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giovedì 23 aprile 2026

 Da quando decorre la prescrizione dei contributi?

Cass. 18/04/2026, n. 10035


In tema di contributi dovuti dagli avvocati alla Gestione separata INPS, la prescrizione  quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; ai fini della decorrenza rileva il differimento dei termini di versamento disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, che si applica a tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati studi di settore, a prescindere dall’effettiva soggezione agli stessi e anche se operanti nel regime dei "minimi"

martedì 7 aprile 2026

 L'istanza di dilazione del credito contributivo interrompe la prescrizione?


Cass  26/03/2026, n. 7363


Nel giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c., volto a far valere la prescrizione del credito contributivo sotteso a cartella  esattoriale, il giudice di merito, una volta accertata l'esistenza di un'istanza di    dilazione e di un correlato pagamento parziale, può attribuire ad essi efficacia interruttiva   della prescrizione, valorizzandone la sequenza e la connessione quali manifestazioni    univoche di riconoscimento del debito.

sabato 24 gennaio 2026

 Da quando decorre la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata Inps?


Cass. 21/01/2026, n. 1303

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi.

martedì 14 gennaio 2025

Quando decorre la prescrizione ddi contributu relativi ad un rapporto a termine poi convertito a tempo determinato?


Cass. 09/01/2025, n. 453


In caso di mancato versamento dei contributi previdenziali relativi a un rapporto di lavoro convertito a tempo indeterminato, il termine di prescrizione per il diritto dell'INPS ai contributi decorre dalla scadenza del termine nullo contrattualmente previsto, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità del termine. Questa prescrizione quinquennale vale sia per il diritto dell'INPS sia per il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva (art. 2948 c.c., art. 2935 c.c.).

mercoledì 6 settembre 2023

 Da quando decorre la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata?


Cass. 04/09/2023, n. 25654


In materia contributiva dei professionisti, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera dichiarazione di scienza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi.

giovedì 29 dicembre 2022

 Una volta prescritte le contribuzioni possono essere versate?


Cass 22/12/2022, n. 37570


Il disposto dell'art. 3, comma 9, lett. b), L. n. 335 del 1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni. Nel fare applicazione di questa norma nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione. Né rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto o, comunque, l'attività di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo.

sabato 24 aprile 2021

 Da quando decorre la prescrizione dei contributi  della gestione separata?


Cass. 19/04/2021, n. 10273

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

mercoledì 31 marzo 2021

Quando si ha doloso occultamento ai fini della sospensione della prescrizione? 



Cass. 25/03/2021, n. 8419

In tema di sospensione delia prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8, c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata.

lunedì 14 settembre 2020

 Quale è la prescrizione dei crediti previdenziali con il subentro dell'agenzia delle entrate quale concessionario?




Cass. 03/09/2020, n. 18305

In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione. Pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo.

mercoledì 29 gennaio 2020

A quanto ammonta la prescrizione dei crediti previdenziali?





Cass. 27/01/2020, n. 1824




La durata della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo è quinquennale e non già decennale. In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione la disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che assoggetta i crediti di cui trattasi al regime prescrizionale quinquennale.

giovedì 12 dicembre 2019

la mancata opposizione dell'avviso di pagamento Inps determina la trasformazione del termine prescrizionale da cinque a dieci anni?

Cass. 09-12-2019, n. 32077


il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale: "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)";

in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che "In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)";




giovedì 28 novembre 2019

In caso di definitività del ruolo per mancata opposizione il termine di prescrizione diviene decennale o resta pari a quello del credito sottostante?



Cass. 22/11/2019, n. 30608




Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancita per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra-tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

venerdì 24 maggio 2019

Quale è il termine di prescrizione dei contributi  delle casse dei professionisti?





Cass. 21/05/2019, n. 13639




Alle contribuzioni dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti è applicabile la nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui all’art. 3, della legge n. 335 del 1995.

venerdì 12 aprile 2019

Da quando decorre prescrizione contributi?


Cass. 09/04/2019, n. 9865

Nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della stessa legge e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Di talché va escluso il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per il periodo coperto da prescrizione, non rilevando, peraltro, l'eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni. Il credito contributivo ha, invero, una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto; da tale momento decorre il relativo termine di prescrizione.

mercoledì 13 marzo 2019

Quando ricorre la sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941 n. 8 cc?



cass. 07-03-2019, n. 6677

il recente precedente di questa Corte, sentenza 31 ottobre 2018, n. 27950, evocato dalla parte ricorrente per suffragare la tesi difensiva patrocinata, nel senso del decorso del termine quinquennale di prescrizione dei contributi dalla data di scadenza del versamento contributivo e non già dalla diversa data di presentazione della dichiarazione dei redditi, non va, invero, nella direzione pretesa e non è di conforto alla prospettazione illustrata ancora con la memoria illustrativa;

10. invero, con la menzionata decisione, questa Corte ha dipanato il filo argomentativo anche in ordine alla questione della rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata (il quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi), non tanto sotto il profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, affine al tema all'esame ora del Collegio, della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 c.c., n. 8), rimettendone esame, e valutazione, al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento, alla stregua dell'orientamento per cui "l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8 integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice" (all'uopo richiamando Cass. 30 settembre 2016, n. 19567);

11. diversamente dalla vicenda già al vaglio della Corte di legittimità con la decisione appena esaminata, la sentenza ora gravata, come illustrato nei paragrafi che precedono, ha chiaramente valutato e dato atto della condotta dolosa della professionista, di occultamento del credito per non avere compilato, dichiarando i relativi proventi, il quadro adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, e D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10), con giudizio di fatto che si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità;

12. la sentenza impugnata, muovendo dunque dalla descritta premessa fattuale, ha correttamente applicato l'insegnamento di questa Corte, nel senso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8 ("tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto") ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n. 3584);

13. nella vicenda all'esame del Collegio, la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all'INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto;

martedì 20 settembre 2016

Quale è il rapporto tra somme aggiuntive e contributi previdenziali ai fini della prescrizione

“In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili. (Cassa con rinvio, App. Trieste, 11/12/2008)” Cass. civ. Sez. Unite, 13/03/2015, n. 5076

“Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale; in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono. (Rigetta, App. Roma, 25/09/2006)” Cass. civ. Sez. lavoro, 22/02/2012, n. 2620



“Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria ex lege, ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale, in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono.” Cass. civ. Sez. lavoro, 12/05/2004, n. 9054

mercoledì 15 aprile 2015

Quale è il termine di prescrizione dei contributi Inps?

La legge 335/95 di riforma del sistema pensionistico ha stabilito il seguente  regime della prescrizione dei debiti contributivi:
- 10 anni se riferiti a contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o altra forma pensionistica obbligatoria sino al 21.12.1995
- 5 anni se riferiti a contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o altra forma pensionistica obbligatoria a partire dal 1.1.1996

- 5 anni per tutte le altre contribuzioni obbligatorie a partire dal 17.08.1995