Visualizzazione post con etichetta appello notifica. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta appello notifica. Mostra tutti i post

giovedì 25 giugno 2026

  Nel rito del lavoro cosa comporta la violazione del termine di notifica ex art. 435 comma 2 cpc?


Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro, Sentenza, 07/05/2026, n. 287


Nel rito del lavoro, la violazione del termine di cui all’art. 435, comma 2, c.p.c. per la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione  dell’udienza non comporta l’improcedibilità del gravame, ma integra una nullità della   notificazione sanabile ex tunc per effetto della costituzione dell’appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c., non potendosi desumere dal principio di ragionevole durata del processo di  cui all’art. 111 Cost. una sanzione processuale più grave per un vizio comunque sanabile.

mercoledì 3 luglio 2024

 La notifica dell'atto di appwllo a mezzo pec cui non sia allegato il ricorso costituisce nullità insanabile?


Cass. 01/07/2024, n. 17969



Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).

giovedì 14 maggio 2020

In caso di mancato rispetto del termine di notifica dell'appello ex art. art. 435 cpc cosa determina la costituzione dell'appellato?



Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/04/2018, n. 9735

Secondo giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadita, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto d'appello e la data dell'udienza di discussione (ai sensi dell'art. 435 c.p.c., comma 3) configura un vizio della notificazione che produce nullità ed impone l'ordine di rinnovazione della notificazione stessa in applicazione dell'art. 291 c.p.c. solo in difetto di costituzione dell'appellato. Il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorchè effettuata al solo scopo di far valere la nullità, (stante la certezza del raggiungimento dello scopo dell'atto), salva la facoltà dell'appellato di chiedere, all'atto della costituzione, un rinvio dell'udienza per usufruire dello intero periodo previsto dalla legge ai fini di un'adeguata difesa (cfr. ex multis Cass. 9 aprile 1988, n. 2804; Cass. 2 maggio 2006, n. 10119; Cass. 4 aprile 2008, n. 8777; Cass. 14 gennaio 2010 n. 488; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25684).