Visualizzazione post con etichetta prestazioni occasionali dl 50 del 2017 contratto di prestazioni occasionali. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta prestazioni occasionali dl 50 del 2017 contratto di prestazioni occasionali. Mostra tutti i post

martedì 26 settembre 2017

Quali sono gli obblighi di comunicazione degli utilizzatori nel contratto di prestazione occasionale?


In  forza dell'art. 54 bis comma 17 del DL 50 del 2107:
 " L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica".




lunedì 11 settembre 2017

Cosa è il  contratto di prestazioni occasionali ?


In base al comma 13 art. 54 bis del DL 50 del 2017 Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b) (utilizzatori) , e 7 (le amministrazioni pubbliche), acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1*, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.


*attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.