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giovedì 4 agosto 2016

Che cosa garantisce il fondo d’integrazione salariale introdotto dall’art. 29 del Dlgs 2015 n. 148?

Il fondo garantisce l’erogazione dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario alle seguenti condizioni:

a) assegno di solidarietà

In base all’art. 29 comma 3 il fondo “garantisce l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31”. Tale assegno può essere riconosciuto “in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 1991 n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
2.  L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
3.  Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.
4.  Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà.
5.  Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.
6.  La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
7.  All'assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”.

b) Assegno ordinario


Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione dell’assegno ordinario, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. La prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale che secondo l’art. 3 del Dlgs 81 del 2015 “ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale….. l’importo non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti: a)   euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24; b)  euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24”.

mercoledì 3 agosto 2016

A quanto ammonta il finanziamento del fondo d’integrazione salariale introdotto dall’art. 29 del Dlgs 2015 n. 148?
?


In base all’art. 29 comma 8 del Dlgs 2015 n. 148 “A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa”.

martedì 2 agosto 2016

Quali lavoratori sono i beneficiari del fondo d’integrazione salariale introdotto dall’art. 29 del Dlgs 2015 n. 148?

In base all’art. 3 del DM n. 94343: 1. “Sono destinatari delle prestazioni di cui al presente decreto i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
2.  Ai fini del requisito di cui al comma precedente, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

3.  Per gli apprendisti di cui al comma 1, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.

lunedì 1 agosto 2016

Cosa è il fondo d’integrazione salariale introdotto dall’art. 29 del Dlgs 2015 n. 148?



E’ un sistema d’integrazione salariale che copre in base al comma 2 dell’art. 29 del Dlgs 2015 n. 148 “i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti”.

sabato 13 febbraio 2016

Quale è la procedura per la richiesta del trattamento straordinario d’integrazione salariale?

Fase sindacale

In base all’art. 24 del Dlgs 148 del 2015 1.  L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b) (riorganizzazione aziendale e crisi aziendale) , è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A chi trasmettere la domanda

Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa (o dai soggetti di cui al comma 1) domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

In cosa consiste l’esame?

Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.   Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

Quanto dura?

5.  L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

NB “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3”.

Fase amministrativa

E’ disciplinata dall’art. 25 del Dlgs 148 del 2015:

La domanda
La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1[1]. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Dove si presenta e quando è concessa

In base al  comma 5 la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa.


Decorrenza

2.  La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di cui all'articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.

Presentazione tardiva

3.  In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

4.  Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Verifiche amministrative dopo la concessione

In base al comma 6  le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

Modifiche del programma
7.  L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.








[1] 1.  I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1 coma 3 della legge 2014 n.183.

Secondo l'articolo 1 coma 3 della legge 2014 n.183:
Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del dlgs 1997 n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all' art. 3 del dlgs 1997 n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal del dlgs 1995 n. 430.
In base a detta norma sono stati emanati i decreti 150 e 151 del 2015

giovedì 11 febbraio 2016

Quanto dura il trattamento d’integrazione salariale straordinario?

In base all’art. 22 la durata varia in relazione alla causale:


  Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) (RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile[1].

Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) (CRISI AZIENDALE), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione[2].

Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) (CONTRATTI DI SOLIDARIETA’), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5[3], la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.





[1] In base al comma 4 “Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

[2] In base al comma 4  “Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato”.

[3] In base al comma 5  “ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente”. Tale comma in base al comma sesto non si applica alle aziende Edili ed affini.

mercoledì 10 febbraio 2016

Per quali causali è possibile far intervenire l’integrazione salariale straordinaria?


In base all’art. 21 “1.  L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
a)  riorganizzazione aziendale;
b)  crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
c)  contratto di solidarietà.

a) Riorganizzazione aziendale

In base al comma 2 “Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro”.

b) Crisi aziendale

3.  Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale[1].

c) Contratto di solidarietà

In base la comma 5 il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del dlgs 2015 n. 81[2], che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

Quanto deve essere la riduzione oraria del contratto di solidarietà?
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Come si determina il trattamento retributivo perso?

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà.
Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Cosa devono indicare gli accordi di solidarietà per eventuali necessità temporanee di maggior lavoro?

Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Il TFR come è disciplinato?

Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Quando non posso richiedere l’intervento straordinario?

In base al comma 6 “l'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario”.





[1] In base al comma 4:  In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 comma 1 lettera del DL 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 2009 n. 2, è incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.

[2] Art. 51 dlgs 51 del 2015 ”Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

martedì 9 febbraio 2016

A quali imprese si applica il trattamento di integrazione salariale straordinaria cui al Dlgs 148 del 2015 ?

In base all’art. 20 comma 1 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti[1]:

a)  imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b)  imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente[2];
c)  imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d)  imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e)  imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f)  imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g)  imprese di vigilanza.


In base al comma 2 “ La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti[3]:

a)  imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
b)  agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

In base al comma 3  “La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

a)  imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
b)  partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 comma 2 del DL 2013 n, 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 2014 n. 13[4].

In fine in base al comma 6 “resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 1981 n. 416 e successive modificazioni e dall'art. 7 comma 10-ter, del DL 1993 n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 1993 n. 236”.

Pertanto il trattamento è esteso:

- ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro (art. 35[5]) per i quali resta in vigore il sitema di esodo e prepensionamento di cui all’art. 37 l. 1981 n. 416[6]
- ai dipendenti delle aziende commissariate in base al DL 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla l. 1979 n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario (art. 7 comma 10 ter DL 1993 n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 1993 n. 236).
 .





[1] Nei trasferimenti di azienda in base al comma 4 “nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento”
[2] In base al comma 5 “si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del DL 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 2010 n. 122, e successive modificazioni”
[3] Nei trasferimenti di azienda in base al comma 4 “nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento”
[4] Art. 4  Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto
1.  Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'art. 9 comma 3 l. 2012 n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione». 
2.  La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'art. 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. 
3.  Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni. 
3-bis.  Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso. 
4.  Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
5.  Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
6.  I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data. 
7.  L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire dei benefìci di cui agli articoli 11 e 12, purché siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10. 
8.  Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10.

[5] 35. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 quinto comma l. 1977 n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.
L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2            quinto comma l. 1977 n. 675 , in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento .
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164.
Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) .

[6] 37. Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti :
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera ;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato. 
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione

giovedì 4 febbraio 2016

Come è regolamentata la cassa integrazione in deroga?

L’art. 4 comma 2 D.L. n. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85/2013[1]dopo aver previsto  a causa “del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale” il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92” ha delegato ad un successivo decreto interministeriale le modalità ed i criteri di concessione degli stessi.

In particolare, l’art. 4 comma 2 stabilisce:

“2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo:

- ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande,
- alle causali di concessione,
-  ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito,
- alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”.


Il decreto interministeriale n. 83473 del 01/08/2014 Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e P.S. in data 04/08/2014 ha previsto quanto segue.

Quali i lavoratori destinatari?
L’art. 2 comma 1[2] del DI individua i lavoratori destinatari. In particolare deve trattarsi di lavoratori subordinati:
-          con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati;
-          che abbiano un’anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga,
-          che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:
o        a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
o        b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
o       c) crisi aziendali;
o       d) ristrutturazione o riorganizzazione
-          in base all’art. 4 del DI i lavoratori non devono poter accedere alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente[3].

 Quando è escluso il trattamento?
- Cessazione attività: in base al comma 2 dell’art. 2: “ In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell’attività di impresa o di parte di essa”.
            - Preventivo utilizzo da parte dell’impresa di tutti gli strumenti di flessibilità comprese le ferie. In particolare in base al comma 8 dell’art. 2 “8. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”.


Chi può richiedere il trattamento? In base al comma 3 dell’art. 2 del DI “Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 solo le imprese di cui all’articolo 2082 del codice civile.

Quale ruolo hanno le regioni? Fermi restando i criteri indicati ai commi1,2 e 3 dell’art. 2, in forza del comma 4 determinano con accordi Quadro regionali[4] le priorità d’intervento[5]  e devono effettuare comunicazioni preventive all’inps al fine di verificare le compatibilità finanziarie[6].

Come si presenta la domanda ed entro quali termini? In base all’art.2 comma  7 “l’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda”.

Quanto dura?

In base al comma 304 dell’art. 1 della legge 208 del 2015, ha stabilito che nel 2016 “il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno”[7]


NB Per il computo dei periodi  “si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga” (art. 2 comma 11).


Quale procedura segue la domanda e secondo quali tempi?

Bisogna distinguere tra crisi all’interno della stessa Regione o tra più regioni:

a) In base al comma 12: “nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un’unica Regione o Provincia autonoma, questa, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. La Regione o Provincia autonoma trasmette la determinazione concessoria all’Inps per il tramite del sistema informativo dei percettori, secondo le modalità stabilite dall’Inps”. NB “L’Inps verifica la coerenza della determinazione con l’ipotesi di accordo preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga il trattamento concesso”.

b) in base al comma 13: “nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell’Inps, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell’economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all’articolo 5, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all’Inps.

Una volta concesso cosa devono fare le imprese?

In base al comma 14: “Le imprese devono presentare mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento”



[1]
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalita' della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia' diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue: a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi; b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»; c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi: 1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro; 2) per l'anno 2013 le disponibilita' di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro; 3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme gia' impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalita'.». 4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto..

[2] Art. 2 (Cassa Integrazione Guadagni in deroga) 1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.
[3] Art. 4 (Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga) 1. I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

[4] Per i lavoratori della Pesca gli accordi quadro sono posti in sede ministeriale. Il comma 5 dell’art. 2 prevede infatti: “5. Ai fini dell’intervento della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori del settore della pesca, si valutano le specifiche causali di cui agli accordi stipulati in sede ministeriale”.
[5] Art. 2 comma 4 DI  4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, le priorità di intervento in sede territoriale.
[6] In base all’art. 2 comma 6 6. Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, le Regioni comunicano prontamente all’Inps, con le modalità definite dall’Istituto, gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque inviati prontamente, nel rispetto dei termini di cui al comma 7.
[7] Precedentemente:

Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (comma 9 dell’art. 2):
, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso:
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno:
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;

Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti (art. 2 comma 10):
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno;
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;

mercoledì 3 febbraio 2016

COSA PREVEDE L'ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA - ANNO 2016 TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE?

Qui di seguito il testo:
PREMESSE

VISTA

la normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:
- l’art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- il Decreto Legge 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 85/2013;
- il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013;
- l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
 - l’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori in deroga in Lombardia, anno 2015, sottoscritto il 16 dicembre 2014;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di seguito D.I. 83473/14, che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 54/2013 nel quadro degli equilibri di bilancio dello Stato;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014;
- la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014;
- il D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
- il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148;
- l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO CHE

l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l’anno 2016, fermo restando quanto disposto dal D.I. 83473/14, allegato al presente accordo unitamente alle disposizioni attuative dello stesso, il quale:
- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite;
- prevede disposizioni che si applicano agli accordi stipulati successivamente al 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del Decreto stesso;
- demanda agli accordi quadro stipulati in sede regionale l’individuazione di priorità di intervento nel rispetto dei principi del Decreto stesso.

CONSIDERATO

altresì che il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.lgs. 150/2015 individuerà le modalità e i criteri per l’attivazione delle politiche attive da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell’art.22 del medesimo Decreto legislativo.

RITENUTO

di adottare le seguenti priorità e modalità di intervento al fine di attuare i principi e i criteri disciplinati dal D.I. 83473/14 con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro

TITOLO I – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

1. Sono destinatari del trattamento di CIGD, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.I. n. 83473/14, i lavoratori dipendenti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di riduzione e/o sospensione delle prestazioni lavorative, non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dal D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”. Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi tra i destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 c.c. Nei punti successivi, nonché nei format allegati, quanto riferito al soggetto “impresa” si intende ugualmente riferito, relativamente alla “riserva” di cui sopra, al soggetto “datore di lavoro non imprenditore”.

2. Le causali di ammissibilità dell’intervento della CIGD sono quelle definite nell’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14: a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c. crisi aziendali; d. ristrutturazione o riorganizzazione.

3. Sono beneficiari del trattamento di CIGD, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14, tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con le imprese destinatarie del trattamento: operai; impiegati; quadri, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; lavoranti a domicilio monocommessa.

4. Sono altresì beneficiari del trattamento di CIGD gli apprendisti quando siano gli unici dipendenti, ovvero quando, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa. Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi, quali beneficiari, apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra.

5. Tutti i lavoratori beneficiari devono possedere, alla data di inizio del periodo di intervento di CIGD, dodici mesi di anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi di anzianità, anche non continuativi, presso la medesima agenzia per il lavoro.

6. Gli interventi di CIGD possono essere richiesti per una durata massima di mesi 3 nell’intero anno 2016, pari ad un massimo di giorni 91.

7. Il calcolo della durata massima complessiva degli interventi di CIGD ammissibili fa riferimento unicamente ai periodi richiesti ed autorizzati, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione.

8. A partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro le imprese, ad esito della sottoscrizione di nuovi e appositi accordi sindacali (o di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), possono inoltrare domande di CIGD con le modalità previste al successivo punto 17.

9. Ogni domanda deve essere corredata del rispettivo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo). Il trattamento previsto nell’accordo sindacale non può superare la durata prevista nella domanda.

10. Gli accordi di CIGD sottoscritti in sede sindacale devono recepire come parte integrante il presente Accordo Quadro e pertanto non possono essere sottoscritti in data antecedente alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro medesimo.

11. La decorrenza della sospensione in CIGD definita dall’accordo sindacale non deve essere antecedente alla data di stipula dell’accordo sindacale stesso.

12. Resta fermo che, in caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa, attraverso l’esame congiunto in sede pubblica presso l’A.R.I.F.L., la procedura di consultazione sindacale, l’azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori a partire dalla data dell’esame congiunto stesso.

13. Gli accordi sindacali possono essere redatti secondo il format standard di cui all’Allegato 1 del presente Accordo Quadro oppure in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nel format standard.

14. Nell’accordo sindacale le imprese devono dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue, nelle modalità indicate nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24.11.2014. Devono inoltre dichiarare di non aver adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell’attività.

15. Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS.

16. Le imprese soggette alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disposta dal D.lgs. 148/2015, se attivi, possono presentare domanda di CIGD a condizione che siano esplicitate le concrete prospettive di ripresa e secondo i limiti stabiliti nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24.11.2014.

17. Al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le imprese presentano telematicamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dall’inizio previsto delle sospensioni, due distinte domande:

a. la domanda all’INPS, corredata del relativo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), secondo le modalità definite dall’Istituto stesso;
b. la domanda a Regione Lombardia, utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” già accessibile.

18. I dati contenuti nella domanda presentata alla Regione devono essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti nell’istanza presentata ad INPS, con particolare riguardo a: matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa (Comune, indirizzo, numero civico e CAP), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, n. ore di sospensione e/o riduzione, modalità di pagamento dell’indennità e numero di protocollo domanda INPS.

19. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si ribadisce l’obbligo della: a. corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda; b. rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga sono condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi; c. integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione dell‘eventuale richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale e alla rendicontazione.

20. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.

21. Non sono ammesse rettifiche alle domande già decretate.

22. Riguardo quanto contenuto nei punti precedenti, la Regione Lombardia definirà con propri atti successivi gli adempimenti procedurali necessari e le relative modalità operative.

TITOLO II – INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA

23. La concessione dell’indennità di mobilità in deroga è rivolta ai lavoratori subordinati (con esclusione dei lavoratori domestici) provenienti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile con unità produttive/operative ubicate in Lombardia, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 31.12.2015, a condizione che siano privi di ogni altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro.

24. È esclusa la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla L.223/91, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti, all’indennità NASpI di cui al D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22.

25. Non è inoltre possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione dei trattamenti di cui al punto precedente e delle indennità di ASpI e Mini-ASpI.

26. Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti individuali di cui all’art. 16 comma 1 della L.223/91, ossia un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.

27. L’indennità di mobilità in deroga può essere autorizzata per un periodo massimo di quattro mesi non ulteriormente prorogabili.

28. I lavoratori interessati presentano telematicamente le domande per ottenere la concessione della mobilità in deroga alla competente sede INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

29. L’INPS accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dal presente Accordo Quadro e trasmette alla Regione gli elenchi 6 degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto.

30. La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all’INPS secondo le modalità concordate con l’Istituto.

TITOLO III – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

31. Tutti i lavoratori in CIGD hanno la possibilità, ai sensi del presente Accordo Quadro, di attivare percorsi di politica attiva del lavoro attraverso lo strumento della Dote Unica Lavoro.

32. Inoltre, gli accordi sindacali potranno individuare, nel box dedicato alle politiche attive, specifici percorsi di riqualificazione finalizzati a rafforzare l’occupabilità dei lavoratori coinvolti nella sospensione oppure, esclusivamente nei casi in cui siano previsti esuberi o procedure concorsuali, la possibilità di accesso a percorsi di ricollocazione.

33. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare a ciascun lavoratore, al momento della sospensione, l’apposita informativa Allegato 2 al presente Accordo.

34. Il riparto tra le risorse attribuite agli interventi di ammortizzatori in deroga di cui al presente Accordo Quadro è il seguente: a. 98% all’intervento della CIG in deroga; b. 2% all’intervento della mobilità in deroga. Tale riparto può essere variato dalla Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle eventuali necessità che si verifichino nel corso del periodo di validità del presente Accordo Quadro. Quanto disciplinato dal presente Accordo Quadro è subordinato all’applicazione del D.I. n.83473/14, con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente Accordo Quadro comprende, come parte integrante, i seguenti allegati:

Allegato 1: Accordo sindacale standard; Allegato 2: Comunicazione relativa alle Politiche Attive del Lavoro; Allegato 3: Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014; Allegato 4: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014; Allegato 5: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014.


Milano, lì 12 gennaio 2016 Letto, confermato e sottoscritto