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martedì 29 aprile 2025

 Come si determina la giusta retribuzione?


Cass. 23/04/2025, n. 10648


La retribuzione dovuta per prestazioni di lavoro, comprese quelle relative ai turni di reperibilità presso il luogo di lavoro, deve essere conforme ai criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36Cost.; il giudice deve fare riferimento, in via preliminare, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può discostarsi motivatamente quando la stessa contrasti con detti criteri

lunedì 30 ottobre 2023

 Il giudice può disapplicare il salario previsto da un  ccnl se viola l'art. 36 Costituzione?




Tribunale Bari, Sez. lavoro, 13/10/2023, n. 2720

In tema di "salario minimo costituzionale" il giudice di merito ha la possibilità, in base all'art. 36 Cost., di "disapplicare" il trattamento insufficiente applicato nei singoli casi, anche se corrispondente a un contratto collettivo nazionale e firmato dai sindacati maggiormente rappresentativi. Al posto del trattamento insufficiente, va garantito un trattamento congruo sempre ex art. 36 Cost. corrispondente a un contratto collettivo di settore analogo o per mansioni simili, oppure determinato in base ad altri criteri. La sanzionabilità d'ufficio di congruità ex art. 36 Cost. vale anche nei confronti di ipotetici contratti collettivi "erga omnes" in ragione del diverso campo di applicazione dell'art. 36 rispetto all'art. 39, comma 2°, Cost.

giovedì 5 ottobre 2023

 Come si determina la giusta retribuzione ex art.36 cost. ?


Cass. civ., Sez. lavoro, 02/10/2023, n. 27711



Nell'attuazione dell'art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.

sabato 30 gennaio 2021

Quale retribuzione deve essere presa come riferimento per la determinazione del minimo costituzionale? 


Cass. 27/01/2021, n. 1756

In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, anche nell'ipotesi in cui assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cd. minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità.

giovedì 19 novembre 2020

 Come si determina la retribuzione ex art. 36 Cost.?



Cass. 10014 del 2016: “Va disatteso altresì, il secondo profilo di doglianza, con il quale si critica la sentenza impugnata per il mancato computo nella determinazione delle differenze retributive liquidate, degli scatti di anzianità e della quattordicesima mensilità oltre  che del calcolo dei relativi importi nel t.f.r. La pronuncia è infatti conforme a diritto, collocandosi nel solco dei principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, alla cui stregua "In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti  di  anzianità  e delle  mensilità  ulteriori rispetto alla  tredicesima ". (vedi ex aliis, Cass. 4/12/2013 n. 27138, Cass. 4/6/2008 n. 14791). Il contratto collettivo di settore, rappresenta, infatti, il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione quindi, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive oltre  la tredicesima (Cass. 18/3/2004 n.5519). Si tratta di principi con i quali questa Corte ha definito con continuità la disciplina delle fattispecie in cui non rinvenga applicazione diretta del c.c.n.l. di settore e sia d'uopo il ricorso ai parametri della retribuzione adeguata secondo i canoni di rango costituzionale, e dai quali non vi sono motivi per discostarsi.

 

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/12/2013, n. 27138 In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva e con esclusione, pertanto, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima. Ne consegue che per la determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di pronta reperibilità, in quanto voce retributiva tipicamente contrattuale. (Cassa con rinvio, App. Roma, 03/08/2010)

 

 

Ed ancora: “ il giudice, per valutare la sufficienza della retribuzione  del lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., può utilizzare la disciplina collettiva del diverso settore come parametro di raffronto e quale criterio orientativo, limitatamente alla retribuzione base senza riguardo per gli altri istituti contrattuali ed esclusa ogni automatica applicazione. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 21 Maggio 2004) …  la Corte d'appello, accogliendo questa tesi e tenendo conto di tutte le voci retributive previste nel contratto collettivo delle imprese commerciali e non soltanto dei minimi, ha disatteso la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disciplina collettiva adoperata dal giudice come termine di riferimento per valutare la sufficienza della retribuzione ex art. 36 cit., può trovare applicazione non automatica ma soltanto quale criterio orientativo, ossia limitatamente alla retribuzione base e senza riguardo ad altri istituti contrattuali (Cass. 21 gennaio 1985, n. 237, 13 marzo 1990, n. 2021, 2 maggio 1190, n. 3617);

 

Dello stesso avviso la giurisprudenza di merito:

 

Tribunale Ascoli Piceno Sez. lavoro, 19/02/2016

 

In tema di adeguamento della retribuzione ex art 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima.

 

Tribunale Milano Sez. lavoro, 08/04/2015

 

In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima.


lunedì 10 dicembre 2018

Come si determina la retribuzione proporzionata e sufficiente?



Trib. Napoli 30-01-2018


Di conseguenza la disciplina collettiva può servire al giudice solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

Nella determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente a norma dell'art. 36 cost. il giudice poi non ha necessariamente l'obbligo di assumere a parametro i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune, non potendosi attribuire alla stessa, neppure indirettamente, efficacia erga omnes, e tenuto conto altresì della mancanza di alcun criterio legale di scelta nell'ipotesi di una pluralità di norme collettive contemporaneamente in vigore (Cass., sez. lav., 09-08-1996, 7383).

Ove il giudicante ritenga, per la determinazione della giusta retribuzione, di fare riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, non direttamente applicabili al rapporto, detti possono essere utilizzati soltanto quale parametro e quindi con esclusione dell'automatica applicazione degli istituti convenzionati di c.d. retribuzione indiretta, quali le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità, ovvero di altri istituti contrattuali quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, la Cassa Edile, o anche di quegli istituti per i quali esiste una disciplina legale, come è per lo straordinario (cfr. Cass., sez. lav., 09-08-1996, 7379).

Nel caso in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della sua retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost., il giudice dunque deve preliminarmente valutare se sussiste l'asserito difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, prendendo in considerazione l'importo globale della retribuzione di fatto percepita e non già isolate componenti della stessa retribuzione (Cass., sez. lav., 18-09-1995, 9868).

giovedì 11 gennaio 2018



Quali sono i parametri della giusta retribuzione che devono essere considerati dal giudice?


In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisca ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie, ben può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima. Ove il giudice del merito intenda discostarsi dalle indicazioni del contratto collettivo, ha l'onere di fornire opportuna motivazione, mentre costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore. Cass. 18 marzo 2004, n. 5519; Cass. civ. Sez. lavoro, 13/11/2009, n. 24092



In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva e con esclusione, pertanto, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima. Ne consegue che per la determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di pronta reperibilità, in quanto voce retributiva tipicamente contrattuale. Cass. civ. Sez. lavoro, 04/12/2013, n. 27138



In tema di diritto all'equa retribuzione per i lavoratori subordinati, il giudice di merito, nel determinare il compenso o la retribuzione base spettante al lavoratore subordinato, può, in mancanza di una specifica contrattazione di categoria, utilizzare alla stregua dell'art. 36 Cost. la disciplina collettiva di un settore - diverso da quello in cui di fatto ha operato il datore di lavoro - a semplici fini parametrici o di raffronto per la determinazione della sola retribuzione base spettante al lavoratore subordinato (senza riguardo agli altri istituti contrattuali). Cass. civ. Sez. lavoro, 29/03/2010, n. 7528



Ove il rapporto di lavoro sia regolato da un contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il giudice, per valutare la sufficienza della retribuzione del lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., può utilizzare la disciplina collettiva del diverso settore come parametro di raffronto e quale criterio orientativo, limitatamente alla retribuzione base, senza riguardo per gli altri istituti contrattuali ed esclusa ogni automatica applicazione. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/06/2008, n. 14791