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sabato 15 aprile 2017



Quali sono i limiti in cui è possibile mantenere l’assegno di reversibilità in caso di altri redditi?



In base all’art. 1 comma 41 della legge 335 del 1995 “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".


Tabella F 
Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario


Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità. 


Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità. 


Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità. 


Il trattamento minimo per l'anno 2017 è fissato in 501,89 euro mensili.





lunedì 12 ottobre 2015

Perché l’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici , convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,) è incostituzionale?


Secondo la sentenza della Corte Costituzionale 70 del 2015 la norma è incostituzionale “nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”;


Ecco di seguito la motivazione:

“5.– La questione prospettata con riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. è fondata.
La perequazione automatica, quale strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta, fu disciplinata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), all’art. 10, con la finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere continuativo.
Per perseguire un tale obiettivo, in fasi sempre mutevoli dell’economia, la disciplina in questione ha subito numerose modificazioni.
Con l’art.19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nel prevedere in via generalizzata l’adeguamento dell’importo delle pensioni nel regime dell’assicurazione obbligatoria, si scelse di agganciare in misura percentuale gli aumenti delle pensioni all’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria.
Con l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», oltre alla cadenza annuale e non più semestrale degli aumenti a titolo di perequazione automatica, si stabilì che gli stessi fossero calcolati sul valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale modifica mirava a compensare l’eliminazione dell’aggancio alle dinamiche salariali, al fine di garantire un collegamento con l’evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale. L’art. 11, comma 2, previde, inoltre, che ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con legge finanziaria, in relazione all’andamento dell’economia.
Il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici governato dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) si prefigge di tutelare i trattamenti pensionistici dalla erosione del potere di acquisto della moneta, che tende a colpire le prestazioni previdenziali anche in assenza di inflazione. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. L’aumento della rivalutazione automatica opera, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 citato, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.
Tuttavia, l’art 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), con riferimento al meccanismo appena illustrato di aumento della perequazione automatica, prevede che esso spetti per intero soltanto per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Spetta nella misura del 90 per cento per le fasce di importo da tre a cinque volte il trattamento minimo INPS ed è ridotto al 75 per cento per i trattamenti eccedenti il quintuplo del predetto importo minimo. Questa impostazione fu seguita dal legislatore in successivi interventi, a conferma di un orientamento che predilige la tutela delle fasce più deboli. Ad esempio, l’art. 5, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede, per il triennio 2008-2010, una perequazione al 100 per cento per le fasce di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS.
In conclusione, la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico-evolutivo della materia, prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall’erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni.
6.– Quanto alle sospensioni del meccanismo perequativo, affidate a scelte discrezionali del legislatore, esse hanno seguito nel corso degli anni orientamenti diversi, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa.
L’art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) previde che, in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e, comunque, fino al 31 dicembre 1993, fosse sospesa l’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi, che introducesse aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell’INAIL. In sede di conversione di tale decreto, tuttavia, con l’art. 2, comma 1-bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), si provvide a mitigare gli effetti della disposizione, che dunque operò non come provvedimento di blocco della perequazione, bensì quale misura di contenimento della rivalutazione, alla stregua di percentuali predefinite dal legislatore in riferimento al tasso di inflazione programmata.
In seguito, l’art. 11, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), provvide a restituire, mediante un aumento una tantum disposto per il 1994, la differenza tra inflazione programmata ed inflazione reale, perduta per effetto della disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 438 del 1992. Conseguentemente, il blocco, originariamente previsto in via generale e senza distinzioni reddituali dal legislatore del 1992, fu convertito in una forma meno gravosa di raffreddamento parziale della dinamica perequativa.
Dopo l’entrata in vigore del sistema contributivo, il legislatore (art. 59, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») ha imposto un azzeramento della perequazione automatica, per l’anno 1998. Tale norma, ritenuta legittima da questa Corte con ordinanza n. 256 del 2001, ha limitato il proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di importo medio - alto, superiori a cinque volte il trattamento minimo.
Il blocco, introdotto dall’art. 24, comma 25, come convertito, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, ora oggetto di censura, trova un precedente nell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) che, tuttavia, aveva limitato l’azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
Si trattava – come si evince dalla relazione tecnica al disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2007 – di una misura finalizzata a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito, dell’innalzamento della soglia di accesso al trattamento pensionistico (il cosiddetto “scalone”) introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria).
L’azzeramento della perequazione, disposto per effetto dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, prima citata, è stato sottoposto al vaglio di questa Corte, che ha deciso la questione con sentenza n. 316 del 2010. In tale pronuncia questa Corte ha posto in evidenza la discrezionalità di cui gode il legislatore, sia pure nell’osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, e ha reputato non illegittimo l’azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato (superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS).
Al contempo, essa ha indirizzato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che «[…] le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta».
7.– L’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, oggetto di censura nel presente giudizio, si colloca nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (manovra denominata “salva Italia”) e stabilisce che «In considerazione della contingente situazione finanziaria», la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al già citato meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del cento per cento.
Per effetto del dettato legislativo si realizza un’indicizzazione al 100 per cento sulla quota di pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione. Il blocco integrale della perequazione opera, quindi, per le pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti.
Tale meccanismo si discosta da quello originariamente previsto dall’art. 24, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e confermato dall’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non discriminava tra trattamenti pensionistici complessivamente intesi, bensì tra fasce di importo.
Secondo la normativa antecedente, infatti, la percentuale di aumento si applicava sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 75 per cento.
Le modalità di funzionamento della disposizione censurata sono ideate per incidere sui trattamenti complessivamente intesi e non sulle fasce di importo. Esse trovano un unico correttivo nella previsione secondo cui, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
La norma censurata è frutto di un emendamento che, all’esito delle osservazioni rivolte al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Camera dei Deputati, Commissione XI, Lavoro pubblico e privato, audizione del 6 dicembre 2011), ha determinato la sostituzione della originaria formula. Quest’ultima prevedeva l’azzeramento della perequazione per tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a due volte il trattamento minimo INPS e, quindi, ad euro 946,00. Il Ministro chiarì nella stessa audizione che la misura da adottare non confluiva nella riforma pensionistica, ma era da intendersi quale «provvedimento da emergenza finanziaria».
La disposizione censurata ha formato oggetto di un’interrogazione parlamentare (Senato della Repubblica, seduta n. 93, interrogazione presentata l’8 agosto 2013, n. 3 – 00321) rimasta inevasa, in cui si chiedeva al Governo se intendesse promuovere la revisione del provvedimento, alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Dall’excursus storico compiuto traspare che la norma oggetto di censura si discosta in modo significativo dalla regolamentazione precedente. Non solo la sospensione ha una durata biennale; essa incide anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato.
Il provvedimento legislativo censurato si differenzia, altresì, dalla legislazione ad esso successiva.
L’art. 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità») ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell’applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l’azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014. Rispetto al disegno di legge originario le percentuali sono state, peraltro, parzialmente modificate.
Nel triennio in oggetto la perequazione si applica nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per i trattamenti di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Soltanto per il 2014 il blocco integrale della perequazione ha riguardato le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Il legislatore torna dunque a proporre un discrimen fra fasce di importo e si ispira a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza. Anche tale circostanza conferma la singolarità della norma oggetto di censura.
8.– Dall’analisi dell’evoluzione normativa in subiecta materia, si evince che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., principio applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013).
Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all’attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono.
La ragionevolezza di tali finalità consente di predisporre e perseguire un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3, secondo comma, Cost. così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici. Nell’applicare al trattamento di quiescenza, configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e nell’affiancarlo al criterio di adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), questa Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l’intento di inibire l’adozione di misure disomogenee e irragionevoli (fra le altre, sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l’aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un’esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell’art. 36 Cost.
Non a caso, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». Essa ha affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta», senza che ciò comporti un’automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l’ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l’attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell’art. 36 Cost. «consegue l’esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo» (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004).
Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di «un non sopportabile scostamento» fra l’andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993).
Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all’incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare, che, pur non incidendo in maniera diretta e immediata sulla spesa pubblica, non risulta del tutto indifferente per quest’ultima, poiché contribuisce alla tenuta complessiva del sistema delle assicurazioni sociali (sentenza n. 393 del 2000) e, dunque, all’adeguatezza della prestazione previdenziale ex art. 38, secondo comma, Cost.
Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all’adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali.
9.– Nel vagliare la dedotta illegittimità dell’azzeramento del meccanismo perequativo per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS per l’anno 2008 (art. 1, comma 19 della già citata legge n. 247 del 2007), questa Corte ha ricostruito la ratio della norma censurata, consistente nell’esigenza di reperire risorse necessarie «a compensare l’eliminazione dell’innalzamento repentino a sessanta anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’età minima già prevista per l’accesso alla pensione di anzianità in base all’articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243», con «lo scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l’art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge» (sentenza n. 316 del 2010).
In quell’occasione questa Corte non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Le pensioni incise per un solo anno dalla norma allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano «margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo». L’esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario è apparsa per esse meno pressante.
Questa Corte ha ritenuto, inoltre, non violato il principio di eguaglianza, poiché il blocco della perequazione automatica per l’anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite d’importo di sicura rilevanza, realizzava «un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste». La previsione generale della perequazione automatica è definita da questa Corte «a regime», proprio perché «prevede una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della prestazione». La scelta del legislatore in quel caso era sostenuta da una ratio redistributiva del sacrificio imposto, a conferma di un principio solidaristico, che affianca l’introduzione di più rigorosi criteri di accesso al trattamento di quiescenza. Non si viola il principio di eguaglianza, proprio perché si muove dalla ricognizione di situazioni disomogenee.
La norma, allora oggetto d’impugnazione, ha anche superato le censure di palese irragionevolezza, poiché si è ritenuto che non vi fosse riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento ma solo rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo. Le esigenze di bilancio, affiancate al dovere di solidarietà, hanno fornito una giustificazione ragionevole alla soppressione della rivalutazione automatica annuale per i trattamenti di importo otto volte superiore al trattamento minimo INPS, «di sicura rilevanza», secondo questa Corte, e, quindi, meno esposte al rischio di inflazione.
La richiamata pronuncia ha inteso segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, «esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità», poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d’acquisto delle pensioni.
Questa Corte si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità costituzionale un intervento che incida «in misura notevole e in maniera definitiva» sulla garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale (sentenza n. 349 del 1985).
Deve rammentarsi che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato.
10.– La censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sentenza n. 349 del 1985).
Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010.
Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. (fra le più recenti, sentenza n. 208 del 2014, che richiama la sentenza n. 441 del 1993). Su questo terreno si deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, ogniqualvolta si profili l’esigenza di un risparmio di spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo «al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l’intervento correttivo della Corte» (sentenza n. 226 del 1993).
La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell’art. 81 Cost.).
L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.
La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti.




mercoledì 5 agosto 2015

Come sono disciplinati gli accordi per eccedenza del personale con l’Inps regolati dagli art. 4 commi da 1 a 7 ter l. 92 del 2012?


In forza dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti  possono stipulare accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

In particolare possano accedere a tali incentivazioni i lavoratori che possano raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per rendere possibile tali accordi il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS una provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.


In particolare art. 4:

  1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che  impieghino  mediamente  piu'  di  quindici   dipendenti   e   le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare  l'esodo  dei lavoratori  piu'  anziani,  il  datore  di  lavoro   si   impegni   a corrispondere ai  lavoratori  una  prestazione  di  importo  pari  al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole  vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino  al  raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione puo' essere oggetto di  accordi  sindacali  nell'ambito  di  procedure  ex articoli  4  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente  conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
  2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma  1  debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di  vecchiaia  o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal  rapporto di lavoro.
  3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma  1,  il datore di lavoro  interessato  presenta  apposita  domanda  all'INPS, accompagnata dalla  presentazione  di  una  fideiussione  bancaria  a garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi.
  4. L'accordo di cui al comma 1 diviene  efficace  a  seguito  della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in  ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore  ed  al  datore  di
lavoro.  
  5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al  comma  1  il datore di lavoro e'  obbligato  a  versare  mensilmente  all'INPS  la provvista per la prestazione e per la  contribuzione  figurativa.  In
ogni caso, in assenza del  versamento  mensile  di  cui  al  presente comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni.  
  6. In caso di mancato versamento l'INPS  procede  a  notificare  un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica  senza l'avvenuto   pagamento   l'INPS   procede   alla   escussione   della fideiussione.
  7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalita'  previste  per  il  pagamento  delle  pensioni.  L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della  relativa  contribuzione figurativa.
  7-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  7   trovano applicazione anche nel caso in cui  le  prestazioni  spetterebbero  a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
  7-ter. Nel caso degli  accordi  il  datore  di  lavoro  procede  al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  della  legge n. 223  del  1991,  relativamente  ai  lavoratori  interessati, mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS  e  non  trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della  presente  legge. Resta inoltre ferma la possibilita' di  effettuare  nuove  assunzioni anche presso le unita' produttive interessate  dai  licenziamenti  in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991”.




L’Inps ha emesso la seguente circlolare 119 del 1 agosto del 2013 a commento della norma:

1. Quadro normativo

L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (allegato 1), rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

In particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991.

Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro presenta domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.

A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.

In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 24 del 19 giugno 2013, ha fornito indicazioni in merito alle fattispecie previste dalla norma, ai requisiti del datore di lavoro e dei lavoratori, e alle procedure amministrative.

Al riguardo, si fa presente che l’illustrazione che segue riguarda esclusivamente i soggetti i cui trattamenti di pensione debbano essere liquidati a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, confluite recentemente in INPS, per le quali si fa riserva di successive indicazioni.


2. Oggetto dell’intervento

La disposizione ha lo scopo di attuare, nei casi di eccedenza di personale, interventi nei confronti dei lavoratori più prossimi alla pensione da parte di datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, previsti da accordi stipulati tra i datori di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, e consistenti nell’erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e nel riconoscimento della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il pensionamento.

La prestazione è erogata in forma rateale in favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo di quattro anni (48 mesi).

La prestazione e la contribuzione sono a totale carico del datore di lavoro.


3. Requisiti per l’accesso alla prestazione

L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012 è subordinato all’espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

Nella prima ipotesi, nel preambolo dell’accordo le parti si daranno atto reciprocamente che l’accordo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali individuate dalla legge, dal quale risulti una situazione di eccedenza del personale, l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

3.1 Requisiti del datore di lavoro

La norma si applica ai datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impieghino mediamente più di quindici dipendenti. La media dei dipendenti verrà calcolata, in analogia a quanto previsto per altri istituti a sostegno del reddito, prendendo a riferimento la forza aziendale del semestre precedente la data di stipula dell’accordo sindacale relativo agli esuberi.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

3.2 Requisiti del lavoratore

La legge non individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione, ma ne subordina l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza, previsti dalla vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

Si richiama in proposito la circolare n. 35 del 2012 nella quale è illustrata la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato, nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15 bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni.

In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.

Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

La prestazione in esame è alternativa all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), essendo previsto l’esonero dalla contribuzione di finanziamento dovuta nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.

4. Presentazione dell’accordo aziendale

Preliminarmente, il datore di lavoro deve presentare alla sede INPS, presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento previsto dall’articolo 4 della legge n. 92/2012, a cui seguirà rilascio di apposito PIN per l’accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione in argomento.

A tal fine i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno avvalersi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)”, utilizzando un facsimile appositamente predisposto.

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive presso sedi INPS diverse, devono presentare l’accordo di esodo alla sede che gestisce la matricola aziendale principale, presso la quale avverrà il versamento della provvista mensile anticipata relativa a tutte le prestazioni previste dall’accordo di esodo.

La sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi:

  • Ø procede alla fase preliminare verificando la sussistenza dei prescritti requisiti in capo al datore di lavoro (v. punti 3 e 3.1);
  • Ø trasmette alla direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, comunicando l’esito delle verifiche di competenza effettuate, ai fini dell’attribuzione del codice di censimento dell’azienda;
  • Ø una volta attribuito il predetto codice di censimento da parte della direzione centrale pensioni, consegna al datore di lavoro esodante il predetto PIN.

Il datore di lavoro, in possesso del PIN di accesso alla procedura automatizzata, deve inserire nella stessa, secondo le specifiche tecniche che verranno fornite dall’Istituto, l’elenco dei lavoratori interessati, al fine della verifica da parte dell’Istituto del diritto all’accesso alla prestazione in capo ai lavoratori coinvolti nell’accordo di esodo.

L’accordo  viene validato dall’Istituto con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti, in caso di esodo volontario.

In caso, invece, di esodo derivante da accordo nell’ambito delle procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti impedisce la validazione dell’accordo, salvo le parti stipulanti abbiano previsto ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero, oppure che le medesime parti convalidino ex post l’accordo medesimo.


4.1 Presentazione del programma annuale di esodo

Ai fini della stima, quanto più accurata possibile, dell’onere relativo e della conseguente determinazione dell’importo della fideiussione, il datore di lavoro deve confermare nella procedura automatizzata l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo c.d. annuale (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° dicembre dello stesso anno).

Nell’ipotesi di accordo pluriennale, l’operazione di conferma dovrà essere ripetuta ogni anno. 


4.2  Prospetto di quantificazione

L’Istituto rilascia un prospetto contenente l’informazione relativa all’onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC.

Il datore di lavoro deve consegnare alla sede presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012 di cui al programma annuale di esodo. La predetta sede, verificata la conformità della fideiussione agli obblighi indicati nel prospetto INPS, ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca.

Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione nel caso decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione. Al riguardo, il datore di lavoro esodante si impegna a sostenere l’eventuale maggiore costo della prestazione risultante in sede di effettiva liquidazione della stessa.

La quantificazione dell’onere complessivo, infatti, non vincola l’INPS nella successiva liquidazione delle singole domande di prestazione.

In seguito all’accettazione della fideiussione, viene aperta una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazione “6E ”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012”.


4.3 Fideiussione

La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15 % degli stessi, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.

Il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione dovrà essere redatto secondo lo schema allegato (allegato n. 2).

La legge prevede che l’erogazione della prestazione avvenga in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro, e che in caso di mancato versamento l'Istituto proceda a notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento.

Per garantire la continuità nella prestazione al lavoratore e nell’accredito contributivo, lo schema di fideiussione bancaria predisposto dall’Istituto prevede che la banca assuma l’obbligo di garantire all’INPS la possibilità di procedere all’escussione parziale della garanzia al verificarsi del mancato versamento delle singole rate della provvista per la prestazione e/o la  contribuzione figurativa correlata.

Pertanto, contestualmente all’invio al datore di lavoro dell’avviso di pagamento, l’Istituto inoltrerà una richiesta, tramite PEC, alla banca – e per conoscenza al datore di lavoro - di procedere al versamento della singola rata garantita e non versata.

In presenza di doppio pagamento da parte del datore di lavoro e della banca per una stessa scadenza, l’Istituto procederà a reintegrare la banca della quota versata in eccedenza.

Lo svincolo parziale della garanzia per la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata avverrà solo dietro comunicazione formale dell’Istituto alla banca degli avvenuti versamenti da parte del datore di lavoro.

Nell’ipotesi di mancato versamento della rata per la provvista per la prestazione e/o per la contribuzione figurativa correlata da parte del datore di lavoro per un periodo continuativo di centottanta giorni, l’Istituto escuterà l’intera fideiussione. Il garante dovrà provvedere a saldare in un’unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti effettuati.

In caso di mancato pagamento della fideiussione da parte del garante, l’Istituto non erogherà la prestazione né accrediterà la contribuzione figurativa correlata.


4.4 Presentazione della domanda di prestazione

A seguito della comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria, e dell’apertura  della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro presenta all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore.

L’Istituto, ai fini della liquidazione della prestazione, accerta il perdurare della sussistenza dei requisiti normativamente richiesti in capo al lavoratore, tra i quali la cessazione del rapporto di lavoro, e che l’onere effettivo per il singolo lavoratore corrisponda alla stima effettuata in sede di quantificazione. Nel caso l’importo risulti superiore alla stima, l’INPS provvederà a richiedere un’integrazione della garanzia o della provvista al datore di lavoro. 


5. Eventuali modifiche normative sopravvenute

Si evidenzia che la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria.


6. Procedure di liquidazione

La prestazione è erogata, su richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

La sede INPS competente per la liquidazione, accertata la presenza dei requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione, provvede alla sua erogazione in rate mensili.

In merito alla disponibilità delle procedure informatiche per la liquidazione e la gestione della prestazione, si fa riserva di successive comunicazioni.


7. Modalità di calcolo della prestazione  

Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico.

Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).

La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativacorrelataversata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.


8. Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni

L’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito che, per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1995 che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (v. punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012).

Tenuto conto che l’articolo 4, comma 1, della legge n. 92 del 2012, dispone che al soggetto che accede all’esodo, il datore di lavoro corrisponde una prestazione pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore in base alle norme vigenti, la prestazione di che trattasi sarà soggetta alla riduzione di cui al comma 10 dell’articolo 24 prendendo a riferimento l’età anagrafica del soggetto al momento di accesso alla prestazione.

Qualora alla data di decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia perfezionato il requisito anagrafico di 62 detta riduzione non opererà.

Il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Al riguardo, si fa presente che la contribuzione figurativa correlata accreditata a seguito della cessazione dell’attività lavorativa per accedere alla prestazione in parola non è utile per evitare la riduzione della pensione anticipata.

Infatti, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del citato articolo 6.

9. Contributi sindacali

Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le organizzazioni di categoria, i lavoratori che fruiscono della prestazione hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione di appartenenza firmataria dell’accordo aziendale.

Si fa riserva di successive istruzioni in merito.

10. Pagamento della prestazione

Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni.

Il pagamento delle prestazioni è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

11. Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione

A seguito della liquidazione della prestazione, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative alla pagamento ed alla data di scadenza della prestazione medesima.

Entro il mese di scadenza della prestazione, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione alla sede INPS competente, non essendo prevista la trasformazione automatica di questa prestazione in pensione.

12. Regime tributario

La prestazione è soggetta alla tassazione ordinaria.

Le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa dichiarazione, ai sensi dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 come modificato dall’articolo 1, comma 221, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni.

13. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione

Il finanziamento della prestazione è assicurato dalla provvista mensile anticipata versata dal datore di lavoro, determinata in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della prestazione e della contribuzione figurativa correlata.

Per le modalità operative si fa riserva di successive istruzioni.


14. Determinazione della contribuzione figurativa correlata

La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.

In analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla  retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi  e  delle  mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (si rammenta che l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigente è pari al 33%).

Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.

Nell’ipotesi di morte del lavoratore, non essendo reversibile la prestazione (v. punto 7), l’obbligo contributivo si estingue e l’Istituto provvederà a rimborsare al datore di lavoro l’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata.

14.1 Codifica aziendale. Modalità di composizione del flusso Uniemens

Successivamente all’accettazione della fideiussione, la competente Sede procederà all’apertura di una apposita posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo.

A tale posizione la competente sede attribuirà il nuovo codice di autorizzazione “6E ”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012”.

Tale posizione dovrà essere utilizzata per l’esposizione della contribuzione correlata riferita ai lavoratori posti in esodo; a tal fine i datori di lavoro nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> valorizzeranno il nuovo valore “T” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012”.

Non dovranno essere valorizzati gli elementi <Qualifica2> e <Qualifica3>.

Nell’elemento <TipoLavoratore> indicheranno, in relazione al Fondo di previdenza cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici già esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice di nuova istituzione “M161”.

In merito alla disponibilità delle procedure informatiche per il monitoraggio dei versamenti della contribuzione figurativa correlata, si fa riserva di successive comunicazioni.


15. Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Il comma 7-ter dell’articolo 4 della legge n. 92 del 2012, introdotto dalla legge n. 221 del 2012, prevede che, qualora gli accordi sindacali siano stati sottoscritti nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della richiamata legge n. 223/1991, relativamente ai lavoratori interessati. Secondo le precisazioni ministeriali, la disposizione in esame si riferisce alle somme corrisposte, in apertura di mobilità, a titolo di anticipazione del contributo di ingresso.

Il recupero degli importi corrisposti a titolo di tassa di ingresso della mobilità avviene mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, esposti sulla medesima matricola aziendale con la quale è stato effettuato il pagamento ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 223/1991.

A tal fine i datori di lavoro nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> valorizzeranno il già previsto codice causale “G800” e nell’elemento <SommaACredito> l’importo da conguagliare.

Inoltre, nel caso in cui gli accordi sindacali siano stati sottoscritti nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, non trova applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, per cui il datore di lavoro non è tenuto al versamento di una somma pari al 41 per cento del massimale mensile ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, prevista dalla predetta norma per tutti casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991, il datore di lavoro che ha sottoscritto accordi di esodo può effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai  licenziamenti.


16. Rioccupazione

La legge in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione in questione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo. Ne consegue che l’Istituto non provvederà ad operare alcuna riduzione dell’importo della prestazione in caso di rioccupazione.

17. Istanze di riesame

Nella legge in argomento non si rinviene alcuna attribuzione di competenza decisionale in materia di ricorsi amministrativi eventualmente presentati dai soggetti beneficiari della prestazione. 

Pertanto, in mancanza di una espressa previsione legislativa o regolamentare, la legittimità e la regolarità dei provvedimenti emanati dall’Istituto dovranno essere verificate e valutate nell’esercizio del potere di autotutela.

Diversamente, i ricorsi in materia di contribuzione potranno essere presentati dai soggetti legittimati al comitato amministratore del Fondo previdenziale presso il quale tale contribuzione viene accreditata (Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore).

18. Contenzioso

Il datore di lavoro esodante si impegna a sostenere, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria, tutti gli oneri derivanti all’Istituto dall’eventuale contenzioso giudiziario e/o amministrativo che dovesse instaurarsi con riferimento alla liquidazione e/o alla gestione della prestazione in argomento (sia in costanza di prestazione che dopo la scadenza della stessa), laddove il contenzioso dipenda da fatti non addebitabili all’Istituto.









La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991.



Il datore di lavoro presenta domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.

A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.

In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 24 del 19 giugno 2013, ha fornito indicazioni in merito alle fattispecie previste dalla norma, ai requisiti del datore di lavoro e dei lavoratori, e alle procedure amministrative.

Al riguardo, si fa presente che l’illustrazione che segue riguarda esclusivamente i soggetti i cui trattamenti di pensione debbano essere liquidati a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, confluite recentemente in INPS, per le quali si fa riserva di successive indicazioni.