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sabato 21 febbraio 2026

 Come è ripartito l'onere della prova nelle cause di infortunio?


Cass. 12/02/2026, n. 3145


In materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto a provare l'assenza di condizioni di nocività  o lesività nell'ambiente di lavoro che rappresentino un concreto pericolo per la salute  e la dignità dei lavoratori. Il prestatore di lavoro, invece, può limitarsi ad allegare   la presenza di un fattore di rischio potenziale nell'ambiente di lavoro e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione  subita e le conseguenze dannose.

sabato 8 marzo 2025

 Che cosa ompone l'art. 2087 cc?

Cass. 02/03/2025, n. 5495

In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro. Gli obblighi del datore di lavoro, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro si svolge. La responsabilità ex art. 2087 c.c. scatta solo quando il datore di lavoro, con comportamenti specifici ed anomali, determina un aggravamento del rischio collegato alla natura dell'attività lavorativa

lunedì 24 febbraio 2025

 La responsabilità di prevenzione degli infortuni ha natura contrattuale?

T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sentenza, 02/01/2025, n. 44

La responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel rapporto di lavoro, integrato dall'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

mercoledì 12 giugno 2024

 Il datore di lavoro deve vigilare per evitare il consolidarsu di prassi contra legem?




Cass. pen., Sez. IV, 04/04/2024, n. 23049

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori. L'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto. La formazione del lavoratore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro non può essere sostituita dal personale bagaglio di conoscenza acquisito attraverso esperienza operativa o collaborazione tra colleghi. Il datore di lavoro ha l'obbligo legale specifico di fornire informazioni e formazione adeguata ai propri dipendenti.

lunedì 23 ottobre 2023

 Su quali basi si fonda la responsabilità datoriale per mobbing?


Cass. 19/10/2023, n. 29101


In relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica. La reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza

giovedì 7 settembre 2023

 Quali sono i limiti dell'obbligo di sicurezza incombente sul datore di lavoro?


Cass. 24/08/2023, n. 25217


La responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge ex art. 1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale, ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza ex art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, oltre che in base all'art. 2087 c.c. In tale contesto, la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti impone che il datore di lavoro fornisca la dimostrazione dell'assenza della sua colpa, intesa quale obbligo di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire il danno, ad esempio provando di aver vietato al lavoratore di provvedere a quella specifica mansione nelle circostanze date e di averlo dotato di strumenti rispondenti a tutte le prescrizioni di sicurezza, sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia per il loro posizionamento e le modalità di utilizzo nell'ambiente dato.

lunedì 24 luglio 2023

 Come è ripartito l'onere della prova in caso di danni per violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087?


Cass. 20/07/2023, n. 21682


In tema di onere della prova in riferimento al diritto al risarcimento dei danni in favore del lavoratore per violazione degli obblighi del datore di lavoro di sicurezza e di protezione della salute del lavoratore di cui all'art. 2087 c.c., non trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i rispettivi oneri di allegazione e prova sono articolati come segue: il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili. Appunto poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici

martedì 20 dicembre 2022

 Quando si ha rischio elettivo?




Cass. 16/12/2022, n. 37019

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. Al di fuori dei casi di rischio elettivo, eventuali comportamenti colposi del lavoratore possono solo rilevare ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma comunque la condotta incauta del lavoratore può non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando, ad esempio, l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio.

sabato 12 novembre 2022

 Che obblighi impone l'art. 2087 cc?



Tribunale Bari, Sez. lavoro, 07/11/2022, n. 3035

In tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. è norma "aperta" calata nella realtà dinamica e nel contesto socio-lavorativo concreto ed impone al datore di lavoro non solo l'adozione di tutte le cautele preesistenti e collaudate, previste dalla legge a fronte di rischi specifici correlati al tipo di attività esercitata, ma anche l'adozione di qualunque misura idonea a neutralizzare fattori di rischio conosciuti sulla base della scienza e dell'esperienza del momento storico. Tale disposizione non si configura come ipotesi di responsabilità oggettiva o da posizione, ma piuttosto quale responsabilità di natura contrattuale, da inadempimento agli obblighi di protezione datoriali, modellata sullo schema della responsabilità ex art 1218 cod. civ. e presuppone che l'evento dannoso sia imputabile al datore di lavoro a titolo di colpa, intesa come difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. La natura contrattuale di tale ipotesi di responsabilità si riverbera sul riparto dell'onere probatorio: sul lavoratore che lamenti la natura professionale dell'infortunio-malattia e la sua riconducibilità alla violazione dell'art. 2087 cod. civ., grava l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e la sussistenza del nesso di derivazione causale tra l'una e l'altra; solo qualora tale prova venga positivamente raggiunta, spetterà al datore di lavoro l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie a scongiurare il verificarsi del danno

sabato 5 novembre 2022

 Che responsabilità determina l'art. 2087 cc?



Cass. 20/10/2022, n. 31049

L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata in quanto la corte territoriale, nel rigettare la domanda risarcitoria già accolta dal giudice di prime cure, aveva ritenuto che fosse onere del lavoratore dimostrare la sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessaria ad evitare il danno).

mercoledì 6 luglio 2022

 Come è ripartito l'onere della prova in tema di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cc.?

Cass. 30/06/2022, n. 20823

L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

sabato 2 aprile 2022

 Come opera la responsabilità ex art. 2087 cc?



Cass. 29/03/2022, n. 10115

L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro, di natura contrattuale, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

lunedì 7 marzo 2022

Come sono ripartiti gli oneri della prova per far valere la responsabilità del datore di lavoro ex art. 29087 cc.? 






Cass. civ., Sez. lavoro, 03/03/2022, n. 7058

L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

sabato 11 dicembre 2021

 

Cosa deve provare il datore di lavoro per evitare la responsabilita' ex art. 2087 cc?




Cass. 07/12/2021, n. 38835

Nel caso in cui si discorra di misure di sicurezza cosiddette "innominate", ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe

lunedì 27 settembre 2021

 Quali obblighi impone l'art. 2087 cc?



Cass. civ. Sez. III, 21/09/2021, n. 25512

L'art. 2087 cod. civ. pone a carico del datore di lavoro il cd. obbligo di sicurezza, per cui il prestatore di lavoro deve essere posto al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall'attività lavorativa, posta la particolare configurazione del rapporto di lavoro, il quale non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione più complessa la quale implica necessariamente l'esigenza di tutela delia personalità fisica e morale del lavoratore.

martedì 22 giugno 2021

Quali obblighi impone l'art. 2087 cc?

Cass. 18/06/2021, n. 17576


La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro, in concreto, svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Ne discende che nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell'art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non può essere, tuttavia, circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto, della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

giovedì 29 aprile 2021

 Come è ripartito l'onere probatorio del danno in caso di violazione dell'art. 2087 cc?




T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 22/04/2021, n. 4750

Nel caso di domanda di risarcimento, danni iure hereditatis, per violazione dell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro pubblico o privato che sia, di adottare tutte le misure idonee e necessarie per tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro , la matrice contrattuale di tale forma di responsabilità comporta a carico del lavoratore la prova di aver subito un pregiudizio alla salute in dipendenza dell'attività lavorativa svolta, e a causa della nocività dell'ambiente di lavoro, e conseguentemente insorge per il datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e della non riconducibilità della malattia del dipendente all'inosservanza di tali obblighi.

giovedì 4 marzo 2021

Entro quale ambito opera l'art. 2087 cc?

Cass. 25/02/2021, n. 5255


La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori.

martedì 24 novembre 2020

Quali obblighi discendono dall'art. 2087 cc sul datore di lavoro? 

Cass. 20/11/2020, n. 26512

La responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori. In particolare, nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa "peculiare", a causa del rischio di contagio che può derivare dalla "manipolazione del sangue ed altro materiale di natura biologica" e dal "contatto continuo con i pazienti", la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e, tuttavia, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

mercoledì 4 novembre 2020

 Quando può essere risarcito il danno differenziale?



Cass. 02/11/2020, n. 24202

Ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, rilevando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale.