Visualizzazione post con etichetta CCNL PREAVVISO. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta CCNL PREAVVISO. Mostra tutti i post

lunedì 15 ottobre 2018

Come regolamenta il preavviso il ccnl autoscuole CGIL CISL UIL UNASCA?


Art. 31 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
1) mesi quattro per i quadri intermedi;
2) mesi due per tutti gli altri lavoratori.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
2. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
3. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
4. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
5. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

mercoledì 18 gennaio 2017

Come è disciplinato il preavviso nel ccnl igiene urbana privata?




Art. 73 – Licenziamento e dimissioni 
1. L’estinzione del rapporto di lavoro può avvenire, a seconda dei casi, per recesso del datore di lavoro o del lavoratore, per motivi quali ad esempio: 
a) scadenza del contratto di appalto/affidamento; 
b) collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a termini di legge; 
c) dimissioni; 
d) esaurimento del periodo di comporto e/o di aspettativa per malattia o infortunio non sul lavoro; 
e) giustificato motivo soggettivo ex art. 72, comma 1, lett. e); 
f) giusta causa ex art. 72, comma 1, lettera f); g) morte del lavoratore. 

Art. 74 – Preavviso e indennità sostitutiva del preavviso 
1. Sia il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicate per iscritto. 
2. Fatta eccezione per il licenziamento per giusta causa di cui all’art. 72, comma 1, lett. f), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti dalle norme seguenti. 
3. Per i dipendenti inquadrati dal livello 1 al livello 5: 

a) 30 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di prova e fino a 10 anni di anzianità di servizio; 
b) 60 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di anzianità di servizio. 

4. Per i dipendenti inquadrati dal livello 6 al livello Q: 

a) 90 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di prova e fino a 10 anni di anzianità di servizio; 
b) 180 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di anzianità di servizio. 

5. In caso di dimissioni, i termini del periodo di preavviso di cui ai commi 3 e 4 sono ridotti alla metà. 

6. I termini del periodo di preavviso decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun mese. 

7. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

8. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 3, 4 e 5 deve corrispondere all’altra parte una indennità sostitutiva pari all’importo della retribuzione globale per il periodo di preavviso non dato. 

9. Nel corso del periodo di preavviso, l’Azienda concederà al dipendente brevi permessi per la ricerca di altra occupazione, con decorrenza della retribuzione globale. 

10. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell’anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto. 

11. L’azienda è tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso anche qualora l’estinzione del rapporto di lavoro sia determinata dai motivi di cui all’art.73, comma 1, lettere d) e g). 

12. In caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso è corrisposta giusta le disposizioni di cui all’ art. 2122 del Codice civile.

martedì 18 ottobre 2016

Come è regolamentato il preavviso nel ccnl turismo confesercenti?


CAPO II – PREAVVISO 

Articolo 177

(1) Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti: 

a) fino a 5 anni di servizio compiuti:

Quadri A e B quattro mesi 
livello I due mesi
livello II e III un mese
livello IV e V 20 giorni 
livello VIS, VI e VII 15 giorni

b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

Quadri A e B cinque mesi 
livello I tre mesi
livello II e III 45 giorni
livello IV e V 30 giorni 
livello VIS, VI e VII 20 giorni

c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:

Quadri A e B sei mesi 
livello I quattro mesi
livello II e III due mesi 
livello IV e V 45 giorni
livello VIS, VI e VII 20 giorni


(2) Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione. 

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

Articolo 178

(1) Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l’intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all’articolo 316. 

(2) Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso. 

(3) Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente. 

(4) Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso. 

CAPO III – DIMISSIONI 

Articolo 179 

(1) Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere presentate con disdetta scritta e con i termini di preavviso stabiliti all’articolo 177 ferme restando in difetto le norme di cui all’articolo 178. 

(2) Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario l’indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto. 

Articolo 180


(1) Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 187. 

GIUSTA CAUSA

Articolo 181

(1) Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del preavviso. 

(2) Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l’onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli articoli 178 e 187 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali. 



mercoledì 12 ottobre 2016

A quanto ammonta il preavviso nel ccnl metalmeccanici PMI Confapi?

In base all'art. 70 del ccnl:

“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.
Nell'ambito dei periodi temporali massimi di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornata di mancata prestazione determinano al sospensione del periodo di preavviso;

anno di servizio               9,8,7                     6,5,4                        2,3                           1

fino a 5                             2 mesi                  1 mese e 15 gg        10 gg                        7 gg
oltre 5 e fino a10              3 mesi                  2 mesi                     20 gg                       15 gg
oltre 10 anni                     4 mesi                  2 mesi e 15 gg        30 gg                       20 gg

I termini di disdetta decorrono dal giorno di ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento ed il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito:


anno di servizio              9,8,7                  6,5,4                       2,3                          1

fino a 5                     2 mensilità           1,5 mensilità         0,33 men.          0,24 mens.
oltre 5 e fino a 10     3 mensilità             2 mensilità          0,67 men.          0,5 mens.
oltre 10 anni             4 mensilità          2,5 mensilità          1 men.               0,67 mens.

Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione.

La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto.

L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione”.




sabato 16 luglio 2016

Come è regolamentato il preavviso nel ccnl Uneba?

Art. 71 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.

La  risoluzione  del rapporto di lavoro per il personale assunto  a  tempo indeterminato,  tanto nel caso di licenziamento da parte dell'Ente  quanto in  quello  di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve  essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.

I termini di preavviso sono i seguenti:

livello     

Quadri e 1       mesi 3
2                      mesi 2
3S-3                mesi 1
4S-4                gg. 25
5S-5                gg. 25
6S-6                gg. 15
7                      gg. 15

Nel  caso  di dimissioni, i termini di preavviso devono essere  rispettati anche dal lavoratore/trice assunto a tempo determinato.

Al lavoratore assunto a tempo indeterminato o determinato, nel caso di dimissioni senza preavviso, sarà trattenuto un importo equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso.

I  termini  di preavviso per il personale inquadrato dal livello  4  al  6 compresi,  in  caso di licenziamento da parte dell'Ente, sono incrementati di 15 giorni.

I  termini  di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16  di  ciascun mese.

Ai  sensi  del  comma 2, art. 2118 CC, in caso di mancato  preavviso  alla lavoratrice  o  al  lavoratore sarà corrisposta una indennità  equivalente all'importo  della  retribuzione  di cui all'art.  41,  corrispondente  al periodo di cui al comma 2 del presente articolo, comprensiva dei ratei  di 13a e 14a mensilità.




martedì 31 maggio 2016

Come è disciplinato il preavviso nel  ccnl per i Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività del settore servizi - Cisal?


Art. 172 - Recesso del Datore di lavoro - Come detto, fermo restando quanto previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20 maggio 1970, n. 300, così come modificate dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, e dalla L. 92/2012, il Datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato per “giusta causa” o “giustificato motivo”.

Recesso per “giustificato motivo soggettivo” (con preavviso)

Si ha, ai sensi dell’Art. 1 della L. 604/1966, in caso di notevole o prolungato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Lavoratore, ma non così grave da impedire la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro. Può essere comminato anche nel caso di plurirecidiva specifica violazione di norme disciplinari che abbiamo dato luogo a sanzioni. Ricadono sotto tale fattispecie i casi di cui al paragrafo A) dell’Art. 170 che precede.

Recesso per “giustificato motivo oggettivo” (con preavviso)

Si ha nel caso di soppressione del posto di lavoro (licenziamento individuale) o di alcuni posti
(licenziamento individuale plurimo) di lavoro (fino al massimo di 5 lavoratori negli ultimo 120
giorni di calendario).

Tale recesso è stato fortemente rinnovato dal comma 40 dell’art. 1 della L. 92/2012 che prevede una specifica procedura tassativa alla quale si rinvia.

Recesso per “giusta causa” (senza preavviso)
Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal paragrafo B) dell’Art. 170 che precede.
Art. 173 - Recesso del Lavoratore - Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, devono essere presentate dal Dipendente, pena la nullità del recesso, mediante le procedure indicate dal comma 4, Art. 55 del D. Lgs. 151/2001 e dai commi 17 e segg., Art. 4 della Legge 92/2012.

Art. 174 - Periodo di preavviso - Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale, salvo richiesta del Lavoratore ed accordo tra le Parti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al presente articolo del CCNL, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione lorda di fatto che sarebbe spettata per il periodo di mancato od insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva sarà utile agli effetti del computo del TFR.
Al Lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. I termini di preavviso, espressi in giorni di calendario, per ambedue le Parti contraenti sono:
livelli                           fino a 5 anni d’anzianità        fino a 10 anni  d’anzianità      oltre a 10 anni

Quadro, I e II                        60 giorni                                 90 giorni                                 120 giorni
III, IV e V                             30 giorni                                 45 giorni                                 60 giorni
Op. V. 1°, 2° e 3° cat.            30 giorni                                 45 giorni                                 60 giorni
VI e VII                                 20 giorni                                 30 giorni                                 45 giorni
VIII                                        10 giorni                                 15 giorni                                 30 giorni

Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della lettera di
dimissioni o di licenziamento.

martedì 26 aprile 2016

Come è regolamentato il preavviso nel ccnl Farmaceutici industria?


Art. 53 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della qualifica cui appartiene il lavoratore.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui alle seguenti lettere a), b) e c), deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo eventualmente non prestato. Gli elementi tassativamente indicati all’art. 54 corrisposti al lavoratore in caso di preavviso prestato o a titolo d’indennità sostitutiva dello stesso sono computati nella retribuzione annua agli effetti del trattamento di fine rapporto.

a)  Lavoratori di cui al Gruppo 4) dell’art. 4
Per il licenziamento o le dimissioni è previsto il termine di preavviso di 15 giorni con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

b) Lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4

Sono previsti i seguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese:
Anni di servizio                                                          CAT.D*                                  CAT.E
— fino a 5 anni compiuti                                           1 mese                                     1 mese
— oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti       1 mese e mezzo                                  1 mese
— oltre 10 anni 2 mesi                                   1 mese e mezzo

* Compresa la categoria C per il settore Abrasivi. In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

c) Lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4

Sono previsti i seguenti termini di preavviso con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese: Anni di servizio                                     CAT. A-B                   CAT. C-D                   CAT. E-F

 — fino a 5 anni compiuti                  2 mesi                         1 mese e mezzo          1 mese
— oltre 5 anni e fino a 10 anni          3 mesi                         2 mesi                         1 mese e mezzo
— oltre 10 anni                                  4 mesi                         3 mesi                         2 mesi


In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà

martedì 26 gennaio 2016

A quanto ammonta il preavviso nel ccnl Gomma Plastica industria?


Art. 57 – Preavviso.               

1)Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle due Parti, salvo quanto pre­visto dall’art. 55, senza un periodo di preavviso i cui termini sono stabiliti al comma 6) del presente articolo.

2)Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

3) La Parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 6) e 7) deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, calcolata con riferimento agli elementi e alle modalità di cui all’art. 20, comma 2).

4)Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.

5)Qualora il datore di lavoro esoneri il lavoratore dalla prestazione, l’indennità sostitutiva del preavviso è computata nella retribuzione annua agli effetti del TFR limitatamente agli elementi tas­sativamente elencati all’art. 58.

6)In caso di licenziamento i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese, sono i seguenti:

anni di servizio                       fino a 5 anni                da 5 a 10                     oltre 10          
liv. Q-A                                  2 mesi                         3 mesi                          4 mesi
liv. B-C-D                              1,5 mese                      2 mesi                          3 mesi
liv. E-F                                   1 mese                         1,5 mesi                      2 mesi 
liv. G-H                                  3 settimane                 1 mese                         1,5 mesi
liv. I                                        2 settimane                 3 settimane                 1 mese


7)In caso di dimissioni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà, con un minimo di 2 mesi per i livelli Q e A, di 1,5 mesi per i livelli B, C e D, di 1 mese per i livelli E ed F, di 3 settimane per i livelli G ed H e di 2 settimane per il livello I.


lunedì 25 gennaio 2016

Quali sono i termini di preavviso del ccnl Dirigenti assicurazioni – Ania?

In base all’art. 31 ccnl:

Nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro su iniziativa dell’azienda, escluso il caso di giusta causa, le imprese devono osservare i seguenti termini di preavviso:

a) fino al 10° anno compiuto di effettivo servizio prestato dal dirigente presso la stessa impresa: 9 mesi;
b) dopo il 10° anno compiuto di effettivo servizio prestato dal dirigente presso la stessa impresa: 12 mesi.

Qualora il dirigente abbia raggiunto i requisiti minimi tempo per tempo previsti per il conseguimento del trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, i termini di preavviso di cui alle lettere a) e b) sono ridotti di 4 mesi.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa un preavviso di due mesi indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza del termine di preavviso deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva.

Il periodo di preavviso è considerato come servizio; qualora, peraltro, il preavviso venga sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del servizio.

Il possesso o meno dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) dovrà essere confermato da un’apposita dichiarazione rilasciata dal dirigente, a cui sarà allegato il corrispondente estratto conto contributivo rilasciato dall’INPS.

Nota a verbale 1

Ove la materia pensionistica dovesse formare oggetto di modifiche legislative, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni per valutarne gli effetti sul C.C.N.L..

Nota a verbale 2


Le Parti si danno atto che, ai fini del computo dell’effettivo servizio, si intendono compresi anche i periodi di attività svolti presso altre imprese del medesimo Gruppo che applicano il presente C.C.N.L..

venerdì 18 dicembre 2015

Come è regolamentato il preavviso nel ccnl acconciature ed estetica cgil cisl e uil?


Art. 38 Preavviso


Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'altra parte con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Il preavviso potrà essere sostituito con la corresponsione della indennità relativa.

martedì 1 dicembre 2015

Come è regolamentato il preavviso nel ccnl farmarcie private?

In base all’art. 77 del ccnl:  I termini di preavviso sono i seguenti:
- primo livello super:               90 giorni di calendario
- primo livello:                        90 giorni di calendario
- secondo livello:                    60 giorni di calendario
- terzo e quarto livello:           45 giorni di calendario
- quinto e sesto livello:           15 giorni di calendario

e decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

II lavoratore laureato che rassegni le dimissioni a seguito di vincita di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è ridotta da 90 a 30 giorni.

Analogo trattamento è riservato ai lavoratori laureati che vincano un pubblico concorso per incarichi presso le Unità Sanitarie Locali, o per l'esercizio della professione presso farmacie Comunali, Municipalizzate e Ospedaliere.


Il trattamento di cui ai commi precedenti è riservato ai lavoratori laureati in farmacia che, in base ai termini previsti per l'assunzione del nuovo incarico e di cui hanno obbligo di presentare idonea documentazione, non siano in grado di rispettare i termini previsti dalla normativa contrattuale, o termini inferiori ma superiori ai 30giorni.

mercoledì 11 novembre 2015

Come è disciplinato il preavviso nel ccnl metalmeccanici imprese artigiane CGIL CISL e UIL?

Parte Settore Metalmeccanica e installazione d’impianti

Operai (art. 65)

6 giorni con anzianità sino a 5 anni
8 giorni con anzianità da 5 a 10 anni
10 giorni con anzianità oltre 10 anni


Licenziamento e dimissioni potranno avvenire in qualunque momento della settimana

Impiegati (art. 79)                 
fino a 5 anni               da 5 a 10 anni                         oltre i 10 anni
I e II categoria            1 mese e mezzo                      2 mesi                          2 mesi e mezzo
III, IV, V, VI             1 mese                         1 mese e mezzo                     2 mesi       

I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese

Parte settore Orafi, argentieri e affini

Operai (art. 99)

6 giorni con anzianità sino a 5 anni
8 giorni con anzianità da 5 a 10 anni
10 giorni con anzianità oltre 10 anni


Licenziamento e dimissioni potranno avvenire in qualunque momento della settimana

Impiegati (art. 112)               
fino a 5 anni               da 5 a 10 anni                         oltre i 10 anni
I e II categoria            1 mese e mezzo                      2 mesi                          2 mesi e mezzo
III, IV, V, VI             1 mese                         1 mese e mezzo                     2 mesi       

I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese


Parte settore Odontotecnica

Operai (art. 131)

fino a 5 anni               da 5 a 10 anni                         oltre i 10 anni
IS, I e II categoria       45 gg                          50 gg                                      60 gg
III, IV                         25                               40                                           45      
V, VI                          8                                 12                                           18


Licenziamento e dimissioni potranno avvenire in qualunque momento della settimana


Impiegati (art. 155)

fino a 5 anni               da 5 a 10 anni                         oltre i 10 anni
I e II categoria            1 mese e mezzo                      2 mesi                          2 mesi e mezzo
III, IV, V, VI             1 mese                         1 mese e mezzo                     2 mesi       

I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese



sabato 12 settembre 2015

Come è regolato il preavviso nel ccnl Lapidei Industria Cgil Cisl Uil?

Art. 78. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni La comunicazione di licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 37, o la comunicazione di dimissioni dell'operaio non in prova, possono essere date in qualunque giorno con l'obbligo di un preavviso di una settimana. E’ tuttavia in facoltà dell’azienda di esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli un’indennità pari a 40/174 della retribuzione mensile o per le ore mancanti al compimento del preavviso. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali  deve essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto  dalla legge (art. 4 comma 17 l. 28.6.2012 n. 92)

Art. 89. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.

 Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
Anni di servizio                                              Categoria B   CS                    Categoria C e D
fino a 5 anni compiuti                                    mesi 1                                     mezzo mese
oltre i 5 anni compiuti e fino a 10 anni mesi 1 e mezzo                                mesi 1
oltre i 10 anni                                                 mesi 2 mesi                             1 e mezzo

L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità. Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianità nel caso di licenziamento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali  deve essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto  dalla legge (art. 4 comma 17 l. 28.6.2012 n. 92)

Impiegati

Art. 98. – Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e delle categorie:

Anzianità di servizio             categoria As, A          categoria B                 categoria C, D, E
fino a 5 anni                            2 mesi                         1 mese ½                     1 mese
da oltre 5 a 10 anni                 3 mesi                         2 mesi                         1 mese ½

oltre i 10 anni                         4 mesi                         3 mesi                         2 mesi

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso dei preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto. Per i passaggi dalla qualifica operaia ed intermedia alla qualifica impiegatizia, l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.


La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali  deve essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto  dalla legge (art. 4 comma 17 l. 28.6.2012 n. 92)

sabato 1 agosto 2015

Come è disciplinato il preavviso nel ccnl Turismo Confindustria CGIL CISL UIL?

In base all’art. 138:  “tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:

a) fino a cinque anni di servizio compiuti:

A1 e A2          4 mesi
B1                   2 mesi
B2 e C1          1 mese
C2 e C3          20 giorni
D1 e D2          15 giorni

b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

A1 e A2          5 mesi
B1                   3 mesi
B2 e C1          45 giorni
C2 e C3          30 giorni
D1 e D2          20 giorni

c) oltre i dieci anni di servizio

A1 e A2          6 mesi
B1                   4 mesi
B2 e C1          2 mesi
C2 e C3          45 giorni
D1 e D2          20 giorni

Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.




Articolo 139 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l’intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all’articolo 286. Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso. Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente. Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso. 

sabato 25 luglio 2015

Come è disciplinato il preavviso nel ccnl turismo Confcommercio CGIL CISL e UIL?

In base all’art. 187

(1) Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
livelli               preavviso
A e B             quattro mesi
1                      due mesi
2 e 3                un mese
4 e 5                20 giorni
6S, 6 e 7          15 giorni
b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
livelli               preavviso
A e B             cinque mesi
1                      tre mesi
2 e 3                45 giorni
4 e 5                30 giorni
6S, 6 e 7          20 giorni
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
livelli               preavviso
A e B             sei mesi
1                      quattro mesi
2 e 3                due mesi
4 e 5                45 giorni
6S, 6 e 7          20 giorni

(2) Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.

Articolo 188 – Indennità sostitutiva del preavviso
(1) Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all'articolo 321.
(2) Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.
(3) Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente.
(4) Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.

NB

Turismo Aziende Alberghiere:

Articolo 210 Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di quindici giorni.

Turismo COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA

Articolo 261 Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di quindici giorni.

sabato 11 luglio 2015

Come è disciplinato il preavviso nel ccnl Cooperative sociali Cgil Cisl e il 2010- 2012?

In base all’art. 42 del ccnl: salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 42, il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:

Categoria                 Posizione economica                              GG di calendario per anz. fino a 3 anni                  GG di calendario per anz. oltre 3 anni

A                     A1                                                15                                                       30
                        A2                                                15                                                       30
B                     B1                                                15                                                       30
C                     C1                                                15                                                       30
                        C2                                                30                                                       45
                        C3                                                45                                                       60
D                     D1                                                45                                                       60
                        D2                                                45                                                       60
                        D3                                                45                                                       60
E                     E1                                                 45                                                       60
                        E2                                                90                                                       120
F                      F1                                                90                                                       120
                        F2                                                90                                                       120



La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa cooperativa concederà alla lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze. Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

mercoledì 17 giugno 2015

Come disciplina il preavviso il ccnl metalmeccanici?

Titolo VIII Art. 1.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo` essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianita` e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.


6ª, 7ª e 8ª Quadri categoria professionale
Fino a 5 anni                          2 mesi
Oltre5 fino a 10                      3 mesi
Oltre i 10 anni                        4 mesi

4ª, 5ª e 5ª Super categoria professionale
Fino a 5 anni                          1 mese e 15 gg
Oltre5 fino a 10                      2 mesi
Oltre i 10 anni                         2 mesi e 15 gg

2ª, 3ª e 3ª Super categoria professionale
Fino a 5 anni                          10 gg
Oltre5 fino a 10                      20 gg
Oltre i 10 anni                        1 mese

1ª categoria professionale
Fino a 5 anni                          7 gg
Oltre5 fino a 10                      15 gg
Oltre i 10 anni                        20 gg


La 3ª Super e la 8ª Quadri decorrono dal 1º gennaio 2014.

I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennita` pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito.

6ª, 7ª e 8ª Quadri categoria professionale
Fino a 5 anni                          2 mesi
Oltre5 fino a 10                      3 mesi
Oltre i 10 anni                        4 mesi

4ª, 5ª e 5ª Super categoria professionale
Fino a 5 anni                          1,5 mese
Oltre5 fino a 10                      2 mesi
Oltre i 10 anni                         2,5 mesi

2ª, 3ª e 3ª Super categoria professionale
Fino a 5 anni                          0,33 mese
Oltre5 fino a 10                      0,67 mese
Oltre i 10 anni                        1 mese

1ª categoria professionale
Fino a 5 anni                          0,24 mese
Oltre5 fino a 10                      0,5 mese
Oltre i 10 anni                        0.67 mese

Quadri decorrono dal 1º gennaio 2014.

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concedera` al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.


Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto. In attuazione dell’art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, oltre a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 3 agosto 2012, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali puo` essere validamente effettuata in sede aziendale se il lavoratore e` assistito da un componente della rappresentanza sindacale unitaria. L’indennita` sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all’atto del licenziamento si trovi in sospensione.

giovedì 11 giugno 2015

Come disciplina il preavviso il ccnl pulizie multi servizi CGIL CISL e UIL?

ARTICOLO 57 - PREAVVISO
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

IMPIEGATI
 a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
1 – mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 7° livello e Quadri;
2 – mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 6° livello;
3 – mesi 1 per gli impiegati dal 5° al 2° livello;
b) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non 10:
1 – mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati di 7° livello e Quadri;
2 – mesi 2 per gli impiegati di 6° livello;
3 – mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati dal 5° al 2° livello;
c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1 – mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati di 7° livello e Quadri;
2 – mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 6° livello;
3 – mesi 2 per gli impiegati dal 5° al 2° livello.

OPERAI
Giorni 15 di calendario per gli operai di qualsiasi livello, a prescindere dalla loro anzianità di servizio. I termini di preavviso di cui al presente articolo sono ridotti rispettivamente al 50% per gli impiegati e a 7 giorni di calendario per gli operai qualora sia il lavoratore a dare il preavviso. I termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti dell’indennità di licenziamento.
E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’impresa. Tanto il licenziamento che le dimissioni saranno comunicate per iscritto, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.