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lunedì 4 maggio 2020

Come è stata disciplinata la cassa integrazione in deroga dalla legge di conversione 27 del 2020 del DL 18 del 2020 per l'emergenza Covid 18?


Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga 

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 


2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.


3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4. (53)


4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero. 


5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi. 


5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni. 

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.


[7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. ]

8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 


8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo. 


8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo. 

venerdì 17 aprile 2020

Che cosa prevede il testo dell'accordo quadro della regione Lombardia per la Cassa in deroga?



Verbale della riunione della Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga del 20 marzo 2020

Il giorno 20 marzo 2020 si è riunita la Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga integrata con alcuni componenti del Patto per lo Sviluppo.

Le Parti hanno condiviso il testo allegato che recepisce le disposizioni derivanti dalle previsioni del DL 9/2020 e del DL 18/2020.

Con queste premesse lo pone all’attenzione della Segreteria Tecnica del Patto per lo Sviluppo per la successiva condivisione.



ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI IN LOMBARDIA

TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE

PER L’ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 9/2020 E DEL DECRETO LEGGE 18/2020

VISTI

La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- l’art. 1, comma 183 della Legge 27/12/13 n. 147

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

- l’art. 1 comma 304 della Legge 208 del 28 dicembre 2015

- Il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185

- Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020

- Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

- l’Accordo Quadro per mitigare gli impatti del COVID19 condiviso da Regione con i componenti del Patto per lo Sviluppo

CONSIDERATO CHE

I citati Decreti legge 9/2020 e 18/2020:

- disciplinano destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali che qui si intendono recepite;

- prevedono, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore dei datori di lavoro, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga e, a favore dei lavoratori autonomi, il riconoscimento di un’indennità come delineati nel presente Accordo;

Il DPCM del 8 marzo e quello del 11 marzo hanno modificato significativamente il perimetro territoriale interessato alle restrizioni.

Le Parti si impegnano a modificare il presente Accordo a seguito di eventuali ulteriori interventi normativi riguardanti i contenuti dell’accordo medesimo.


RITENUTO

- di adottare le seguenti modalità di intervento al fine di attuare, in particolare, le previsioni:

o degli artt. 15, 16 e 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;

o del art. 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18;

- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Premessa

Si conviene, tra i sottoscrittori del presente accordo, che i datori di lavoro assumano tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dalle ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale, in particolare utilizzando, ove possibile, le potenzialità offerte dal Lavoro Agile. Nel caso in cui tale situazione produca sospensione o riduzione dell’attività produttiva, preso atto delle disposizioni dell’articolo 46 del DL 18/2020, essi si impegnano pertanto a favorire nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa, in applicazione di quanto disposto dagli art. 15 e 17 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n,9 e dall’articolo 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il Decreto-Legge n. 9/2020 prevede tre tipologie di intervento di seguito specificate:

1.1 Art.15 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per la c.d. “zona rossa”;

1.2 Art.17 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni della Lombardia;

1.3 Art.16 – riconoscimento indennità lavoratori autonomi per la c.d. “zona rossa”, fatte salve specifiche disposizioni normative.

2. Il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede la seguente tipologia d’intervento:

2.1 Art. 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga.

Art. 2

(Condizioni per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga)


1. I datori di lavoro aventi diritto accedono alla CIGD solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.

2. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Lombardia a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato qui operanti nel caso in cui tale rapporto sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

3. I datori di lavoro esclusi dall’accesso alla CIGO e alla CIGS, accedono alla CIGD esclusivamente dopo aver esperito le possibilità di cui all’art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all’Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell’attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.

4. Possono accedere inoltre i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.Lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all’art.27, e, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore, i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall’avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.

5. I datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà possono accedere alla CIGD qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale “emergenza COVID-19” o qualora non autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall’art.20, comma1, lettere b), c), d) del Dlgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.

6. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.


Per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga, limitatamente alla fattispecie dell’art.17 del DL 9/2020, anche i datori di lavoro con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.

7. La verifica preventiva dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD.

Art. 3

(Lavoratori beneficiari della CIGD di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2.1 dell’art. 1)

1. Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, con i datori di lavoro di cui all’art. 2 del presente Accordo:

- Operai;

- Impiegati;

- Quadri;

- Apprendisti;

- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

- lavoranti a domicilio mono commessa;

- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.

2. Sono esclusi i lavoratori beneficiari delle indennità disposte dagli articoli 29, 30 e 38 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

3. Accedono alla CIGD i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale con le seguenti limitazioni:

- i lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, possono accedere solo se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;

- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi


Art. 4

(Dispensa obbligo accordi sindacali per interventi di cui ai lavoratori di cui al punto 1.1. e ai lavoratori autonomi di cui 1.3. dell’art. 1)

1. I datori di lavoro di cui al punto 1 e i lavoratori autonomi di cui al punto 3 dell’art. 1 sono dispensati dall’obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale, a partire dal 23 febbraio.

Art. 5

(Accordi sindacali per datori di lavoro di cui al punto 1.2. e al punto 2.1 dell’art. 1)

1. I datori di lavoro di cui al punto 1.2 e 2.1 dell’art. 1 del presente Accordo, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, possono accedere all’integrazione salariale, in coerenza con le previsioni del DL 9/2020 e del DL 18/2020.

2. Ai sensi dell’art. 17 del DL 9/2020 e dell’art. 22 del DL 18/2020 l’accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda, anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista. In particolare, l’accordo:

a. deve attestare l’esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD;

b. prevede che il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e dal DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni governative;

c. potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale.

3. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, una volta sottoscritto l’accordo sindacale, o decorsi i termini di cui al comma 2, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIGD.

4. Gli accordi sindacali devono essere redatti secondo il modello standard definito con le parti sociali. I datori di lavoratori potranno utilizzare il modello standard adeguando i dati dei firmatari qualora si utilizzi la procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista.


5. L’incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell’istruttoria per l’acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime.

6. L’eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento trascorsi i quali è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.

Art. 6

(Regole comuni per le quattro tipologie d’intervento)

1. Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga e quelle per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1 del presente Accordo devono essere presentate alla Regione Lombardia per via telematica inserendole on line nell’apposito sistema informativo della Regione dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale regionale.

2. Le domande vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali.

3. La Regione, riscontrati gli esiti dell’istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi ed entro le 48 ore dall’adozione degli stessi li trasmette all’INPS.

4. I provvedimenti concessori inerenti alla Cassa Integrazione in deroga e alle indennità per i lavoratori autonomi saranno trasmessi all’Istituto della Previdenza Sociale compatibilmente con l’effettiva disponibilità delle risorse e della definizione e messa a disposizione delle modalità operative di trasmissione definite da INPS.

5. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge

.

6. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l’autorizzazione, la Regione formalizza il diniego, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro/lavoratore autonomo.

Art.7

(Presentazione della domanda di CIGD)

1. Per i lavoratori subordinati del settore privato, di cui al presente Accordo, la domanda deve essere presentata dai datori di lavoro.

2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso responsabile delle procedure concorsuali, funzionario associazione datoriale delegato


dal datore di lavoro, consulente del lavoro delegato dal datore di lavoro) del soggetto richiedente.

3. La domanda di CIGD non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente.

4. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si precisa l’obbligo della:

- corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda;

- rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi;

- integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, ovvero decorrenza dei termini e alla rendicontazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l’integrazione è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.

- Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.

- Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.

5. Per le domande di CIGD di cui agli artt. 15, 17 del DL 9/2020 e art.22 del DL 18/2020, sono definiti con successivo provvedimento dirigenziale:

a. i termini di presentazione;

b. le durate, nell’ambito della durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL 18/2020;

c. l’eventuale sequenza delle domande per accedere alle tre tipologie di CIGD prevista dalle citate norme.

Art. 8


(Presentazione della domanda per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 16 del DL 9/2020)

1. Per i lavoratori autonomi di cui al punto 1.3. dell’art. 1. del presente Accordo la domanda deve essere presentata da tali soggetti.

2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso funzionario associazione datoriale, consulente del lavoro) delegato dal soggetto richiedente.

3. Le domande non potranno superare la durata fissata dal DL 9/2020 e successive modificazioni a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente

4. Le domande devono essere complete di tutte le informazioni obbligatorie e degli eventuali documenti stabiliti con successivo provvedimento regionale.

5. In caso di richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad elementi necessari per la decretazione, l’integrazione della domanda deve pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

6. L’indeterminatezza o l’inesattezza dei dati e l’assenza entro i termini della documentazione eventualmente richiesta comporta l’inammissibilità della domanda.

7. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.

8. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.

9. Il provvedimento regionale di approvazione dei modelli standard e delle modalità operative di attuazione individua la documentazione necessaria a supporto della domanda, ivi compreso il periodo di sospensione dell’attività, al fine di verificare le condizioni previste dal citato art.16 del DL 9/2020.

10. Per le domande di cui al presente articolo sono definiti con successivo provvedimento dirigenziale i termini di presentazione, le durate, nell’ambito della durata massima prevista dal DL 9/2020, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt.27 e 28 del DL 18/2020 e ai provvedimenti normativi finalizzati ad armonizzarne l’attuazione.


Art. 9

(Monitoraggio risorse finanziarie)

1. Con riguardo alle tipologie di intervento di cui all’articolo 1 del presente Accordo, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione.

2. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, la Regione non potrà emettere altri provvedimenti concessori.

Disposizioni finali

Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, si riservano di procedere al monitoraggio dell’attuazione del presente Accordo e di apportarvi eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione.

La Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro pubblicherà sul proprio sito tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga con riferimento ai datori di lavoro autorizzati e al numero di lavoratori coinvolti.

Le Parti si impegnano a promuovere forme di anticipazione sociale della CIGD da parte degli istituti bancari.

Le Parti si impegnano a curare la massima informazione con i propri iscritti dei contenuti dell’Accordo e delle successive procedure attuative, fermo restando l’avvio delle procedure successivamente alla pubblicazione della comunicazione sul portale regionale e secondo i modelli standard ivi previsti.

Il presente Accordo Quadro sostituisce l’Accordo sottoscritto l’11 marzo 2020.

Le singole norme sono cedevoli rispetto a quanto previsto dalle norme di legge in materia di ammortizzatori sociali o relative disposizioni interpretative dell’Amministrazione Centrale.

Il Presente Accordo Quadro viene inviato ad INPS.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto

martedì 10 marzo 2020

Quando è prevista la cassa integrazione  in deroga in seguito al Coronavirus?

In base al Dl 2 marzo 2020 n. 9

Art. 15. Cassa integrazione in deroga 

1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico. 

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020. 

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. 

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

giovedì 4 febbraio 2016

Come è regolamentata la cassa integrazione in deroga?

L’art. 4 comma 2 D.L. n. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85/2013[1]dopo aver previsto  a causa “del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale” il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92” ha delegato ad un successivo decreto interministeriale le modalità ed i criteri di concessione degli stessi.

In particolare, l’art. 4 comma 2 stabilisce:

“2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo:

- ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande,
- alle causali di concessione,
-  ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito,
- alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”.


Il decreto interministeriale n. 83473 del 01/08/2014 Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e P.S. in data 04/08/2014 ha previsto quanto segue.

Quali i lavoratori destinatari?
L’art. 2 comma 1[2] del DI individua i lavoratori destinatari. In particolare deve trattarsi di lavoratori subordinati:
-          con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati;
-          che abbiano un’anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga,
-          che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:
o        a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
o        b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
o       c) crisi aziendali;
o       d) ristrutturazione o riorganizzazione
-          in base all’art. 4 del DI i lavoratori non devono poter accedere alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente[3].

 Quando è escluso il trattamento?
- Cessazione attività: in base al comma 2 dell’art. 2: “ In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell’attività di impresa o di parte di essa”.
            - Preventivo utilizzo da parte dell’impresa di tutti gli strumenti di flessibilità comprese le ferie. In particolare in base al comma 8 dell’art. 2 “8. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”.


Chi può richiedere il trattamento? In base al comma 3 dell’art. 2 del DI “Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 solo le imprese di cui all’articolo 2082 del codice civile.

Quale ruolo hanno le regioni? Fermi restando i criteri indicati ai commi1,2 e 3 dell’art. 2, in forza del comma 4 determinano con accordi Quadro regionali[4] le priorità d’intervento[5]  e devono effettuare comunicazioni preventive all’inps al fine di verificare le compatibilità finanziarie[6].

Come si presenta la domanda ed entro quali termini? In base all’art.2 comma  7 “l’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda”.

Quanto dura?

In base al comma 304 dell’art. 1 della legge 208 del 2015, ha stabilito che nel 2016 “il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno”[7]


NB Per il computo dei periodi  “si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga” (art. 2 comma 11).


Quale procedura segue la domanda e secondo quali tempi?

Bisogna distinguere tra crisi all’interno della stessa Regione o tra più regioni:

a) In base al comma 12: “nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un’unica Regione o Provincia autonoma, questa, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. La Regione o Provincia autonoma trasmette la determinazione concessoria all’Inps per il tramite del sistema informativo dei percettori, secondo le modalità stabilite dall’Inps”. NB “L’Inps verifica la coerenza della determinazione con l’ipotesi di accordo preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga il trattamento concesso”.

b) in base al comma 13: “nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell’Inps, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell’economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all’articolo 5, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all’Inps.

Una volta concesso cosa devono fare le imprese?

In base al comma 14: “Le imprese devono presentare mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento”



[1]
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalita' della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia' diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue: a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi; b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»; c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi: 1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro; 2) per l'anno 2013 le disponibilita' di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro; 3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme gia' impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalita'.». 4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto..

[2] Art. 2 (Cassa Integrazione Guadagni in deroga) 1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.
[3] Art. 4 (Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga) 1. I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

[4] Per i lavoratori della Pesca gli accordi quadro sono posti in sede ministeriale. Il comma 5 dell’art. 2 prevede infatti: “5. Ai fini dell’intervento della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori del settore della pesca, si valutano le specifiche causali di cui agli accordi stipulati in sede ministeriale”.
[5] Art. 2 comma 4 DI  4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, le priorità di intervento in sede territoriale.
[6] In base all’art. 2 comma 6 6. Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, le Regioni comunicano prontamente all’Inps, con le modalità definite dall’Istituto, gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque inviati prontamente, nel rispetto dei termini di cui al comma 7.
[7] Precedentemente:

Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (comma 9 dell’art. 2):
, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso:
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno:
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;

Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti (art. 2 comma 10):
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno;
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;

mercoledì 3 febbraio 2016

COSA PREVEDE L'ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA - ANNO 2016 TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE?

Qui di seguito il testo:
PREMESSE

VISTA

la normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:
- l’art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- il Decreto Legge 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 85/2013;
- il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013;
- l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
 - l’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori in deroga in Lombardia, anno 2015, sottoscritto il 16 dicembre 2014;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di seguito D.I. 83473/14, che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 54/2013 nel quadro degli equilibri di bilancio dello Stato;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014;
- la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014;
- il D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
- il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148;
- l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO CHE

l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l’anno 2016, fermo restando quanto disposto dal D.I. 83473/14, allegato al presente accordo unitamente alle disposizioni attuative dello stesso, il quale:
- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite;
- prevede disposizioni che si applicano agli accordi stipulati successivamente al 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del Decreto stesso;
- demanda agli accordi quadro stipulati in sede regionale l’individuazione di priorità di intervento nel rispetto dei principi del Decreto stesso.

CONSIDERATO

altresì che il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.lgs. 150/2015 individuerà le modalità e i criteri per l’attivazione delle politiche attive da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell’art.22 del medesimo Decreto legislativo.

RITENUTO

di adottare le seguenti priorità e modalità di intervento al fine di attuare i principi e i criteri disciplinati dal D.I. 83473/14 con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro

TITOLO I – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

1. Sono destinatari del trattamento di CIGD, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.I. n. 83473/14, i lavoratori dipendenti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di riduzione e/o sospensione delle prestazioni lavorative, non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dal D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”. Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi tra i destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 c.c. Nei punti successivi, nonché nei format allegati, quanto riferito al soggetto “impresa” si intende ugualmente riferito, relativamente alla “riserva” di cui sopra, al soggetto “datore di lavoro non imprenditore”.

2. Le causali di ammissibilità dell’intervento della CIGD sono quelle definite nell’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14: a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c. crisi aziendali; d. ristrutturazione o riorganizzazione.

3. Sono beneficiari del trattamento di CIGD, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14, tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con le imprese destinatarie del trattamento: operai; impiegati; quadri, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; lavoranti a domicilio monocommessa.

4. Sono altresì beneficiari del trattamento di CIGD gli apprendisti quando siano gli unici dipendenti, ovvero quando, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa. Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi, quali beneficiari, apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra.

5. Tutti i lavoratori beneficiari devono possedere, alla data di inizio del periodo di intervento di CIGD, dodici mesi di anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi di anzianità, anche non continuativi, presso la medesima agenzia per il lavoro.

6. Gli interventi di CIGD possono essere richiesti per una durata massima di mesi 3 nell’intero anno 2016, pari ad un massimo di giorni 91.

7. Il calcolo della durata massima complessiva degli interventi di CIGD ammissibili fa riferimento unicamente ai periodi richiesti ed autorizzati, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione.

8. A partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro le imprese, ad esito della sottoscrizione di nuovi e appositi accordi sindacali (o di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), possono inoltrare domande di CIGD con le modalità previste al successivo punto 17.

9. Ogni domanda deve essere corredata del rispettivo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo). Il trattamento previsto nell’accordo sindacale non può superare la durata prevista nella domanda.

10. Gli accordi di CIGD sottoscritti in sede sindacale devono recepire come parte integrante il presente Accordo Quadro e pertanto non possono essere sottoscritti in data antecedente alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro medesimo.

11. La decorrenza della sospensione in CIGD definita dall’accordo sindacale non deve essere antecedente alla data di stipula dell’accordo sindacale stesso.

12. Resta fermo che, in caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa, attraverso l’esame congiunto in sede pubblica presso l’A.R.I.F.L., la procedura di consultazione sindacale, l’azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori a partire dalla data dell’esame congiunto stesso.

13. Gli accordi sindacali possono essere redatti secondo il format standard di cui all’Allegato 1 del presente Accordo Quadro oppure in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nel format standard.

14. Nell’accordo sindacale le imprese devono dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue, nelle modalità indicate nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24.11.2014. Devono inoltre dichiarare di non aver adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell’attività.

15. Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS.

16. Le imprese soggette alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disposta dal D.lgs. 148/2015, se attivi, possono presentare domanda di CIGD a condizione che siano esplicitate le concrete prospettive di ripresa e secondo i limiti stabiliti nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24.11.2014.

17. Al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le imprese presentano telematicamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dall’inizio previsto delle sospensioni, due distinte domande:

a. la domanda all’INPS, corredata del relativo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), secondo le modalità definite dall’Istituto stesso;
b. la domanda a Regione Lombardia, utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” già accessibile.

18. I dati contenuti nella domanda presentata alla Regione devono essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti nell’istanza presentata ad INPS, con particolare riguardo a: matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa (Comune, indirizzo, numero civico e CAP), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, n. ore di sospensione e/o riduzione, modalità di pagamento dell’indennità e numero di protocollo domanda INPS.

19. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si ribadisce l’obbligo della: a. corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda; b. rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga sono condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi; c. integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione dell‘eventuale richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale e alla rendicontazione.

20. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.

21. Non sono ammesse rettifiche alle domande già decretate.

22. Riguardo quanto contenuto nei punti precedenti, la Regione Lombardia definirà con propri atti successivi gli adempimenti procedurali necessari e le relative modalità operative.

TITOLO II – INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA

23. La concessione dell’indennità di mobilità in deroga è rivolta ai lavoratori subordinati (con esclusione dei lavoratori domestici) provenienti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile con unità produttive/operative ubicate in Lombardia, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 31.12.2015, a condizione che siano privi di ogni altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro.

24. È esclusa la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla L.223/91, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti, all’indennità NASpI di cui al D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22.

25. Non è inoltre possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione dei trattamenti di cui al punto precedente e delle indennità di ASpI e Mini-ASpI.

26. Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti individuali di cui all’art. 16 comma 1 della L.223/91, ossia un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.

27. L’indennità di mobilità in deroga può essere autorizzata per un periodo massimo di quattro mesi non ulteriormente prorogabili.

28. I lavoratori interessati presentano telematicamente le domande per ottenere la concessione della mobilità in deroga alla competente sede INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

29. L’INPS accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dal presente Accordo Quadro e trasmette alla Regione gli elenchi 6 degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto.

30. La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all’INPS secondo le modalità concordate con l’Istituto.

TITOLO III – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

31. Tutti i lavoratori in CIGD hanno la possibilità, ai sensi del presente Accordo Quadro, di attivare percorsi di politica attiva del lavoro attraverso lo strumento della Dote Unica Lavoro.

32. Inoltre, gli accordi sindacali potranno individuare, nel box dedicato alle politiche attive, specifici percorsi di riqualificazione finalizzati a rafforzare l’occupabilità dei lavoratori coinvolti nella sospensione oppure, esclusivamente nei casi in cui siano previsti esuberi o procedure concorsuali, la possibilità di accesso a percorsi di ricollocazione.

33. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare a ciascun lavoratore, al momento della sospensione, l’apposita informativa Allegato 2 al presente Accordo.

34. Il riparto tra le risorse attribuite agli interventi di ammortizzatori in deroga di cui al presente Accordo Quadro è il seguente: a. 98% all’intervento della CIG in deroga; b. 2% all’intervento della mobilità in deroga. Tale riparto può essere variato dalla Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle eventuali necessità che si verifichino nel corso del periodo di validità del presente Accordo Quadro. Quanto disciplinato dal presente Accordo Quadro è subordinato all’applicazione del D.I. n.83473/14, con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente Accordo Quadro comprende, come parte integrante, i seguenti allegati:

Allegato 1: Accordo sindacale standard; Allegato 2: Comunicazione relativa alle Politiche Attive del Lavoro; Allegato 3: Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014; Allegato 4: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014; Allegato 5: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014.


Milano, lì 12 gennaio 2016 Letto, confermato e sottoscritto