Il licenziamento collettivo può essere limitato.itato ad un reparto?
giovedì 20 luglio 2023
venerdì 14 luglio 2023
Il licenziamento collettivo può essere limitato ad un reparto?
Cass. 12/07/2023, n. 19872
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ferma la regola generale di cui al primo comma dell'art. 5, L. n. 223 del 1991, secondo cui l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale, ma ciò purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 dei 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine. Ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti, con la conseguenza che qualora nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali. In particolare, non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
venerdì 20 maggio 2022
mercoledì 4 maggio 2022
Entro quali limiti possono limitarsi gli esuberi le corso di un licenziamento collettivo ad un solo reparto?
Cass. 28/04/2022, n. 13352
La platea dei lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia, poichè ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda, previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
venerdì 18 febbraio 2022
Quando può essere limitato ad un reparto o una sola unità produttiva la platea dei lavoratori da comparare in caso di licenziamento collettivo?
mercoledì 19 gennaio 2022
Nella determinazione dei lavoratori da licenziare in una procedura di licenziamento collettivo la scelta può essere limitata a coloro che operano presso una singola sede?
venerdì 13 novembre 2020
Il licenziamento collettivo può essere limitato ad un solo reparto o unità produttiva?
venerdì 16 ottobre 2020
Il licenziamento collettivo può essere limitato agli addetti di un solo reparto?