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giovedì 26 marzo 2026

 Quando un pubblico impiegato ha diritto a differenze retributive per mansioni superiori?


Cass. 24/03/2026, n. 7014

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento del diritto alle differenze  retributive per mansioni superiori impone al giudice un giudizio "trifasico" di sussunzione:  (a) individuazione della declaratoria e dei contenuti professionali del livello di inquadramento posseduto; (b) individuazione della declaratoria e dei contenuti  del livello rivendicato; (c) raffronto analitico tra tali declaratorie e le mansioni    in concreto svolte, in termini di abitualità, prevalenza, contenuto professionale  e responsabilità. È viziata la decisione che si limiti a formule generiche sulla "maggior    professionalità" o sui "più elevati profili di responsabilità", senza svolgere tale  comparazione, anche tenendo conto della diversa contrattazione collettiva succedutasi   ratione temporis.

sabato 19 ottobre 2024

 Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori determina il riconoscimento della relativa qualifica?

Cass. 25/09/2024, n. 25653

Il giudizio trifasico deve tener conto della contrattazione collettiva nazionale ma anche di quella integrativa vigente, al fine di verificare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza in quale inquadramento vadano sussunte fermo restando che tale operazione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

giovedì 13 giugno 2024

 Come si deve svolgere il giudizio sulle mansioni rivendicate dal dipendente superiore?


Cass. 11/06/2024, n. 16149


Nel giudizio relativo allo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte dal lavoratore le mansioni svolte, il comparto e il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa.

sabato 29 luglio 2023

 Quando l'espletamento di fatto delle mansioni dirigenziali da diritto al relativo trattamento economico?

Cass. 26/07/2023, n. 22579

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone in ogni caso l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio. Ove manchi l'istituzione dell'ufficio dirigenziale, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l'attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell'ufficio che viene in rilievo.

giovedì 15 settembre 2022

 Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori da diritto alla relativa retribuzione?



Cass. 12/09/2022, n. 26821

In tema di assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione, sicché il diritto va escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento.

lunedì 18 novembre 2019

Quando spettano gli emolumenti per mansioni superiori nel pubblico impiego?


Cass. 13-11-2019, n. 29421

Infatti, secondo quanto si desume dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 4, il diritto alla percezione degli emolumenti relativi allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento può aversi solo allorquando vi sia "effettiva prestazione". La norma citata riguarda in effetti il caso di valida assegnazione, ma è intrinseco alla fattispecie il fatto che analoga regola valga anche per la assegnazione (nulla) a mansioni superiori ai sensi del successivo comma 5 medesimo art. 52.

La mera attitudine o competenza astratta a svolgere tutte le fasi del processo di assegnazione, su cui alla fine fa leva la sentenza, se poi se ne siano di fatto svolte solo alcune, non è dunque idonea al riconoscimento del diritto rivendicato.

giovedì 27 dicembre 2018

Quando le mansioni sono considerate equivalenti nel pubblico impiego?


Cass. Ord., 17/12/2018, n. 32592

In materia di pubblico impiego, non sussiste violazione dell'art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001 nell'ipotesi in cui le nuove mansioni assegnate al dipendente rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo. Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti, invero, è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita. Tale nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro. (Nel caso concreto risulta positivamente accertato che la posizione organizzativa attribuita alla lavoratrice, al suo rientro dal congedo per maternità, con il riassetto organizzativo attuato dall'Ente, corrispondeva ala categoria di inquadramento dalla medesima posseduta.)

giovedì 11 ottobre 2018

Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori determina il diritto al pagamento del relativo trattamento?

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/06/2018, n. 16698 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la reggenza di un ufficio dirigenziale è contraddistinta dalla straordinarietà e temporaneità; pertanto, ove tale situazione si protragga senza che, nei limiti temporali ordinari, sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante, al dipendente che svolge mansioni dirigenziali va riconosciuta la corresponsione dell'intero trattamento economico previsto - ivi ricompresa la retribuzione di posizione e quella di risultato - in applicazione del principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2012) 

Cass. civ. Sez. lavoro, 15/01/2018, n. 752 

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in assenza di un atto formale di preposizione all'ufficio momentaneamente sprovvisto di titolare, affinché si possa configurare l'esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, è necessario che queste siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni dirigenziali ad un ispettore generale dell'Inps, in sostituzione della dirigente assente per maternità, valorizzando la sola sottoscrizione dei prospetti relativi alla distribuzione del lavoro straordinario, senza procedere alla preliminare individuazione dei compiti riservati alla titolare dell'ufficio). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2011) 

Cass. civ. Sez. lavoro, 05/01/2018, n. 157 

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art 3, comma 79, della l. n. 244 del 2007) e dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif., in l. n. 863 del 1984, qualora il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro venga assegnato a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle indicate nel contratto, ferma la nullità dell'assegnazione, trova applicazione l'art. 52, comma 5, dello stesso d.lgs., sicché il lavoratore avrà diritto a percepire il trattamento retributivo fondamentale previsto dal contratto collettivo per la qualifica corrispondente alla prestazione resa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/01/2012) 

Cass. civ. Sez. lavoro, 15/01/2015, n. 616 

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di mansioni superiori (nella specie, per la reggenza di sede INAIL per la durata complessiva di un anno nelle more della copertura dell'incarico), spettante ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si traduce in un rigido automatismo, con erogazione al dipendente di un trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori, essendo sufficiente, anche per l'osservanza dell'art. 36 Cost., la somministrazione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza, la cui determinazione può essere derivata anche da una norma collettiva. (Rigetta, App. Brescia, 08/11/2008)