Visualizzazione post con etichetta MALATTIA INFORTUNIO OBBLIGHI DATORE DI LAVORO GIURISPRUDENZA. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta MALATTIA INFORTUNIO OBBLIGHI DATORE DI LAVORO GIURISPRUDENZA. Mostra tutti i post

venerdì 3 gennaio 2020

Il superamento del comporto per malattia cagionata dal datore di lavoro legittima il licenziamento?

Tribunale Modena Sez. lavoro Sent., 11/10/2019

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c..

lunedì 10 ottobre 2016



Quando l'attività lavorativa svolta durante la malattia giustifica il licenziamento?


Cass. civ. Sez. lavoro, 21/09/2016, n. 18507 ha sancito: "E' poi costante l'orientamento, fatto proprio dalla sentenza impugnata, secondo il quale "lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia per sè sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ente" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia" (Cass. 29 novembre 2012 n. 21253; Cass. 1 luglio 2005 n. 14046)

giovedì 6 agosto 2015

Il datore di lavoro è obbligato a preavvertire il dipendente dell’approssimarsi del termine del periodo di comporto?


“Non rientra nell'obbligo di correttezza e buona fede del datore di lavoro l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia, al fine di permettere allo stesso di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa, come previsto dal contratto collettivo stesso”. Cass. civ., Sez. lavoro, 28/03/2011, n. 7037


“Nella fattispecie di recesso del datore di lavoro per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell' adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva; ne consegue che non rileva la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cosiddetto esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione. (Rigetta, App. Catania, 25 Novembre 2003)” Cass. civ., Sez. lavoro, 28/06/2006, n. 14891