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mercoledì 11 febbraio 2026

 Quali sono i limiti del diritto di critica?


Cass. 09/02/2026, n. 2844


La manifestazione di opinioni e l'esercizio del diritto di critica, anche nell'ambito dell'attività sindacale, devono rispettare i criteri di continenza formale e sostanziale    La continenza formale riguarda i modi di espressione, che non devono essere offensivi,   mentre la continenza sostanziale impone che i fatti narrati, anche se non corrispondenti a verità assoluta, siano soggettivamente desumibili e fondati su parametri di razionalità sufficiente, senza trasmodare in illazioni denigratorie prive di riscontro.

venerdì 2 maggio 2025

 


Entro quali limiti opera il diritto di critica?

Cass. 24/04/2025, n. 10864


Il diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro trova fondamento negliartt. 21Cost., 10 CEDU e 11 CDFUE e deve essere esercitato nel rispetto dei limiti della continenza formale e sostanziale, nonché della pertinenza. La critica deve essere correlata a motivazioni sostanziali e non deve tradursi in un'offesa gratuita e fine a se stessa. La violazione di tali limiti legittima il licenziamento per giusta causa, tuttavia, la giurisprudenza riconosce la legittimità della critica quando essa è finalizzata a sollecitare l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, senza travalicare con dolo o colpa grave la soglia del rispetto della verità oggettiva e senza ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico.

lunedì 9 settembre 2024

 Entro quali limiti può estendersi  il diritto di critica da parte del sindacalista?


Cass. 05/09/2024, n. 23850

Il lavoratore che svolge anche funzioni sindacali ha diritto di esercitare il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, anche in modalità più aspre rispetto a quelle consentite agli altri dipendenti, purché tale critica rispetti i limiti della correttezza formale e non sia lesiva dell'onore e della reputazione del datore di lavoro o dei suoi dirigenti. Questo diritto di critica, riconosciuto agli artt. 21 e 39 Cost. e correlato alla tutela di interessi collettivi, non può essere limitato da vincoli di subordinazione.

martedì 2 gennaio 2024

 Quando ricorre il diritto di critica del lavoratore?


Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, 05/10/2023, n. 355

In materia di licenziamento del lavoratore il quale abbia espresso perplessità e critiche in relazione all'approvazione del bilancio societario - adombrando carenze ed irregolarità, così come la configurabilità dei reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali con ricorso abusivo al credito – e la società datrice di lavoro abbia perciò proceduto alla contestazione disciplinare addebitando all'incolpato la formulazione di giudizi gravemente lesivi della reputazione dell'azienda e dei suoi amministratori, ricorre una ipotesi di esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica ex art. 21 Cost. ove difetti qualsiasi suo intento calunnioso, unico che può legittimare il licenziamento per giusta causa. Ciò in quanto il lavoratore è legittimato ad esprimere il proprio dissenso in base alle norme degli artt. 2392 e 2396 cod. civ., i quali non prevedono che il dissenso debba essere documentato, né che si debba rivolgere ad atti necessariamente definitivi o in assenza di disponibilità degli interlocutori ad apportare modifiche.

lunedì 17 luglio 2023

 Entro che limiite opera il diritto di critica?


Cass. 11/07/2023, n. 19621

Con riguardo al diritto di critica del lavoratore, il suo esercizio nei confronti del datore di lavoro deve rispettare i limiti di continenza formale, il cui superamento integra comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro e può costituire giusta causa di licenziamento. Ciononostante, il contenuto della memoria difensiva depositata dal lavoratore per resistere in un giudizio instaurato nei suoi confronti dal datore di lavoro non integra una giusta causa che legittimi il suo licenziamento, sebbene tale atto utilizzi espressioni sconvenienti od offensive, posto che queste sono soggette a cancellazione e possono dar luogo a risarcimento ex art. 89 cod. proc. civ. Si tratta di documento giudiziario riferibile all'esercizio del diritto di difesa, oggetto dell'attività del difensore tecnico, al quale si applica la causa di non punibilità stabilita dall'art. 598 cod. pen. per le offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'Autorità giudiziaria quando concernano l'oggetto della causa.

venerdì 2 giugno 2023

 Quali sono I limiti del diritto di critica verso il datore di lavoro?


Tribunale Trieste, Sez. lavoro, 19/05/2023, n. 62

L'art. 1 dello Statuto dei lavoratori, nel riconoscere ai lavoratori, il "diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge", riconosce anche diritto anche di critica nei confronti del datore di lavoro. Trattasi di diritto che trova il suo limite nella continenza formale e sostanziale, dovendo essere esercitato con moderazione di toni e rispetto della verità dei fatti, senza ricorrere all'impiego di termini volgari, infamanti, offensivi e calunniosi

mercoledì 16 novembre 2022

 Quali sono i limiti del diritto di critica da parte del lavoratore?



Corte d'Appello Brescia, Sez. lavoro, 03/11/2022, n. 281

L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro incontra un triplice ordine di limiti posti a presidio della dignità della persona umana, così come predeterminati dal diritto vivente, superati i quali la critica può trasformarsi da esercizio lecito di un diritto a condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare. Il primo limite è quello della continenza sostanziale, nel senso che ove la critica si sostanzi nell'attribuzione di condotte che si assumono come storicamente verificatesi, tali fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievo l'atteggiamento anche colposo del lavoratore. Il secondo limite è quello della continenza formale, nel senso che l'esposizione della critica deve avvenire con modalità espressive che possano dirsi rispettose di canoni, generalmente condivisi, di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui. Infine, il terzo limite è quello della pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole in confronto con il bene suscettibile di lesione, parametrato, nell'ambito del rapporto di lavoro, all'interesse che attiene e si relaziona, direttamente o indirettamente, con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni lato sensu sindacali o le manifestazioni di opinione attinenti il contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti alle sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità. Laddove anche uno solo dei limiti ora descritti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l'onore, la reputazione e il decoro di questi, non è scriminata dall'esercizio del relativo diritto ed assume l'attitudine ad integrare un illecito disciplinare. (Nel caso di specie, la corte territoriale ha respinto il reclamo proposto da parte datoriale avverso la sentenza con la quale il tribunale, nel ritenere illegittimo il licenziamento irrogato ad una lavoratrice, aveva ritenuto che quelle esposte da quest'ultima nei confronti del datore di lavoro attraverso un social network fossero semplici opinioni personali, manifestate anche in qualità di delegato sindacale, senza derive denigranti o diffamatorie e nell'ambito del legittimo e libero esercizio del diritto di critica.)

lunedì 6 giugno 2022

 Entro quali limiti opera il diritto di critica del lavoratore?


Cass. civ., Sez. lavoro, 31/05/2022, n. 17689


Sul tema del diritto di critica del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, lo stesso diritto trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione che riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Inoltre, l'art. 1 dello Statuto dei lavoratori riafferma il diritto dei lavoratori, nei luoghi in cui prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, e la necessità di contemperare tale libertà col rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello Statuto medesimo. Nel rapporto di lavoro, l'esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro deve essere contemperato con il dovere di fedeltà posto dall'art. 2105 c.c. a carico dei lavoratori, oltre che con il rispetto dei generali canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto. In ogni caso, l'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, sia che si realizzi attraverso l'espressione di critiche, purché nei limiti di continenza formale e materiale tracciati, e sia che si traduca nella denuncia alle autorità competenti di fatti illeciti, di rilievo penale o amministrativo, purché non di carattere calunnioso, non può di per sé costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.