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giovedì 16 novembre 2023

 Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali entro tre mesi dall'invio della contestazione si perfeziona anche in caso di compiuta giacenza della contestazione?




Cass. pen., Sez. III, 12/07/2023, n. 4573




In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza", dando luogo a una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione. Così che, trattandosi di illecito omissivo istantaneo, la consumazione è alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché non può dedursi l'assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi.

martedì 1 agosto 2023

 I dm10 e gli un'immensa sono prova della corresponsione delle retribuzioni ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute?



Cass. 30/06/2023, n. 32967

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.

martedì 21 giugno 2022

 In seguito alla parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali intervenute con il Dlgs 8 del 2016, per le fattispecie consumate prima dell'entrata in vigore che regime sanzionatorio si applica?


In forza dell'art. 8 del dlgs 8 del 2016
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 

2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

lunedì 25 maggio 2015

Costituisce reato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori?





Con l'art. 3, comma 6, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. il comma 1 bis dell' art. 2 del DL 1983 n. 463 che disciplina l'omesso versamento delle ritenute previdenziali assistenzili è il seguente:

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione .

1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate .

1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso


PRECEDENTEMENTE

In forza del comma 1 bis DL 1983 n. 463 vecchio testo,  l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori “e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino  a  lire due milioni. Il datore di lavoro  non  e'  punibile  se  provvede  al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.


In particolare:


In base all’art. 2 commi 1,2, 1 bis  e 1 ter del DL 463 del 1983:

2. . Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 1969 b. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione .

1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bisovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate”

Da notare che l’art. 2 della legge delega n. 67 del 2014 comma 2 lettera c) ha delegato il governo a “  trasformare  in  illecito  amministrativo  il  reato  di  cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo  di 10.000 euro annui e preservando comunque  il  principio  per  cui  il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede  al  versamento  entro  il  termine  di   tre   mesi   dalla contestazione  o  dalla  notifica  dell'avvenuto  accertamento  della violazione”.

Sulla operatività della legge delega in assenza di decreti delegati in  giurisprudenza:

contra

Cass. pen. Sez. III, 14/04/2015, n. 20547 “Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'art. 2, comma 1-bis, dl 463 del 1983 conv. in l. 638 del 1983, non può ritenersi abrogato per effetto diretto dell'art. 2 comma 2 lett. c. l. 67 del 2014, posto che quest'ultima conferisce al governo una delega, implicante, ai fini della prevista depenalizzazione della fattispecie di reato, il suo esercizio mediante emanazione di apposito decreto delegato”

Cass. 31 luglio 2014 – 17 settembre 2014 n. 38080 “L’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce reato (ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito in l. n. 638 del 1983) anche a seguito della depenalizzazione, per omessi versamenti fino a dieci­mila euro annui, prospettata dall’art. 2, 2° comma, lett. c), l. n. 67 del 2014, costituendo quest’ultima mera norma di dele­gazione, non ancora attuata dal governo con decreto legisla­tivo”

 a favore


Tribunale di Asti; sentenza 20 giugno 2014 – 27 giugno 2014; Giud. Corato; “L’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non costituisce più reato (per il caso di importo fino a dieci­mila euro annui) in forza della previsione della futura depe­nalizzazione operata dall’art. 2, 2° comma, lett. c), l. n. 67 del 2014, in quanto tale disposizione, ancorché norma di de­legazione, va considerata, in virtù di una interpretazione si­stematica che tiene anche conto delle risultanze di Corte cost. 21 maggio 2014, n. 139, già direttamente produttiva di effetti giuridici