Quando è possibile adibiri il lavoratore a mansioni appartenenti al livello inferiore?
Cass 02/02/2023, n. 3131
Secondo la disposizione di cui all'art. 2013 cod. civ., nel testo applicabile ratione temporis risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 81 del 2015, è consentita l'assegnazione del lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla relativa posizione. È dunque non giustificata l'assegnazione del lavoratore alle mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore quando abbia in precedenza svolto mansioni appartenenti al livello di inquadramento superiore in assenza di prova di una riorganizzazione aziendale destinata ad influire sulla posizione di lavoro dallo stesso ricoperta.
lavoro nella sua veste di titolare dei poteri direttivi ed organizzativi nell'impresa. Consegue che l'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto, della quale, a norma dell'art. 2103 c.c., non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica, comprende anche quella in cui la sostituzione riguardi un lavoratore assente per ferie o per il godimento di turni di riposo, difettando anche in tali casi quella effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell'acquisizione della qualifica superiore.