come previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Controllo dell’assenza per malattia

Diritto dell’Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della L. 300/70. La visita di controllo dovrà effettuarsi all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste per le infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure) dovrà informare preventivamente di tale fatto il Datore.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è soggetto sia a sanzione disciplinare sia alla perdita dell’integrazione aziendale.

La Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale ha emesso la seguente Interpretazione (Prot. 2/13):

“E’ confermato che il periodo di comporto contrattuale deve essere considerato per determinare il numero massimo dei giorni indennizzabili ed il termine di conservazione del rapporto di lavoro. Nel caso di malattie non continuative, sia in riferimento all’integrazione datoriale, sia per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il periodo di comporto, si deve considerare ogni singolo evento morboso. Quando una successione di eventi morbosi fosse “continuazione” del primo, anche con soluzione di continuità, si determinerà una prosecuzione a tutti gli effetti della prima malattia, ciò anche nella decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il periodo di comporto.”

Art. 100 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali - In caso di malattia od infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:

Condizioni

L’assenza deve essere comunicata, con tempestiva diligenza e salvo i casi di giustificata impossibilità, entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.

Se il Lavoratore trascura di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può perciò inoltrare la denuncia all’INAIL od all’autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo provate ragioni d’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.

Periodo di comporto

Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca, al Lavoratore medesimo, di attendere al lavoro, e, comunque, non oltre la data indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del lavoro o nel certificato d’invalidità od inabilità permanente al lavoro.

Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità.
Ai fini del comporto, il computo si effettua con riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso.
Ove l'Azienda non proceda al licenziamento entro 30 giorni dal raggiungimento del periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia, ferme restando le procedure ai sensi della Legge 92/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.

Indennità INAIL
1. Dal 4° giorno di infortunio o malattia professionale: 60% della RMG, fino a 90 giorni.
2. Dal 91° giorno: 75% della RMG.

Integrazione datoriale

Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione atta a garantire il 75% della Retribuzione Giornaliera Normale lorda spettante al Lavoratore. Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale spettante entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro.
L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro che ne ha anticipato  il trattamento e, qualora per qualsiasi motivo il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente al Datore di lavoro.
In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenza.
L’integrazione a carico del Datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico.
Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio extraprofessionale.
In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto. Previdenza Copertura: 100% entro il limite del periodo di comporto.

Controllo dell’assenza per infortunio

Diritto dell’Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel  rispetto dell’art. 5, comma 2, della L. 300/70.
La visita di controllo dovrà effettuarsi all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste per le infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure) dovrà informare preventivamente di tale fatto il Datore.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è  soggetto sia a sanzione disciplinare sia alla perdita dell’integrazione aziendale.

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER GRAVE MALATTIA O INFORTUNIO PROPRI O DI UN FAMILIARE

Art. 101 - Aspettativa non retribuita:

È prevista la seguente aspettativa non retribuita per malattia od infortunio:

Condizioni e durata dell’aspettativa per ragioni di salute

Salvo impossibilità derivante dall’obbligo di rispettare scadenze tassativamente previste dalla Legge, od altri simili gravi impedimenti aziendali, al Lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta per comprovate e gravi ragioni di salute propria o dei suoi familiari, può essere concesso un periodo d’aspettativa continuativo senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto (ivi compreso il TFR), pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturata, fino ad un massimo di 6 mesi, con conservazione del posto di lavoro.
Il periodo d’aspettativa sarà senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun altro effetto, ivi compreso il TFR.
Il Lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, a tutti gli effetti, dimissionario.
L’Azienda qualora accerti che durante il periodo d’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al Lavoratore dipendente di riprendere il lavoro entro il termine di 7 giorni di calendario.
Il Lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinato, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa (c.d. “in tronco”).
Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale.

Aspettativa allo scadere del periodo di comporto

Il Lavoratore dipendente, ammalato od infortunato sul lavoro, prima del compiersi del periodo di comporto contrattuale, potrà richiedere un periodo d’aspettativa, la cui durata massima sarà di 7,5 giorni per ogni 12 mesi d’anzianità maturata con il massimo di 3 mesi, alle seguenti condizioni:
1. che siano esibiti dal Lavoratore dipendente regolari certificati medici;
2. che non si tratti di malattie per le quali è ragionevole presumere l’impossibilità della ripresa del lavoro.

POLIZZE INFORTUNI PROFESSIONALI OD EXTRAPROFESSIONALI

Art. 102 - Salvo obbligo concordato tra le Parti, per gli infortuni professionali od extraprofessionali, le Aziende potranno eventualmente garantire ai Lavoratori, per il tramite degli Organismi Bilaterali, prestazioni assicurative per morte e/o per invalidità permanente. Quanto sopra si aggiunge, fino a concorrenza, ad eventuali trattamenti già aziendalmente in atto. L’erogazione degli importi di cui sopra sarà regolamentata dalle relative Convenzioni stipulate dall’ENBIC nell’ambito delle prestazioni previste dal presente CCNL.


sabato 23 aprile 2016

Come sono regolamentati la malattia e l’infortunio nel ccnl chimico farmaceutici industria?

Art. 40 - Malattia e infortunio

Le Parti confermano che l’esigenza di massima tutela dei lavoratori in malattia presuppone il corretto utilizzo delle tutele contrattuali. In caso di assenze prolungate dal lavoro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali, potranno essere adottate soluzioni utili a favorire il reinserimento del lavoratore.

a) Assenza dal lavoro

In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso.

La malattia e l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicate all’impresa il più presto possibile e comunque entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’impresa, al più presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio non professionale.

L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata alla impresa il più presto possibile e comunque entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio, salvo il caso di giustificato impedimento.

La prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’impresa il più presto possibile e comunque entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.

Il lavoratore, sulla base del certificato da inviare, anticiperà per le vie brevi all’impresa la durata prevista della malattia o della sua prosecuzione.

Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia le Parti concordano quanto segue:

    il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato a norma del successivo penultimo comma della presente lett. A), dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, disponibile per le visite di controllo (o negli eventuali diversi orari che fossero previsti per legge);
    sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’impresa. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata.

Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all’impresa. Al termine della malattia o dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente in impresa per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.


B) Conservazione del posto durante l’assenza

In caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempreché non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l’impresa garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;
2) mesi 10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni;
3) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni.

Nel caso di contratti di lavoro di durata prevista fino a tre anni e di apprendistato, i periodi complessivi di conservazione del posto, in caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro per il lavoratore non in prova, sono i seguenti:

    150 giorni per contratti superiori a 2 e fino a 3 anni (4 anni per apprendistato);
    120 giorni per contratti superiori a 1 e fino a 2 anni;
    90 giorni per contratti superiori a 9 mesi e fino ad 1 anno;
    60 giorni per contratti fino a 9 mesi.

Nel caso di unico evento morboso continuativo ai fini dei suddetti termini di conservazione del posto non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino a un massimo di 60 giorni complessivi. In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi. In caso di patologie di carattere oncologico, ai fini dei suddetti termini di comporto, non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di un periodo pari al 50% del periodo di comporto spettante.

Nel caso di interruzione del servizio per infortunio sul lavoro la conservazione del posto è garantita fino alla guarigione clinica e tale periodo di interruzione non sarà computato né ai fini del calcolo dei termini di conservazione del posto, né ai fini del calcolo dell’arco temporale di 36 mesi di cui al comma precedente, che, conseguentemente, sarà ampliato di un periodo di durata uguale a quello dell’assenza dovuta all’infortunio sul lavoro.

Nel caso di interruzione del servizio per malattia professionale la conservazione del posto è garantita fino ad un massimo di mesi 40. Le assenze dal lavoro per malattia o infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.

Al lavoratore che si ammala o si infortuna dopo che gli sia stato comunicato il preavviso di licenziamento, è dovuto il trattamento economico indicato dalla lettera successiva fino alla scadenza del preavviso stesso. L’impresa su richiesta del lavoratore interessato fornirà annualmente la situazione relativa al periodo di comporto. Superato il termine di conservazione del posto, ove l’impresa risolva il rapporto di lavoro, sono dovute al lavoratore non in prova le normali indennità previste per il caso di licenziamento.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, questi può risolvere il contratto di lavoro senza obbligo di preavviso o di corresponsione dell’indennità sostitutiva.

Nei casi di malattie non professionali o infortuni non sul lavoro che si configurino particolarmente rilevanti sul piano sociale, intendendosi per tali quelle/i che abbiano procurato un’assenza dal lavoro di almeno 8 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, su richiesta del lavoratore interessato, l’impresa concederà un’aspettativa non retribuita di 6 mesi, eventualmente prorogabile da parte dell’impresa per ulteriori 6 mesi in caso di documentato protrarsi della stessa anche su segnalazione della RSU.

Il periodo di aspettativa dovrà essere richiesto dal lavoratore entro la scadenza dei periodi di conservazione del posto sopra indicati. Il periodo di aspettativa non è computato nell’arco temporale di 36 mesi di cui al comma 4 della presente lettera B) che, conseguentemente, sarà ampliato di un arco temporale pari all’aspettativa richiesta.

Il lavoratore potrà richiedere tale periodo di aspettativa non retribuita una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L’aspettativa di cui ai commi precedenti non potrà essere richiesta né essere operante in caso di riduzione collettiva del personale o di cessazione dell’attività aziendale.

C) Trattamento economico durante l’assenza

A decorrere dal 23 luglio 1979, al lavoratore non in prova e non in Cassa Integrazione Guadagni, assente per malattia o infortunio o malattia professionale, viene assicurato un trattamento economico pari a:

    intera retribuzione netta per tre mesi e alla metà di essa per successivi cinque mesi, se ha un’anzianità di servizio fino a tre anni;
    intera retribuzione netta per quattro mesi e alla metà di essa per successivi sei mesi, se ha un’anzianità di servizio fino a sei anni;
    intera retribuzione netta per cinque mesi ed alla metà di essa per successivi sette mesi se ha un’anzianità di servizio oltre i sei anni.

Nel caso di contratti di lavoro di durata prevista fino a tre anni e di apprendistato, si applicano i seguenti trattamenti economici complessivi in caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro:

    intera retribuzione netta per 75 giorni e metà di essa per i 75 giorni successivi per contratti superiori a 2 anni e fino a 3 anni (4 anni per apprendistato);
    intera retribuzione netta per 60 giorni e metà di essa per i 60 giorni successivi per contratti superiori ad 1 anno e fino a 2 anni;
     intera retribuzione netta per 45 giorni e metà di essa per i 45 giorni successivi per contratti superiori a 9 mesi e fino ad 1 anno;
    intera retribuzione netta per 30 giorni e metà di essa per i 30 giorni successivi per contratti fino a 9 mesi.

Per il lavoratore assente per malattia o infortunio, il trattamento economico suindicato ricomincia ex novo in caso di malattia, o infortunio, intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia o infortunio, dal 21 esimo giorno di ricovero ospedaliero e comunque per le assenze per malattia o infortunio iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.

Qualora un unico evento morboso continuativo abbia comportato l’esaurimento del trattamento economico spettante, il trattamento stesso ricomincia ex novo in caso di ricovero ospedaliero superiore a 14 giorni. Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia e di infortunio di cui al presente articolo con i trattamenti previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia, e tenuto conto dell’art. 42, verrà assicurato il trattamento economico di cui ai precedenti commi mediante integrazione della indennità corrisposta dagli Istituti assicuratori.

Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia e dell’infortunio da parte dei rispettivi Istituti assicuratori, al rispetto da parte del lavoratore degli obblighi previsti per il controllo delle assenze per malattia nonché alla presentazione dei seguenti documenti:

 a) in caso di malattia o infortunio: certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di chiusura della incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli e contenente le seguenti indicazioni: la data del rilascio; la prognosi; la specificazione dell’orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione;
 b) in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale: denuncia dell’infortunio e della malattia professionale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.

È diritto dell’impresa rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate sia per conto degli Istituti assicuratori sia per conto proprio, quando le erogazioni stesse non sono dovute per inadempienza del lavoratore.

Chiarimento a verbale


Ai fini del trattamento economico previsto al punto C) del presente articolo si precisa che non sono cumulabili tra di loro le assenze per malattia e le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

martedì 29 marzo 2016

Come disciplina la malattia e l’infortunio il ccnl aziende termali?

Art. 44 – Malattia e infortunio non sul lavoro
I L’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata tempestivamente rispetto all’inizio dell’orario di lavoro; a tale comunicazione farà seguito, entro 3 giorni, l’invio del certificato medico, che è prescritto anche per assenza di durata inferiore ai 3 giorni. In mancanza di ciascuno dei predetti adempimenti, sia in caso di inizio che di prosecuzione dell’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.

II Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 300/1970 nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, l’Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore non appena ne abbia avuto comunicazione.

III. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, ovvero nelle diverse fasce orarie che dovessero essere stabilite dalla legge.

IV. Il lavoratore che - per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo - non possa osservare tali fasce orarie dovrà preventivamente comunicarlo all’Azienda e comprovarlo.

V. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto al trattamento economico contrattuale di malattia per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo ed è passibile di sanzioni disciplinari.

VI. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali eventualmente previste da norme di legge.

1) Conservazione del posto.

I Il lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di malattia od infortunio non sul lavoro avrà diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per un periodo di 10 mesi.

II. Cesseranno per l’Azienda gli obblighi della conservazione del posto qualora il dipendente raggiunga, in complesso, nell’arco di un biennio, anche in caso di diverse malattie, il limite massimo di 10 mesi.

III. Eguale diritto spetterà al dipendente nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.

IV. Alla scadenza del termine sopra indicato l’Azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.

V. Qualora la prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

VI. Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.

2) Trattamento economico.

I Il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione fino a 6 mesi.

II. Agli effetti del trattamento economico, l’Azienda, su documentazione redatta su moduli INPS integrerà, l’indennità corrisposta dall’INPS in modo da raggiungere il 100% della retribuzione netta, nei limiti di cui al comma precedente

III. L’Azienda corrisponderà, altresì, anticipazioni sulle indennità spettanti al lavoratore da parte degli Istituti assicurativi o previdenziali fino alla realizzazione degli impegni di cui all’allegato al presente articolo.

IV. Fatte salve le condizioni di miglior favore, qualora la durata della malattia superi i dieci giorni verrà corrisposto ai lavoratori il 30% della retribuzione normale netta per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza).

V. Per il trattamento spettante al lavoratore in caso di t.b.c. valgono le specifiche norme di legge.

VI. È fatto divieto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro di svolgere attività lavorativa. La violazione di tale divieto costituisce grave inadempimento contrattuale.

NOTA A VERBALE

I La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà eccedere il 50% della durata dello stesso contratto, nel limite massimo di 4 mesi e comunque non potrà superare la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.

II. Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

III. Ai lavoratori di cui sopra la integrazione aziendale sarà effettuata tenendo conto di quanto l’INPS corrisponderà complessivamente per l’intera durata della malattia e comunque nell’ambito di quanto previsto dalle normative di legge in vigore.

ALLEGATO Anticipazioni da parte delle Aziende dell’indennità di malattia e infortunio a carico degli Enti competenti.
     
I L’Azienda, nel caso in cui il lavoratore cada ammalato o infortunato per un periodo superiore a 3 giorni, corrisponderà sotto forma di anticipo il 100% di quanto al lavoratore stesso spetta dagli Istituti competenti a titolo di indennità di malattia o di infortunio.

II. Tale disponibilità è comunque subordinata al verificarsi, inscindibilmente, di tutte le seguenti condizioni: – rilascio da parte di tutti i lavoratori operai di deleghe individuali, redatte per l’INPS sul modello annesso e per l’ INAIL secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto stesso, che autorizzino i citati Enti a corrispondere direttamente all’Azienda le somme spettanti ai suddetti lavoratori a titolo di indennità di malattia o di infortunio; – esenzione dall’assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato dall’Azienda per conto degli Istituti previdenziali; – impegno da parte degli Istituti previdenziali a versare all’Azienda l’ammontare delle indennità a loro carico per tutti i casi per i quali sia già intervenuta la chiusura della pratica.

III. Resta comunque inteso che, ove si verifichino le condizioni di cui sopra, l’inizio delle suddette anticipazioni è subordinato al perfezionamento formale degli accordi con gli Istituti previdenziali, nonché ai tempi tecnici occorrenti all’Azienda per il rifacimento dei programmi di elaborazione e agli Istituti previdenziali per l’attuazione della nuova procedura.

IV. Nel caso si dia corso all’anticipazione, l’Azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto degli istituti sopracitati, qualora le erogazioni da parte degli Istituti stessi vengano a mancare per qualsiasi motivo dovuto a inadempienza del lavoratore medesimo.
V. Per quanto riguarda il personale assunto con contratto di lavoro a termine (stagionale) l’Azienda si rivarrà, nei confronti dei lavoratori, delle quote anticipate per conto degli Istituti sopra citati sull’ammontare complessivo delle indennità di fine rapporto di lavoro ove la malattia non fosse riconosciuta dagli stessi Istituti.

Art. 45 – Aspettativa per riabilitazione. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro e non oltre i termini del rapporto di lavoro, concederà un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 46 – Infortunio sul lavoro

I. Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.

II. Durante l’assenza dal servizio causata da infortunio sul lavoro il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.

III. Il lavoratore infortunato avrà diritto all’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio. Inoltre l’Azienda, corrisponderà al lavoratore una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme in modo da raggiungere il 100% del trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, fino alla cessazione della indennità di invalidità erogata dall’Istituto assicuratore.

IV. Circa le modalità di erogazione dei predetti trattamenti si fa riferimento a quanto previsto nell’allegato all’art. 44.

V. Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto nonché il trattamento economico di cui sopra saranno esclusi per i lavoratori non ammessi a prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore.

VI. Il trattamento economico verrà corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall’Azienda.

VII. Il lavoratore che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

VIII. Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’Azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

IX. I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.

CHIARIMENTO A VERBALE


La conservazione del posto per i lavoratori stagionali eventualmente infortunati sul lavoro è limitata al periodo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sul lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

sabato 23 gennaio 2016

Come sono regolamentati la malattia e gli infortuni  nel ccnl dirigenti Assicurazioni -Ania?


 La regolamentazione è contenuta negli artt. 19 e seguenti del ccnl. In particolare:

Trattamento in caso di malattia - infortuni e invalidità permanente ART. 19 

Il dirigente che si assenta dal servizio per malattia od infortunio deve presentare il certificato medico nel più breve tempo possibile. Durante tale assenza, l’impresa conserva il posto per un periodo di:
a) mesi 12 al dirigente che abbia un’anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) mesi 16 al dirigente che abbia un’anzianità di servizio tra i 5 anni compiuti ed i 10 anni;
c) mesi 18 al dirigente che abbia un’anzianità di servizio tra i 10 anni compiuti ed i 15 anni;
d) mesi 22 al dirigente che abbia un’anzianità di servizio tra i 15 anni compiuti ed i 20 anni;
e) mesi 24 al dirigente che abbia un’anzianità di servizio oltre i 20 anni;
I periodi sopra indicati, nei casi documentati di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato, sono aumentati di mesi 4 per le ipotesi sub a), b) e c) e di mesi 6 per le ipotesi sub d) ed e).
 Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l’impresa potrà considerare altre gravissime patologie. Per la durata dei periodi suindicati al dirigente assente per malattia o infortunio sarà corrisposta l’intera retribuzione.
Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il dirigente ha diritto, a richiesta, ad un ulteriore periodo fino a 12 mesi.
Durante tale periodo, non computabile ai fini dell’anzianità di servizio, non viene corrisposto alcun trattamento economico. A tale riguardo, l’impresa è tenuta a informare, a mezzo raccomandata a.r., il dirigente assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.
Trascorso il periodo durante il quale l’impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l’impresa provvederà a darne comunicazione scritta. La risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di conservazione del posto comporta l’obbligo della corresponsione, oltre alle competenze di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso
Ai fini della conservazione del posto prevista dall’articolo precedente, tutti i periodi di assenza per malattia si sommano tra loro, a meno che tra un’assenza ed un’altra non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi, dei quali almeno 3 di effettiva attività lavorativa prestata. Agli effetti della somma dei periodi di cui al comma precedente sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza. Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 19, quinto comma.

Lettera di F.I.D.I.A. ad ANIA

F.I.D.I.A. chiede che, laddove si presentino casi di risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto per malattia, in aggiunta al trattamento di fine rapporto e alla indennità sostitutiva del preavviso, al dirigente vengano riconosciute le indennità di cui all’art. 37.

ART. 21 In caso di infortuni professionali ed extra professionali o di malattia, le imprese erogheranno ai propri dirigenti, una somma pari a 5 volte la retribuzione annua lorda complessiva per la copertura del caso di morte e a 6 volte la retribuzione annua lorda complessiva per la copertura del caso di invalidità permanente totale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (per retribuzione annua lorda complessiva si intende quella presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto).

Raccomandazione alle imprese

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a seguito di invalidità permanente totale che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro medesimo, l’ANIA raccomanda alle imprese di valutare la possibilità di riconoscere il trattamento di assistenza sanitaria di cui all’ALLEGATO 8, ancorchè non sia nel frattempo maturato il diritto al trattamento pensionistico di quiescenza.

Long Term Care

ART. 21 bis Nei casi riconosciuti di non autosufficienza, così come definiti nell’ALLEGATO 9, a fronte di presentazione di idonea certificazione medica, le imprese erogheranno ai propri dirigenti una prestazione pari a 13.500 euro annui. La presente disposizione si applica ai dirigenti in servizio ovvero a quelli di futura nomina/assunzione, nonché a coloro ai quali, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro successiva al 31 dicembre 2005, è stata/verrà riconosciuta l’assistenza sanitaria secondo le vigenti norme contrattuali.

Dichiarazione delle Parti –

Ove, in materia di prestazioni Long Term Care dovessero intervenire modifiche normative o regolamentari, le Parti si impegnano ad incontrarsi per ogni opportuna valutazione in proposito. Richiesta di F.I.D.I.A. alle imprese - Al fine di favorire adeguate prestazioni anche nei casi di non autosufficienza dei familiari dei dirigenti che hanno già diritto all’assistenza sanitaria di cui al presente contratto, F.I.D.I.A. chiede alle imprese di considerare la possibilità di applicare a detti familiari condizioni agevolate nella stipula di eventuali polizze Long Term Care.

Nota a verbale - Le Parti si danno atto che: - con gli artt. 21 e 21 bis non si è inteso modificare le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in sede aziendale; - le prestazioni di cui all’art. 21 bis vengono erogate, previa verifica dei requisiti previsti, a partire dalla data di presentazione della documentazione medica da parte dell’interessato.

Assistenza sanitaria ART. 22

Ai dirigenti è riconosciuta una forma di assistenza sanitaria disciplinata dall’apposito Accordo di cui all’ ALLEGATO 8. 

Nota a verbale 

 Ai dirigenti già dipendenti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa i quali fossero andati in quiescenza prima della messa in liquidazione dell’impresa di appartenenza, ed il cui nominativo sia stato comunicato all’ANIA, verrà riconosciuto, tramite polizza assicurativa, il rimborso delle spese per prestazioni sanitarie di cui al punto A) dell’art. 6 dell’ALLEGATO 8 al C.C.N.L. rese a favore dei dirigenti stessi nonché dei coniugi conviventi o di altri familiari a carico, con un massimale annuo di € 85.000,00 per nucleo familiare. Per familiari a carico si intendono quelli per i quali il dirigente ha diritto alle detrazioni di imposta a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo quanto sopra previsto per quanto riguarda le prestazioni, si applicano ai dirigenti in questione tutte le disposizioni in tema di esclusioni dal diritto all’assistenza o limitazioni dello stesso previste dall’Accordo contenuto nell’ALLEGATO 8. Il 75% del premio della polizza sarà a carico delle imprese ed al suo pagamento, per conto di esse, provvederà l’ANIA. Il restante 25% del premio sarà a carico dei dirigenti in servizio. Il contributo dei dirigenti in servizio, nella misura individuale indicata al comma successivo, verrà raccolto dalle singole imprese tramite trattenuta sulla retribuzione. Il contributo individuale per i dirigenti in servizio è fissato dividendo ogni anno il 25% del premio richiesto per l’assicurazione di cui al primo comma per il numero dei dirigenti stessi, quale risulta dall’ultimo dato a disposizione dell’ANIA. Gli importi da trattenere verranno comunicati ogni anno dall’ANIA alla F.I.D.I.A. e alle imprese. L’assicurazione coprirà i soli dirigenti che all’inizio di ciascun anno risulteranno aver diritto alla garanzia. Qualora nel corso dell’anno altri dirigenti dovessero maturare il diritto alla garanzia stessa, o qualora, sempre in corso d’anno dovessero essere comunicati nuovi nominativi di aventi diritto, essi saranno inseriti nella copertura dall’inizio dell’anno successivo. Le Parti si danno reciprocamente atto che provvederanno ad incontrarsi per un riesame della problematica in questione nel caso in cui il numero degli aventi diritto dovesse risultare aumentato in misura considerevole.