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martedì 12 aprile 2022

Entro quali limiti opera la decadenza prevista dall'art. 32 della legge 183 del 2010 in caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cc.?


Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 09/07/2021, n. 19589

Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d), della legge n. 183 del 2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 cod. civ., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata con la quale la corte d'appello, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, aveva confermato, anche in sede di gravame, il rigetto della domanda diretta all'accertamento del diritto della ricorrente trasferimento alle dipendenze della società cessionaria con condanna alla costituzione del rapporto di lavoro nonché al pagamento del danno subito per il ritardo nell'assunzione.)



Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/11/2020, n. 25384

In tema di trasferimento di azienda, solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della L. 4 novembre 2010 n. 183; tale termine non trova, invece, applicazione nell'ipotesi inversa, in cui il lavoratore deduca l'intervenuta realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c., al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell'azienda cessionaria.



Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 23/09/2019, n. 2740

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Di talché, è solo il lavoratore che intenda contestare la cessione a dover far valere detta impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della legge n. 183 del 2010, mentre non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro.

Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 21/05/2019, n. 13648

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, ancorché di fatto, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, applicandosi tale disposizione ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di una lavoratrice, volta a fare accertare che, per effetto del distacco presso un altro datore di lavoro, seguito dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il distaccante e dalla successiva assunzione a tempo determinato da parte del datore "cessionario", si era determinata la continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/12/2016)










martedì 10 settembre 2019

Il licenziamento intimato in violazione dell'art. 4art. 2112 è nullo o annullabile?


Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/02/2019, n. 3186 (rv. 652879-01)


l licenziamento causato dal trasferimento d'azienda non è nullo ma annullabile per difetto di giustificato motivo oggettivo, in quanto l'art. 2112 c.c. non pone un generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé giustificarlo; ne consegue che il licenziamento intimato in vista di una futura fusione societaria - non ancora attuale al momento del recesso - concretizza l'ipotesi della manifesta insussistenza del fatto ex art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2017)


Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 17-01-2018) 11-05-2018, n. 11410

Reputa questa Corte che la prospettata nullità, per violazione dell'art. 2112 c.c., comma 4, non costituendo il trasferimento d'azienda ex se un motivo legittimo di licenziamento (Cass. 6 marzo 1998, n. 2521; Cass. 21 maggio 2002, n. 7458), per giunta intimato da una società neppure più titolare del rapporto alla data di ricevimento della lettera di recesso, debba essere esclusa.

Ed infatti, anche in caso di trasferimento d'azienda, l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, in quanto ribadito proprio dall'art. 2112 c.c., comma 4 ("Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti"), che pure dispone che il trasferimento non possa essere di per sè ragione giustificativa di licenziamento. Sicchè, il trasferimento non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo (Cass. 11 giugno 2008, n. 15495); e neppure, qualora nell'imminenza del trasferimento dell'azienda, l'imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita, si deve ritenere che nel suo esercizio in concreto egli ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge, nè è prospettabile la violazione dei principi di correttezza e buona fede, a norma degli artt. 1175 e 1375 c.c., che non creano obbligazioni autonome, ma rilevano soltanto per verificare il puntuale adempimento di obblighi riconducibili a determinati rapporti (Cass. 19 gennaio 2004, n. 741).

Quanto poi alla dedotta carenza di titolarità del rapporto della società intimante alla data di ricevimento dalla lavoratrice della lettera di recesso, basti ribadire che la dichiarazione di volontà, espressa con l'atto unilaterale di recesso (che pure produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 c.c., dal momento in cui pervenga a conoscenza del destinatario, posto che la norma configura la ricezione dell'atto alla stregua di requisito di efficacia), si perfeziona con la sola emissione e che a tale momento occorre risalire per valutare la capacità e volontà del dichiarante (Cass. 11 luglio 2006, n. 15678). Sicchè, il vizio di nullità prospettato è infondato, essendo l'intimazione del licenziamento avvenuta nel caso di specie con lettera 31 ottobre 2002 quando ancora la società cedente era titolare dell'azienda trasferita.

Ed allora non sussistono ragioni per disattendere la ricorrenza di un'ipotesi di licenziamento qualificabile come (eventuarmente) annullabile, secondo il corretto assunto dalla Corte territoriale, che ha accertato la prescrizione della relativa azione (per le ragioni esposte al secondo capoverso di pg. 4 della sentenza).