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martedì 31 marzo 2026

 

Come si determina la subordinazione?


Cass. 26/03/2026, n. 7264

Nel giudizio di legittimità sulla qualificazione di un rapporto di lavoro, l'apprezzamento  del giudice di merito circa la sussistenza della subordinazione anche quando fondato su presunzioni semplici e su una valutazione complessiva degli indizi ai sensi degli    artt. 2727 e 2729 c.c. è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e non affetta  da omesso esame di un fatto decisivo nei termini rigorosamente delineati da Cass., S.U., n. 8053/2014; ne consegue che è inammissibile il ricorso che, sotto la veste della dedotta violazione dell'art. 2094 c.c. o delle regole sulle presunzioni, miri in realtà ad ottenere una diversa   valutazione  del materiale probatorio

martedì 4 novembre 2025

 La gestione dei tempi di lavoro tramite piattaforme organizzate determina l'esistenza di subordinazione?


Cass. 31/10/2025, n. 28772


Il potere datoriale di organizzare tempi e luoghi di lavoro, anche tramite piattaforme digitali e algoritmi, costituisce un elemento chiave per l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione autonoma ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. La gestione dei tempi e dei luoghi di lavoro da parte della società, anche solo con la determinazione unilaterale del quando e dove della prestazione lavorativa, rientra nella etero-organizzazione rilevante ai fini normativi

venerdì 19 settembre 2025

 Come può essere provata la subordinazione?


Cass. 11/09/2025, n. 25013


La subordinazione dei lavoratori può essere verificata attraverso le deposizioni testimoniali che attestano l'esercizio, da parte del datore di lavoro, dei poteri organizzativo e direttivo sui lavoratori, tra cui l'imposizione di orari di lavoro, la predeterminazione di mansioni, e il potere di controllo sull'operato dei lavoratori

giovedì 4 gennaio 2024

 In caso do convivenza more uxorio è configurabile un rapporto di lavoro domestico?


Tribunale Parma, Sez. lavoro, 31/08/2023, n. 327

Premesso che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, essa può, tuttavia, essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa e ciò in quanto l'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente "more uxorio" trova, di regola, la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, non potendosi escludere che, talvolta, le prestazioni possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale tuttavia deve essere fornita prova rigorosa. In particolare, poi, nell'ambito di tale rapporto di convivenza "more uxorio" si presume comunque l'inesistenza di un rapporto di lavoro domestico, posto che le prestazioni di assistenza personale e governo della casa sono ontologicamente riconducibili all'assorbente vincolo di solidarietà familiare ed alla correlativa condivisione della vita, onde il vincolo di eterodeterminazione va dimostrato con particolare rigore, sicuramente superiore rispetto a quello del rapporto di lavoro domestico "tout court"

lunedì 3 luglio 2023

 

Quando si ha subordinazione in caso di lavoro di natura intellettuale o professionale?


Cass. 27/06/2023, n. 18254

ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicchè occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 5436/2019, n. 9252/2010);

mercoledì 14 giugno 2023

 L'amministratore può essere lavoratore subordinato?


Cass. 27/01/2022, n. 2487

La carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono compatibili ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società. La prova della subordinazione è a carico della parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato.

lunedì 5 settembre 2022

Come si deve svolgere il giudizio attinente alla determinazione della natura subordinata di un rapporto?

Cass. 30/08/2022, n. 25508
Ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata. Con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto. E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrisponde

giovedì 9 dicembre 2021

 

Il presidente del consiglio di amministrazione può essere anche lavoratore subordinato?




Cass. 23/11/2021, n. 36362

In tema di imposte sui redditi, sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni, che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito d'impresa, non deve essere verificata soltanto in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo, invece, accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.

martedì 14 settembre 2021

Quando il lavoro giornalistico è subordinato? 



cass. 07/09/2021, n. 24078

Stante la creatività, la particolare autonomia, il carattere prettamente intellettuale che contraddistinguono la prestazione giornalistica, la valutazione circa l'esistenza di un vincolo di subordinazione deve essere condotta mediante modalità e criteri non del tutto corrispondenti a quelli adottati in relazione alle altre attività lavorative, rivelandosi opportuna la considerazione di indici complementari e sussidiari rispetto all'eterodirezione. In particolare, ai fini dell'accertamento di tale vincolo, non può essere attribuita eccessiva rilevanza alla circostanza che il giornalista non sia tenuto al rispetto di un orario di lavoro fisso o alla permanenza sul luogo di lavoro, ma al contrario, debbano essere presi in considerazione altri e più appropriati elementi quali: lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, la continuità della prestazione giornalistica resa, la disponibilità del lavoratore alle esigenze ed alle richieste del datore di lavoro nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. (Nel caso di specie, nel rigettare il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice d'appello aveva confermato la decisione di prime cure che aveva accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento del prestatore come praticante giornalista; nella circostanza, osserva la decisione, i giudici di seconde cure avevano sottolineato che l'istruttoria espletata aveva consentito di accertare il continuativo inserimento organico del prestatore nell'attività aziendale, con assoggettamento alle autorità dei superiori; in particolare, era emerso con assoluta chiarezza che quest'ultimo era sottoposto a potere gerarchico dei suoi superiori, con riguardo sia alla presenza sul posto di lavoro che alle modalità di esecuzione delle prestazioni, sottoposte alle direttive, ai controlli e alle correzioni dell'art director e del direttore.

lunedì 28 giugno 2021

L'amministratore unico può essere lavoratore subordinato? 


Cass. 17-06-2021, n. 17338

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1545 del 2017, proprio con riguardo alla figura dell'amministratore unico o del consigliere di amministrazione di una spa, hanno sottolineato che non può escludersi che possa essere instaurato, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera, come già indicato da Cass. n. 1796/1996.

Cass: SU 1545 dl 2017




La natura del rapporto che lega la società per azioni ed il suo amministratore. La dottrina.

Giova premettere rapidissimi cenni circa le posizioni dottrinarie sul tema, visto che la giurisprudenza ne ha in qualche modo risentito gli echi, diversificandosi in ragione delle diverse teorie di volta in volta accolte, oppure tentando il connubio tra esse.

In estrema sintesi, sono identificabili due diversi orientamenti: 1) la teoria cd. contrattualistica, che individua la presenza di un vero e proprio contratto che legherebbe due soggetti distinti, l'amministratore da un lato, la società dall'altro, ciascuno autonomo centro di interessi, spesso anche contrapposti; 2) la teoria cd. organica, secondo cui, al contrario, mancherebbe ogni dualità, configurandosi solo un'immedesimazione dell'organo nella persona giuridica che rappresenta, senza possibilità di un regolamento negoziale interno, fonte di reciproci diritti e obblighi.

E' ovvio che la prima apre la strada alla configurabilità di un rapporto parasubordinato tra i due soggetti distinti costituiti dalla società ed il suo amministratore, mentre la seconda conduce ad escluderlo in forza dell'indistinguibilità dei due.

Più in dettaglio, poi, possono essere individuate nell'ambito della teoria cd. contrattualistica (la quale, come s'è visto, fa derivare il conferimento del potere rappresentativo all'amministratore non dalla legge o dallo statuto, bensì dal regolamento negoziale, con la conseguente negazione dell'immedesimazione organica): a) la tesi di coloro i quali hanno ravvisato un negozio sui generis, tipico di amministrazione, non riconducibile ad alcuna tipologia nota, ma assimilabile di volta in volta a questo o quel contratto (di mandato, d'opera, di lavoro subordinato, ecc.), senza tuttavia identificarsi in alcuno, salvo far riferimento alle rispettive, compatibili discipline; b) l'antica teoria che assimila la figura dell'amministratore a quella del mandatario, della quale ha ormai fatto giustizia il riformato testo dell'art. 2392 c.c., nel quale è stato eliminato il richiamo alla "diligenza del mandatario" di cui all'art. 1710 c.c.; c) la teoria più isolata che vede nell'amministratore un lavoratore subordinato della società (diversa da quella che ammette la possibilità di cumulare il rapporto di amministrazione con quello di lavoratore subordinato), in base alla quale il rapporto di amministrazione sarebbe esso stesso da ricondurre ad un rapporto di lavoro subordinato, con l'assemblea che ne ha il potere di nomina e revoca (quindi, di costituire ed estinguere il rapporto) nonchè quello direttivo e di controllo (esercitato unitamente al collegio sindacale) e l'amministratore, dal suo canto, con i suoi doveri di fedeltà e di collaborazione che si manifestano principalmente nell'obbligo di non concorrenza, di cui all'art. 2390 c.c., e nel diritto al compenso; d) la teoria che riconduce l'amministratore alla figura del prestatore d'opera professionale finalizzata a far conseguire un profitto alla società, con assunzione di responsabilità ed impiego di tempo ed energie lavorative; e) la teoria, infine, che riconduce il rapporto d'amministrazione alla fattispecie della parasubordinazione (che, come vedremo in seguito, è stata accolta da una pronunzia delle S.U. del 1994), configurando un rapporto negoziale autonomo tra amministratore e società, dal contenuto fissato dalla legge e dallo statuto, superando definitivamente l'idea di un'immedesimazione organica assoluta che avrebbe impedito il dualismo e la contrapposizione di interessi e costringendo il rapporto di amministrazione nell'area dei rapporti intrasoggettivi.

A fronte di quella finora sinteticamente descritta v'è, invece, la cd. teoria organica, per la quale gli amministratori rappresentano un organo necessario per l'operatività della società, secondo una precisa scelta del legislatore che ne ha regolato la struttura in modo tale da escludere che il loro rapporto possa operare secondo le regole della rappresentanza ordinaria. La configurazione non contrattuale del rapporto società - amministratori incide poi sulla ricostruzione della fonte dei loro poteri: gli amministratori risulterebbero titolari dei poteri gestori in via originaria, in quanto organi necessari per il funzionamento e la realizzazione del contratto sociale, analogamente ai poteri dell'assemblea dei soci, con cui vi sarebbe una semplice convivenza, senza alcuna possibilità di sovrapposizione o limitazione. I poteri degli amministratori derivando direttamente dalla legge sono dunque autonomi, non avocabili, nè disponibili, nè limitabili ad opera dell'assemblea dei soci a cui spetta solo di designare il titolare di prerogative gestorie già determinate. Ulteriore corollario del rapporto organico è quello della immedesimazione organica dell'amministratore nella società stessa, e quindi l'inesistenza di due contrapposti ed autonomi centri di interesse tra i quali instaurare non solo un rapporto contrattuale ma un qualsiasi rapporto intersoggettivo, data l'impossibilità di una diversificazione di posizioni contrapposte e l'inesistenza di separazione tra funzione gestoria e funzione esecutiva sottoponibile a verifica, controllo o disciplina.

La natura di organo riconosciuta all'amministratore diviene dunque il principale ostacolo giuridico alla configurabilità di qualsivoglia rapporto di natura patrimoniale tra la persona fisica e la società, a causa della mancanza di due distinti centri di interessi e di volontà, non solo nella fase genetica del rapporto, ma anche e soprattutto nella fase del suo svolgimento.

3.2 - Lo stato della giurisprudenza. La sentenza a S.U. del 1994 ed i suoi precedenti.

Il contrasto giurisprudenziale sul tema (che, come s'è detto, è stato riscontrato sia dalla sentenza oggi impugnata, sia dall'ordinanza interlocutoria di rimessione alle S.U.) è diretta conseguenza della variegata elaborazione dottrinale finora descritta e si può definire endemico alla giurisprudenza di legittimità.

Le molteplici pronunzie susseguitesi sin dagli anni ‘80 del secolo scorso (tutte rese per fini diversi da quelli che oggi ci riguardano e, soprattutto, per risolvere problemi di competenza e di rito) evidenziano un primo orientamento che escludeva potersi individuare nell'ambito del rapporto di amministrazione un rapporto tra due distinti centri di interesse tra i quali avviene lo scambio di prestazioni, siccome l'ordinamento della società per azioni è regolato in modo da attribuire all'amministratore-rappresentante le caratteristiche strutturali di organo, con esclusione dei connotati del rapporto inter-soggettivo della rappresentanza ordinaria.

Tutte queste pronunce erano favorevoli all'applicazione del rito ordinario, stante l'impossibilità di diversificare l'attività del prestatore di lavoro e l'attività del destinatario della prestazione per l'assenza dei due contrapposti centri di interesse e la conseguente necessità di escludere il rapporto di parasubordinazione, data la mancanza del rapporto di dipendenza sul piano economico e, quindi, di quella situazione di debolezza contrattuale che caratterizza tali rapporti e ne giustifica l'equiparazione alla subordinazione ai fini della tutela processuale.

Un diverso orientamento riconduceva invece le controversie in questione all'art. 409 c.p.c., n. 3, ritenendo che il rapporto tra amministratore e società per azioni presentasse i caratteri della continuità e del coordinamento con l'attività svolta dall'impresa societaria, richiesti da tale norma per affermare la competenza per materia del giudice del lavoro.

Il tentativo di dare soluzione al contrasto è stato compiuto da queste S.U. con la sentenza n. 10680 del 1994, la quale, ancora una volta per risolvere una questione di rito e competenza (si trattava di stabilire innanzi a quale giudice dovesse essere sottoposta l'azione proposta dall'amministratore contro la società da lui amministrata per il rimborso di spese da lui effettuate in adempimento del mandato), prese netta posizione a favore della qualificazione del rapporto di amministrazione in termini di rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3.

Il principio enunciato dalla sentenza è il seguente: La controversia nella quale l'amministratore di una società per azioni, o ente assimilato, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3, atteso che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività come quella resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società.

L'enunciato si articola in quattro essenziali proposizioni: a) l'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non esclude la configurabilità, nei rapporti interni, di un vincolo di natura obbligatoria tra l'amministratore stesso e l'ente da lui gestito, nè la conseguente distinzione, in quest'ambito, di due centri d'interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto; b) l'attività che l'amministratore è tenuto a prestare in favore della società presenta i caratteri della personalità, della continuazione e della coordinazione, e quindi rientra nella previsione dell'art. 409 c.p.c., n. 3; c) la circostanza che tale attività sia finalizzata al conseguimento dello scopo sociale, ed abbia perciò contenuto imprenditoriale, non impedisce di ritenerla parasubordinata, non foss'altro che un analogo contenuto è ravvisabile anche nell'attività dell'institore, il quale certamente opera in posizione di lavoratore subordinato; d) la difficoltà d'ipotizzare una situazione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società non vale ad escludere il carattere parasubordinato del relativo rapporto, perchè l'indicata situazione di debolezza non costituisce un presupposto di applicabilità della disciplina processuale delle controversie in materia di lavoro.

3.3 - La giurisprudenza successiva alla sentenza a S.U. del 1994.

Si diceva in precedenza del "tentativo" operato da queste S.U. nel 1994 di dare un definitivo assetto al tema, siccome quella sentenza ha avuto sicuramente il pregio di fondare l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, senza tuttavia spegnere i contrasti che nei più di venti anni a seguire hanno caratterizzato le decisioni in argomento. Contrasti che, per un verso, sono stati fomentati dalla sempre più diversificata dottrina e che, per altro verso, sono la necessaria conseguenza del mutato quadro normativo, non solo in materia societaria.

A fronte, dunque, di numerosissime sentenze che hanno, per finalità varie, ribadito la natura parasubordinata del rapporto in questione, se ne individuano altre che, invece, sono tornate ad affermare la tesi del rapporto di lavoro autonomo, pur con generico riferimento all'immedesimazione organica. Altre ancora - come vedremo - hanno affermato la natura autonoma e tipica del rapporto societario.

In quest'ordine di idee, s'è affermata la legittimità della previsione statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore di società (Cass. n. 2861/02), s'è esclusa l'applicabilità al rapporto del disposto dell'art. 36 Cost., con conseguente affermazione di disponibilità e rinunciabilità del compenso (Cass. n. 19714/12), oppure s'è affermato che, in caso di revoca senza giusta causa, la liquidazione dei relativi danni debba avvenire secondo i criteri generali degli artt. 1223 e 2697 c.c., e non equiparando la vicenda alla risoluzione di un contratto di lavoro subordinato (Cass. n. 23557/08).

Neppure da trascurare è il filone giurisprudenziale il quale, in maniera incontrastata, esclude da molti decenni che il privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, assista il credito del compenso in favore dell'amministratore o liquidatore di società. Teoria fondata sulla constatazione che l'attività svolta da quei soggetti non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con conseguente sopportazione del rischio ed, a differenza di quella del prestatore d'opera, non è determinata dai contraenti preventivamente, nè è determinabile aprioristicamente (tra le varie e più recenti, cfr. Cass. n. 22046/14, n. 4769/14, n. 11652/07, n. 13805/04).

Si dirà in seguito della recente ed innovativa tesi giurisprudenziale del "rapporto societario", riferita al disposto del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), che detta criteri per l'individuazione della competenza per materia del tribunale delle imprese.

3.4 - Critiche alla teoria del rapporto parasubordinato.

Il mutato assetto normativo sviluppatosi in questo lungo lasso di tempo, la nuova configurazione dell'intero sistema societario derivante dalle novelle legislative, il diverso approccio alla materia che non tenga conto di problematiche attinenti solo alla competenza ed al rito, impongono alle S.U. un radicale ripensamento rispetto alla propria decisione del 1994 ed alle conseguenze che ne sono derivate e ne derivano trasversalmente in vasti campi dell'ordinamento.

Ponendo a raffronto i quattro enunciati sui quali fonda quella sentenza (cfr. supra par. 3.2) ed il disposto dell'art. 409 c.p.c., n. 3, (che fa riferimento ad "una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato") occorre rilevare che quello sub a) deve essere senz'altro concordato (seppure con i limiti dei quali si dirà in seguito), nella considerazione che l'immedesimazione organica può aver rilievo nei rapporti con i terzi, ma nei rapporti interni effettivamente sussiste una relazione obbligatoria tra soggetti affatto distinti tra loro. Difficilmente, invece, può essere prestata adesione agli altri enunciati contenuti in sentenza. Soprattutto all'affermata esistenza del fondamentale requisito del coordinamento, che in essa rimane mera asserzione, nè sviluppata, nè dimostrata.

Le perplessità sul punto, che furono avanzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito già all'indomani della pubblicazione della sentenza in commento, risultano oggi quanto mai rafforzate alla luce delle novelle susseguitesi in campo societario dal 2003 in poi.

E' opinione unanime, condivisa da dottrina e giurisprudenza, che il coordinamento presupposto dalla disposizione di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, deve essere inteso in senso verticale, ossia deve rappresentarsi come una situazione per cui il prestatore d'opera parasubordinata è soggetto ad un coordinamento che fa capo ad altri, in un rapporto che deve presentare connotati simili a quelli del rapporto gerarchico propriamente subordinato. E' per questo, ossia al fine di favorire la parte normalmente più debole, che il rapporto parasubordinato è assoggettato dal legislatore alla medesima disciplina processuale prevista per quello subordinato. In altri termini, l'attività coordinata è sinonimo di attività in qualche misura eterodiretta o, comunque, soggetta ad ingerenze o direttive altrui.

Requisito, questo, che - più che mai nell'attuale quadro normativo - non è affatto individuabile rispetto all'attività dell'amministratore societario, neanche se si volesse ritenere (come sembra, per fugaci accenni, ritenere la sentenza del 1994) che questi sia soggetto al coordinamento dell'assemblea dei soci.

Al contrario, la riforma del diritto societario rende l'amministratore il vero egemone dell'ente sociale. A lui spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa, con il solo limite di quegli atti che non rientrano nell'oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.); il suo potere di rappresentanza è generale e concerne anche gli atti estranei all'oggetto sociale (art. 2384 c.c., comma 1); se è amministratore unico ha sia il potere di gestione, sia quello di rappresentanza; in eccezione ai principi generali, è stabilito che le limitazioni ai suoi poteri (sia di rappresentanza, sia di gestione) che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti (non quelle legali) non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, fatta salva la cd. exceptio doli (art. 2384, comma 2, c.c.).

Quanto, poi, al rapporto tra assemblea ed amministratore, la novella consente di escludere affatto l'ipotizzabilità di un coordinamento imposto dalla prima al secondo.

Questo rapporto emerge da due disposizioni: il già citato art. 2380 bis c.c., che, come s'è visto, attribuisce la gestione dell'impresa in via esclusiva all'amministratore, e l'art. 2364 c.c., n. 5, per il quale l'assemblea ordinaria delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori.

Dal raffronto si deduce che la competenza gestoria dell'assemblea ha carattere delimitato e specifico: ossia, sussiste solo per gli atti espressamente attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, mentre quella degli amministratori ha carattere generale e sussiste per tutti gli atti d'impresa che non sono riservati all'assemblea e che si pongono in rapporto di mezzo a fine rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale. Quest'ultima cessa, per lasciare il campo a quella dell'assemblea, solo quando si tratta di iniziative che comportino una sostanziale modifica, diretta o indiretta, dell'oggetto sociale.

Inoltre, non è possibile riservare statutariamente all'assemblea la decisione di compiere l'atto ma può essere solo prevista una mera autorizzazione a compiere l'atto, nel senso che la decisione del compimento dell'atto rimane pur sempre riservata all'amministratore, il quale può decidere di non compiere l'atto, benchè l'assemblea l'abbia autorizzato a farlo. In ogni caso, l'autorizzazione al compimento degli atti deve essere oggi prevista dallo statuto.

In conclusione, se per "coordinamento" (quale presupposto indispensabile perchè ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3, possa individuarsi un'attività parasu-bordinata) deve intendersi l'eterodirezione dell'attività stessa, si può categoricamente escludere che la funzione dell'amministratore societario ne sia soggetto.

Per altro verso, non può farsi a meno di rilevare che la soggezione al coordinamento è riflesso di una situazione di debolezza contrattuale che costituisce il senso stesso della summenzionata disposizione, dal momento che è proprio la presupposta inferiorità di una parte rispetto all'altra a giustificare l'equiparazione del lavoratore parasubordinato a quello subordinato. La sentenza del 1994 liquida l'argomento ritenendo che "quest'elemento è di incerta definizione e, quel che più conta, è di contenuto sociologico, ossia valido quale ausilio interpretativo in quanto idoneo a ricostruire la ratio legis, ma non è assumibile quale presupposto di applicabilità di una norma".

Ritengono, piuttosto, oggi le S.U. che, se quest'elemento è idoneo a ricostruire la ratio legis, nella vicenda che ci occupa l'accertata assenza di una situazione di debolezza contrattuale conforta la tesi dell'inconfigurablità dell'amministratore societario quale lavoratore parasubordinato.

3.5 - La tesi del rapporto societario.

Tutto ciò premesso, è indispensabile rappresentare che la giurisprudenza di legittimità è recentemente pervenuta alla profonda rivisitazione del tema ed al superamento degli ambiti tra i quali finora s'era mossa, sostenendo che il rapporto fra l'amministratore e la società debba essere ricondotto nell'ambito dei "rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario" cui fa riferimento il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), per l'individuazione della competenza per materia del tribunale delle imprese.

In questo condivisibile ordine d'idee, tutta la giurisprudenza (che ha trovato la sua basilare affermazione proprio nella pronuncia delle S.U. n. 10680 del 1994) non è più compatibile con il citato intervento legislativo che, appunto, ha attribuito al tribunale delle imprese la competenza relativa alle controversie in materia di rapporti societari, nella loro complessità, che coinvolgano amministratori e società, rendendo ormai irrilevante la distinzione fra l'attività a rilevanza esterna degli amministratori e il rapporto di natura obbligatoria di questi ultimi con la società.

Nell'esegesi dell'ultima disposizione normativa in commento, è stato correttamente osservato (in particolare da Cass. n. 14369/15) che tra i "rapporti societari" ai quali essa fa riferimento deve necessariamente comprendersi il rapporto tra società ed amministratori, data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire. In altri termini, tale rapporto è rapporto "di società" perchè serve ad assicurare l'agire della società, non assimilabile, in quest'ordine di idee, nè ad un contratto d'opera (in questo senso, cfr. già Cass. 22046/14), nè tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato.

Così ragionando, ossia facendo riferimento alla natura del rapporto come di tipo "societario", la citata Cass. n. 14369/15 ha ricompreso nella competenza del tribunale delle imprese la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di delibera di revoca di un intero consiglio di amministrazione per giusta causa, mentre Cass. n. 2759/16 ha ammesso il ricorso ad arbitri anche nelle controversie tra amministratori e società attinenti al profilo interno dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano (quale, ad esempio, il diritto al compenso), ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari. Giova, infine, ricordare che già il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 130, introducendo l'art. 144 ter disp. att. c.p.c., aveva escluso che tra le controversie previste dall'art. 409 c.p.c., fossero comprese quelle di cui all'art. 50 bis c.p.c., comma 1, n. 5, seconda parte, (tra cui l'azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti dei suoi amministratori), controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale. L'art. 50 bis c.p.c., è stato poi modificato dalla L. n. 262 del 2005, art. 15, (Tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari).

4 - Un'opportuna precisazione.

E' indispensabile precisare che tutto quanto finora affermato concerne la figura dell'amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. Non è escluso, però, che s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera.

E' il caso ben delineato dalla risalente Cass. n. 1796/96, la quale, affermata la compatibilità giuridica tra le funzioni del lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, precisa che la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto; essendo indispensabile, da una parte, accertare l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, dall'altra, la ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale. Nella specie, si trattava di un soggetto che originariamente era stato assunto dalla società con la qualifica di dirigente e, solo successivamente, era stato investito della carica di componente nel consiglio di amministrazione, da lui in alcune occasioni presieduto. Il menzionato precedente di legittimità ha così respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del dirigente in assenza di prova, da parte della società, della cessazione del rapporto subordinato e della sua sostituzione con un rapporto diverso che attribuiva all'ex lavoratore il potere di assumere decisioni imprenditoriali travalicanti la sfera di attribuzioni di un dirigente, stante l'ammissibilità della coesistenza del rapporto di lavoro subordinato con le diverse e non interferenti funzioni amministrative.

giovedì 17 giugno 2021

Come va valutata la volontà delle parti ai fini della subordinazione?




Cass. 14/06/2021, n. 16720

Ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito, rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente; ciò dicasi anche con specifico riguardo al contratto a progetto, dovendo attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti.

giovedì 22 aprile 2021

 Quando il dirigente con cariche sociali è un lavoratore subordinato?


Cass. 20 aprile 2021

Ai fini della qualificazione come lavoro subordinato del lavoro del dirigente - quando questi sia titolare di cariche sociali (perché preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa), goda di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesti non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico – è necessario verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all'interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, e se possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve od attenuata (cd. subordinazione attenuata), alle direttive, agli ordini ed ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale.

venerdì 5 marzo 2021

 Che definizione da la Corte di Giustizia Europea della  subordinazione?



Corte giustizia Unione Europea Sez. I, 25/02/2021, n. 804/19

La nozione di «contratto individuale di lavoro, di cui all'articolo 20 del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretata in modo autonomo al fine di garantire l'applicazione uniforme delle norme sulla competenza stabilite da tale regolamento in tutti gli Stati membri. Tale nozione presuppone un vincolo di subordinazione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, dato che la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona sia obbligata a svolgere, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la sua direzione, prestazioni in contropartita delle quali ha il diritto di percepire una retribuzione.

lunedì 28 dicembre 2020

 Come va qualificato il rapporto con il rider?




Tribunale Bologna Sez. lavoro, Decr., 14-04-2020

osservato infatti che l'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, come novellato dal D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella L. 2 novembre 2019, n. 128, dispone che "A far data dal 1 gennaio 2016. si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni dì cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali";

osservato altresì che la Suprema Corte, nel recente arresto n. 1663/2020, ha chiarito che, con la norma sopra citata - nel testo previgente, applicabile ratione temporis alla fattispecie portate all'attenzione della Corte - il legislatore ha inteso, in una ottica sia di prevenzione sia "rimediale", selezionare "taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori" e "in ogni caso ha, poi. stabilito che quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una proiezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato";

che la Cassazione ha inoltre precisato che si tratta "di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea" aggiungendo che l'intento protettivo del legislatore appare confermato dalla novella del 2019, "la quale va certamente nel senso di rendere più facile l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza - per l'applicabilità della norma - di prestazioni "prevalentemente" e non più "esclusivamente" personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all'elemento della "etero- organizzazione", eliminando le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro", cosi mostrando chiaramente l'intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione";

che pertanto, alla luce della recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di tutela dei riders, non pare oggi potersi dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro, l'intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa, la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro fra cui rientrano tutte le norme che prevedono l'obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);

osservato da ultimo, con specifico riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che ha disposto sull'intero territorio nazionale la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub. ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ha consentito la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio "nel rispetto delle norme igienico -sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto", con ciò implicitamente onerando l'imprenditore di provvedere a garantire il richiesto rispetto delle prescrizione igienico-sanitarie previste per l'attività di trasporto e consegna a domicilio del cibo, e ciò a tutela della salute non solo degli operatori, ma anche dell'utenza del servizio e, con essa, della collettività intera;

che nel novero delle prescrizioni igienico sanitarie appare ragionevolmente ricompreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti, mascherine e prodotti igienizzanti, di cui peraltro il citato DPCM raccomanda l'adozione nell'ambito di tutte le attività produttive e che appaiono vieppiù necessarie nello svolgimento di quelle attività che comportano il contatto con il pubblico: osservato che tale conclusione trova conforto anche nella condotta ante cansam della società resistente la quale, a fronte delle reiterate richieste del ricorrente di essere rifornito dei dispositivi di protezione individuale (doc. 6 rie.), non solo non ha opposto alcun rifiuto ma, al contrario, ha espressamente ribadito la propria disponibilità a fornire detti dispositivi, giustificando il ritardo nell'evadere la richiesta con motivazioni di carattere pratico e organizzativo (l'alto numero delle richiesta ricevute e le difficoltà a reperire sul mercato i dispositivi di protezione) che, seppure astrattamente plausibili, non appaiono costituire insormontabile ostacolo all'adempimento dell'obbligo imposto dalla legge al datore di lavoro; che pertanto si ravvisa il fumus boni iuris del diritto del ricorrente alla consegna dei D.P.I. meglio descritti in ricorso;

mercoledì 9 dicembre 2020

 Quando il rapporto con i rider può essere considerato subordinato?


Tribunale Palermo, 24/11/2020

Tenuto conto delle sue concrete modalità di svolgimento, il rapporto di lavoro intercorrente tra rider e società di gestione della piattaforma, deve essere qualificato come subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. La prestazione dei rider risulta, infatti, completamente organizzata dall'esterno e la libertà del rider di scegliere se e quando lavorare, su cui si fonda la natura autonoma della prestazione non è reale, ma solo apparente e fittizia. Conseguentemente la disconnessione e la mancata riattivazione dell'account del lavoratore configura un licenziamento per fatti concludenti qualificabile come licenziamento orale quindi nullo. Da tale premessa deriva la condanna della società di gestione della piattaforma, da qualificarsi imprenditore del settore trasporti, logistica e distribuzione, alla reintegrazione del rider illegittimamente licenziato.

venerdì 6 novembre 2020

 Come deve essere determinata la subordinazione?



Cass. 03/11/2020, n. 24391

Non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione, inteso quale vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, neanche  il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo.

giovedì 8 ottobre 2020

 Quali sono gli elementi della subordinazione?



Cass. 02/10/2020, n. 21194

Il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questo mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.

sabato 26 settembre 2020

 Come deve essere determinata la sussistenza della subordinazione?


Cass. 23/09/2020, n. 19982

In tema di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, lo stesso, va condotto privilegiando il piano dell'effettività piuttosto che quello delle formali risultanze documentali, con la conseguenza che laddove il giudice accerti (come nel caso di specie) la ricorrenza del pieno inserimento organico del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale, attestata dal manifestarsi di ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non di mere direttive di carattere generale, nonché rivelata dall' esercizio della potestà organizzativa del datore di lavoro, concretizzatasi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività, può ritenersi realizzata la tangibile differenziazione della subordinazione rispetto al lavoro autonomo.

lunedì 14 ottobre 2019


Quando l'attività giornalistica è svolta in regime di subordinazione?


Corte d'Appello Genova Sez. lavoro Sent., 17/08/2019


In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'elemento della subordinazione, ove evidenziato dall'esistenza dell'obbligo del lavoratore, permanente tra una corrispondenza e l'altra, di raccogliere e trasmettere al giornale notizie e servizi in modo continuativo ed entro termini prefissati, non può essere escluso per l'esistenza di un potere decisionale del direttore del giornale in ordine alla scelta delle notizie e dei servizi da pubblicare, né per l'aleatorietà del compenso, rapportato soltanto ai "pezzi" accettati e pubblicati.

giovedì 26 settembre 2019

Quali sono gli indici della subordinazione?



Cass. 20/09/2019, n. 23520




La natura subordinata del rapporto di lavoro svolto da un medico presso una clinica privata, ove non è agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, può legittimamente desumersi dalla natura delle mansioni assegnate al professionista, qualora prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni. Rileva in tal senso l'organizzazione, da parte di detti sanitari sovraordinati, del servizio, dei turni e delle sostituzioni del prestatore (nonché nella specie l'ordine reso alla professionista di prestare servizio anche in reparti diversi da quello della propria specializzazione.)