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mercoledì 21 dicembre 2022

 Il termine di 60 giorni i per riaprire la procedura disciplinare in caso di sentenza di condanna nel pubblico impiego quando può dirsi rispettato?



Cass. 13/12/2022, n. 36454

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare in esito al giudizio penale, di cui all'art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, si ha per rispettato se l'amministrazione datrice di lavoro formi entro tale termine l'atto di rinnovo della contestazione dell'addebito, assumendo rilievo l'eventuale superamento di quel termine per ritardo nella comunicazione solo allorquando esso sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato.

venerdì 18 novembre 2022

 Le ordinanze penali non definitive entro che limiti possono essere utilizzate dal giudice del lavoro per verificare il comportamento del lavoratore licenziato?



Cass.04/11/2022, n. 32611

In materia di pubblico impiego e licenziamento disciplinare, il giudice civile legittimamente può trarre argomentazioni del proprio convincimento dall'ordinanza cautelare del GIP nel coevo procedimento penale, ove essa non sia utilizzata nei suoi effetti propri di provvedimento giudiziale, ma soltanto come documento ricognitivo di determinate risultanze istruttorie su cui, poi, il giudice civile sviluppi il proprio ragionamento decisorio. In tale evenienza, infatti, non ricorre alcuna violazione delle norme che regolano l'efficacia del giudicato penale nei giudizi disciplinari o civili, poiché viene in rilievo esclusivamente l'utilizzazione, nella formazione del convincimento, di quel documento come fonte di cognizione delle emergenze istruttorie quali (e come) da esso risultanti

lunedì 14 novembre 2022

 Nel pubblico impiego in caso di procedi.ento penale è obbligatorio sospendere il procedimento disciplinare?


Cass. 10/11/2022, n. 33234

La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all'art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, costituisce una facoltà discrezionale attribuita all'Amministrazione e non un obbligo, salvo, ovviamente, l'obbligo di rispettare il termine previsto per la contestazione disciplinare una volta che l'Amministrazione abbia ricevuto una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire alla stessa di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.

mercoledì 21 luglio 2021

 Che effetti ha il patteggiamento sulla procedura disciplinare nel pubblico impiego?


Cass, 19/07/2021, n. 20560

Nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle autorità pubbliche, e quindi anche in quelli contro i dipendenti della P.A., a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; ne consegue che quando la contrattazione collettiva fa riferimento, per la graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del pubblico dipendente, alla sussistenza, per i medesimi fatti, di sentenza di condanna penale, quest'ultima, in ragione del disposto del citato art. 653, deve presumersi riguardare anche il caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

giovedì 24 dicembre 2020

 L'assoluzione in sede penale del dipendente pubblico determina il venir meno del procedimento disciplinare?



Cons. Stato Sez. IV, 22/06/2020, n. 3956

In materia di procedimento disciplinare del pubblico impiegato, la P.A. può procedere con le sanzioni anche nel caso in cui il processo penale si sia concluso con il proscioglimento dell'imputato, a fortiori se determinato dall'estinzione del reato per prescrizione, atteso che uno stesso comportamento del dipendente mentre, in sede penale, può essere valutato in maniera tale da giustificare una sentenza di proscioglimento, in sede disciplinare, può essere, viceversa, qualificato dall'Amministrazione competente come illecito disciplinare.

mercoledì 1 novembre 2017

La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente per fatti che possono costituire reato richiede l'esaurimento del procedimento penale?





Come indicato da Cass. civ. Sez. lavoro, 26/10/2017, n. 25485

"Venuta meno la cd. pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei procedimenti giusta l'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'Amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti".

In particolare l'art. 55 ter del dlgs 165 del 2001 prevede



Articolo 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.  


2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.  


3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 


4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.